La CEDU ha ravvisato una palese violazione dell’articolo 8 Cedu nella prassi tedesca di porre sotto controllo un conto bancario di un avvocato per il sospetto di un’infrazione penale, con accesso indiscriminato ad informazioni relative all’interessato ed a terzi, senza alcun limite temporale e garanzie. Nella fattispecie, infatti, sono stati violati la privacy del legale ed il segreto professionale sulla scorta di una presunta operazione illecita sul suo conto professionale.
È quanto sancito dalla CEDU sez. V nel caso Sommer comma Germania ricomma 73607/13 del 27 aprile 2017 nei factsheets Protection of personal data . Il caso. Protagonista della vicenda è un avvocato penalista. Tra il 2010 ed il 2011, le autorità tedesche, nell’ambito di un’indagine per frode commerciale ed associazione a delinquere, controllarono vari conti di sospettati tra cui quelli di un suo cliente e della fidanzata. Sulla scorta di un bonifico fatto dalla donna sul conto professionale del legale, sospettando che la somma fosse frutto di proventi illeciti, chiesero alla sua banca un’ampia gamma di informazioni, raccomandandosi di non darne avviso a quest’ultimo. Nel 2012 casualmente l’avvocato venne a conoscenza di questa misura di sorveglianza accedendo al fascicolo istruttorio del giudizio contro questo cliente. Tutte le doglianze per la violazione del segreto professionale e della sua privacy furono vane erano stati archiviati dati relativi ad altri clienti estranei alla vicenda, rendendoli accessibili a chiunque fosse autorizzato a visionare detto fascicolo. Assenza di una base legale. Per la CEDU c’è stata una violazione dell’articolo 8 sotto il profilo della mancata tutela della privacy dell’avvocato ricorrente e della riservatezza, in quanto, in deroga al segreto professionale, erano stati acquisiti dati sugli altri suoi clienti, attraverso le loro coordinate bancarie, esponendoli a possibili conseguenze negative. Infatti la legge tedesca consente di accedere a conti bancari in caso di un mero sospetto della commissione di un reato, senza, però che vi siano regole dettagliate e chiare sulle modalità di raccolta e di archiviazione degli stessi, sulla durata, sul loro uso, sull’accesso a terzi, sulle procedure per preservare la privacy e sulla distruzione dei dati estranei alla procedura, dovendosi fornire sufficienti garanzie contro i rischi di abusi e di arbitrarietà. Infatti in base alla c.d. «blanket clause»era possibile ispezionare i conti bancari anche se il sospetto era meramente probabile. L’accesso indiscriminato e senza limiti temporali ad un’ampia gamma di informazioni, anche sensibili, non era compensato da alcuna garanzia procedurale, nemmeno per le ipotesi in cui si sarebbe dovuta adottare una tutela più severa come quella del segreto professionale. In breve per la CEDU anche se il fine era legittimo prevenire crimini, tutelare i diritti e le libertà altrui e la tutela della prosperità economica del paese non c’era alcuna base legale e giuridica valida per legittimare questa interferenza arbitraria e sproporzionata nella privacy del legale e dei suoi clienti. Quando è derogabile il segreto professionale? Nota anche che alla Corte interna ed alla polizia, in forza di questa discutibile legge, era stato fornito un quadro completo dell’attività professionale del ricorrente e delle transazioni fatte dai suoi clienti in aperta violazione della loro privacy. La CEDU rimarca come il segreto professionale risponda all’esigenza di tutelare il delicato rapporto tra avvocato e cliente, basato sulla fiducia e sulla riservatezza, garantita anche a livello internazionale EU C 2007 383 su un analogo caso di lotta al riciclaggio Michaud comma Francia del 2012, M.N. comma San Marino e Roman Zakharov comma Russia [GC] nelle rassegne del 9/7 e 11/12/15 . È possibile una deroga solo se vi è una plausibile prova della partecipazione dell’avvocato ad un reato o nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro da parte dei legali, per il resto vige il divieto assoluto di acquisire e divulgare tali dati. Tali presupposti non ricorrono nella fattispecie, non essendoci alcuna prova plausibile in tal senso. Questi casi sono contemplati anche dal codice di procedura penale tedesco, sono poi previste misure stringenti nei casi di perquisizione di studi, abitazioni di avvocati e sequestro di documenti e PC da questi luoghi tali operazioni devono avvenire sempre alla presenza di un rappresentante del COA e secondo regole severe. Per la CEDU, quindi, l’accesso a questi dati dovrebbe essere concesso solo nei casi di gravi sospetti/indizi di reato. Rimarca, poi, come la gravità di questa assenza di tutele non sia mitigata dalla possibilità di chiedere una revisione della contestata misura, perché si tratta di una soluzione che varrebbe solo a posteriori. È grave che il ricorrente abbia avuto una sua conoscenza casuale e la CEDU dubita della volontaria violazione del segreto bancario da parte dell’istituto di credito o forniva tali informazioni sua sponte o sarebbe incorsa in una convocazione coattiva per un interrogatorio formale. Alla luce di tutto ciò detta ispezione non era né proporzionata né necessaria in una società democratica violando apertamente l’articolo 8 Cedu.
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