Qualora si imponga la necessità di cassare senza rinvio la decisione gravata ai sensi dell’articolo 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ex articolo 380-bis c.p.c., anche se non è contemplata dall’articolo 375 c.p.c
Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 26056/20, depositata il 17 novembre. Il Tribunale di Messina respingeva l’opposizione degli attuali ricorrenti proposta ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. al verbale dell’Ufficiale giudiziario, il quale, al termine dell’esecuzione per il rilascio di un immobile ai loro danni, si fondava sulla contestazione relativa all’identità del bene esecutato rispetto a quello descritto nel titolo esecutivo azionato. I ricorrenti si rivolgono alla Corte di Cassazione. I Giudici di legittimità rilevano, innanzitutto, che la domanda non poteva essere proposta, in quanto è esclusa l’impugnabilità autonoma degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice, compreso l’Ufficiale giudiziario. Tali atti, infatti, devono essere sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione ex articolo 60 c.p.c., e solo dopo sarà possibile opporsi al provvedimento da lui reso attraverso le modalità di cui all’articolo 617 c.p.c Tale ragione impone, proseguono gli Ermellini, la cassazione senza rinvio della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 382, comma 3, c.p.c., il quale si applica anche al rito camerale, come nel caso di specie, per ragioni di economia processuale e per l’assenza di pregiudizio per il diritto di difesa. A tal proposito, la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto «anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla legge 25 ottobre 2016, numero 197, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell’articolo 382, comma terzo, secondo periodo, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’articolo 375 c.p.c.».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 29 ottobre – 17 novembre 2020, numero 26056 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Rilevato che P.A. , P.C. e P.L. ricorrono per la cassazione della sentenza numero 405 del 25/02/2019, con cui il Tribunale di Messina ha respinto la loro opposizione ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., al verbale 22/09/2010 dell’ufficiale giudiziario, a conclusione dell’esecuzione per rilascio di immobile ai loro danni intentata da, B.G. e B.L. B.R. , fondata sulla contestazione dell’identità del bene concretamente esecutato con quello descritto nel titolo esecutivo azionato per essere il primo posto al piano terra ed il secondo al piano primo del omissis , identificato al omissis , con adiacente terreno di pertinenza in particolare, il tribunale ha ritenuto pacificamente riferito, a dispetto del tenore testuale della descrizione, il titolo all’immobile oggetto del processo esecutivo, alla stregua delle risultanze di un’ispezione giudiziale nelle more compiuta e dell’esame degli atti del giudizio di cognizione e della condotta degli esecutati resistono con controricorso le esecutanti è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, numero 168, articolo 1–bis, comma 1, lett. e , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, numero 197 i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che i ricorrenti si dolgono col primo motivo, di violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, in relazione alle disposizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 2930 c.c., e dell’articolo 474 c.p.c. , di violazione del requisito di specificità e certezza del diritto dell’esecuzione per consegna o rilascio e di carenza di motivazione su un fatto decisivo per la decisione oggetto di discussione fra le parti col secondo motivo, di violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, in relazione all’articolo 91 c.p.c., e del richiamato D.M. numero 55 del 2014, in riferimento alla determinazione delle spese e compensi di causa , nonché di violazione di legge e carenza di motivazione sono però superflui l’esame delta questione di inammissibilità del ricorso per inidonea ottemperanza all’articolo 366 c.p.c., numero 6, nonché l’illustrazione dei singoli motivi, come pure delle articolate repliche ad essi mosse dalle controricorrenti, perché la peculiarità della vicenda impone di rilevare senz’altro che la domanda non poteva essere proposta infatti, la giurisprudenza di questa Corte, consolidata fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito anche in tempi successivi, ha escluso in radice l’autonoma impugnabilità degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell’Ufficiale giudiziario essi vanno, invero, sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 60 c.p.c., - o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell’articolo 591-ter c.p.c., Cass. ord. 20/01/2011, numero 1335 , forme espressamente previste dalla disciplina del singolo tipo di procedimento esecutivo azionato - e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato sarà possibile opporre il provvedimento, così da questi reso, con le modalità di cui all’articolo 617 c.p.c., sul principio generale Cass. 21/03/2008, numero 7674 prima, v. già Cass. 12/03/1992, numero 3030 poi Cass. 30/09/2015, numero 19573 Cass. ord. 12/12/2016, numero 25317 Cass. 06/03/2018, numero 5175 pertanto, l’opposizione diretta contro il verbale di rilascio redatto dal richiamato Ufficiale giudiziario, in luogo del solo ammissibile reclamo al giudice dell’esecuzione ormai precluso per il lungo intervallo trascorso e comunque per il tecnico ormai irreversibile esaurimento del processo esecutivo , non poteva essere neppure proposta ciò che impone di cassare senza rinvio la sentenza che la ha definita, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, applicabile anche al rito camerale a quest’ultimo riguardo si è già statuito che il procedimento in camera di consiglio presso la Corte di cassazione, previsto dall’articolo 375 c.p.c., è ammissibile, nonostante la mancanza di un’espressa previsione, pure in ipotesi di manifesta improseguibilità del processo ex articolo 382 c.p.c., comma 3, inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall’interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l’assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione, a seguito della notificazione della relazione con le memorie di cui all’articolo 380-bis c.p.c., e la richiesta di audizione in camera di consiglio, sia per l’identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale Cass. ord. 30/01/2012, numero 1315 ad analoga conclusione può giungersi anche nel vigore della novella introdotta dalla L. 25 ottobre 2016, numero 197, identici essendone i fini deflattivi e non sussistendo alcuna lesione del diritto di difesa, come evidenziato nel richiamato precedente, pur se relativo alla disciplina anteriore alla detta riforma pertanto, si può e si deve già in questa sede pronunciare sul ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla L. 25 ottobre 2016, numero 197, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’articolo 375 c.p.c. a tanto consegue la liquidazione delle spese per il grado di merito malamente imposto dagli stessi ricorrenti alle loro controparti per la manifesta contrarietà della loro scelta processuale a consolidati indirizzi ed in misura che si stima equa come pari a quella già liquidata nella pure cassata sentenza ed in base agli incrementi per pluralità di parti e manifesta fondatezza delle ragioni delle parti virtualmente vittoriose, come pure per la condotta degli opponenti come tratteggiata nei soli atti comunque accessibili direttamente da questa Corte per tali ragioni infine condividendosi, qui rinnovate e fatte proprie anche da questo Collegio, le relative valutazioni del giudice del merito e disattese le doglianze qui mosse dai ricorrenti e ribadite con la memoria segue altresì la condanna dei ricorrenti, sempre tra loro in solido, pure per il presente giudizio di legittimità, in base - a tacer d’altro - al principio di causalità tuttavia, non può trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione Cass. ord. 25/02/2016, numero 3703 Cass. ord. 05/05/2017, numero 10932 Cass. 23/03/2017, numero 7421 Cass. ord. 23/06/2017, numero 15671 , per il carattere ufficioso del rilievo dell’originaria improponibilità della domanda al riguardo non potendo tecnicamente dirsi soccombente la ricorrente e andando interpretata restrittivamente la norma poiché lato sensu sanzionatoria. P.Q.M. la corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata sentenza. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore delle controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimità, che liquida in rispettivi Euro 7.393,68 ed Euro 3.000,00 per compensi ed esborsi per Euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.