L'immobile cointestato e inserito nel fondo patrimoniale non è sequestrabile

L'evasore fiscale può evitare il sequestro preventivo dell'immobile quando quest'ultimo, oltre ad essere cointestato con il coniuge, cade nel fondo patrimoniale.

L'immobile cointestato con la moglie e inserito nel fondo patrimoniale può non essere sottoposto a sequestro preventivo ai fini della confisca per il reato di evasione fiscale. La Corte di Cassazione, con sentenza dell'11 maggio numero 18527/11, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Riesame che confermava il sequestro.La fattispecie. La sezione per il Riesame del Tribunale di Roma confermava il sequestro preventivo dell'appartamento in quanto ritenuto nella disponibilità del contribuente indagato per i reati di associazione per delinquere e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture false articolo 416 c.p. e articolo 2 d.lgs. 74/00 .L'evasore ricorreva per cassazione in quanto, a suo parere, il Tribunale aveva omesso di considerare sia la destinazione del bene a fondo patrimoniale, sia l'avvenuto trasferimento, a titolo gratuito, della sua quota pari al 50% a favore della moglie entrambe le operazioni avvenute prima della disposizione, da parte del gip, del sequestro preventivo.La cessione alla moglie e il conferimento del bene al fondo patrimoniale sono antecedenti al sequestro. La Corte di legittimità sostiene che la decisione del Riesame è corretta solo in astratto. I giudici con l'ermellino, dopo aver confermato che il sequestro ai fini della confisca può riguardare beni dei quali il reo abbia la disponibilità, per evitare che gli stessi vengano dispersi, e che, l'eventuale cessione non esclude la possibilità del sequestro, evidenziano che nel caso di specie, però, non sono stati adeguatamente motivati, da parte del Tribunale, né il profilo della disponibilità del bene in capo all'indagato, né la regolarità del negozio di cessione tra i coniugi e il contestuale conferimento del bene al fondo patrimoniale.Pertanto l'ordinanza viene annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 febbraio - 11 maggio 2011, numero 18527Presidente De Maio - Relatore GrilloSvolgimento del processo e motivi della decisioneCon ordinanza del 15 aprile 2010 il Tribunale di Roma - Sezione per il Riesame - confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente ex articolo 322 ter c.p. disposto dal GIP del Tribunale di Roma in data 3 febbraio 2010 limitatamente all'appartamento sito in omissis in comunione al 50% tra i coniugi ZI.Br. e Z.L. , in quanto ritenuto nella disponibilità di ZI.Br., indagato per il reato di cui all'articolo 416 c.p. aggravata dall'articolo 4 della L. 146/06 e per il reato di evasione fiscale ai fini dell'IVA previsto dall'articolo 2 del D. L.vo 74/00. annullando il detto provvedimento cautelare per i restanti beni immobili e mobili in quanto di esclusiva pertinenza della stessa Z.L Ricorrono avverso la detta ordinanza Z.L. e il suo difensore munito di procura speciale, premettendo, in punto di fatto, che la Z. era titolare quasi esclusiva dell'immobile avendo il di lei coniuge ZI. contribuito all'acquisto in parte minima mediante contrazione di un mutuo per complessivi Euro 150.000,00 e che in data antecedente al sequestro disposto in data 3 febbraio 2010 la proprietà del detto immobile era stata trasferita su un fondo patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia ai sensi dell'articolo 167 c.c Ha conseguentemente, denunciato violazione della legge penale articolo 322 ter c.p. e 11 della L. 146/04 richiamante detta disposizione , che nonostante detti elementi fossero stati rassegnati al Tribunale, di essi non era stato immotivamente tenuto conto.Viene, in particolare, denunciato vizio di motivazione ed illogicità manifesta per avere il Tribunale omesso di considerare la destinazione del bene a fondo patrimoniale, ed ancora la circostanza - pur essa prospettata documentalmente - dell'avvenuto trasferimento a titolo gratuito della quota del 50% dallo ZI. alla Z. contestualmente con la destinazione del bene a fondo patrimoniale. Viene poi dedotto vizio di motivazione anche con riguardo alla istanza subordinata, disattesa immotivamente ed illogicamente dal Tribunale, con la quale era stata richiesta la riduzione del sequestro in misura direttamente proporzionale alla quota impiegata dallo ZI. nell'acquisto per Euro 150.000 .Il ricorso è fondato nei termini che seguono.È certamente corretto, in linea astratta il ragionamento seguito dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, beni cointestati con terzi estranei ma comunque nella disponibilità dell'indagato, in aderenza al principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale la previsione di cui all'articolo 322 ter c.p.p. consente che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto della confisca, senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali, essendo scopo della norma proprio quello di evitare che i beni che si trovino nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi Cass. Sez. 6^ 29.3.2006, numero 24633. Lucci ed altro, Rv. 234729 nello stesso senso, Cass. Sez. 6^ 14.3.2007 numero 40175, Squillante ed altro, Rv. 238086 .Peraltro come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nemmeno una eventuale cessione dei beni ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita vale ad escludere la possibilità del sequestro, proprio in stretta correlazione con il principio della disponibilità del bene da parte del reo in questo senso,. Cass. Sez. 2^ 20.12.2006 numero 10838, Napolitano, Rv. 235828 . Tuttavia nel caso in esame, a fronte della documentazione offerta dalla difesa - e della quale il Tribunale ha avuto modo di analizzarne i contenuti, dandosene carico nella ordinanza - non è stato adeguatamente motivato il profilo della disponibilità del bene in capo all'indagato, dato per dimostrato sulla base della sola circostanza della contestazione in parti uguali 50% del bene medesimo tra l'indagato ed il coniuge.Gli elementi addotti dalla difesa, e, più in particolare, la cessione a titolo gratuito della quota che si assume, peraltro, essere solo formale del 50% del valore dell'immobile dallo ZI. alla Z. antecedentemente al sequestro e la destinazione, anche questa antecedentemente al sequestro, del bene al fondo patrimoniale ex articolo 167 c.c. avrebbero dovuto indurre il Tribunale a motivare analiticamente sulla effettiva disponibilità di quel bene in capo all'indagato e anche sulla regolarità - non solo formale - del negozio di cessione tra i coniugi e dell'ulteriore conferimento del bene al fondo patrimoniale.Invece, soprattutto con riguardo all'elemento rappresentato dalla costituzione di un fondo patrimoniale, nulla ha argomentato il Tribunale, così incorrendo nel dedotto vizio procedurale. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sui punti sopra illustrati dovendo il giudice di merito chiarire se - alla luce degli elementi esposti dalla difesa e delle altre emergenze acquisite - il bene in parola rientrasse, anche in parte nella disponibilità dell'indagato.P.Q.M.Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Roma.