Il pedone investito da un'auto va risarcito anche se non riesce a identificare il veicolo

Il pedone investito da un'auto pirata può chiedere i danni alla società assicuratrice che gestisce il Fondo di garanzia senza che la prova dei fatti a suo carico sia particolarmente gravosa, avuto riguardo alle circostanze e alla dinamica del sinistro.

Se un pedone, vittima di un incidente stradale causato da un'auto pirata o comunque da un veicolo non identificato, propone azione diretta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni articolo 19, lett. a , legge numero 990/1969 , la prova dei fatti non richiede da parte della vittima, soprattutto considerate le condizioni psicofisiche le circostanze del caso concreto, un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile.E se il danneggiato non riesce a prendere la targa? Sostanzialmente, in caso di sinistri stradali causati da veicoli pirata, non si può richiedere al danneggiato un obbligo di collaborazione teso a identificare il veicolo, appuntarsi la targa, recuperare il nome e l'identità dell'investitore, nel complesso troppo oneroso rispetto alle lesioni che ha avuto o alla dinamica dell'incidente stesso. Un passo avanti quindi per la tutela delle vittime della strada o piuttosto un richiamo di rilievo.La dinamica dei fatti. Nel caso di specie la vittima viene investita da un'automobile. Dalla ricostruzione delle prove orali in sede di merito risulta che, dopo l'impatto, l'autovettura si è fermata accanto al pedone. Sia il guidatore che il passeggero hanno sostato accanto alla vittima fino all'arrivo di altri due soccorritori e dell'ambulanza. Sulla scorta di tali fatti tanto il tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda di risarcimento dei danni a carico del Fondo di garanzia sostenendo che l'infortunato avesse avuto a disposizione tutto il tempo necessario per identificare il mezzo investitore.La Suprema Corte, che ha accolto il ricorso del pedone, ha invece fatto notare come nella fattispecie i giudici di merito avrebbero dovuto valutare se le condizioni fisiche e psichiche della vittima per quanto gli era appena accaduto fossero tali da potergli addebitare la colpa di non aver identificato il veicolo e il suo guidatore.Azione diretta per il risarcimento a carico del Fondo di garanzia. I giudici della terza sezione di Cassazione civile, con la sentenza numero 745/11, hanno richiamato l'orientamento già consolidato in sede di legittimità secondo cui in caso di azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da un veicolo non identificato, ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali , non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza.Incidente e condizioni psicofisiche del danneggiato. La norma, spiega la Corte, prevede una situazione di mero fatto che considera l'esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, richiede anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che per questo si debba configurare a carico del soggetto leso un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse , considerate anche le circostanze concrete del sinistro.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, numero 745Presidente Trifone - Relatore LeviSvolgimento del processoCon citazione innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell'aprile 1998 F I. conveniva in giudizio la società Assicurazioni Generali spa, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada FGVS per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi il OMISSIS .Esponeva che, mentre camminava in OMISSIS , era stato investito da un'autovettura, che, dopo l'impatto, si era allontanata e gli aveva così impedito di identificare sia il veicolo investitore che il suo guidatore.La convenuta società di assicurazione contrastava la domanda e ne chiedeva il rigetto.All'esito dell'espletata prova orale, il tribunale rigettava la domanda e la decisione, sul gravame del soccombente, era confermata dalla sentenza pubblicata il 13 settembre 2005 della Corte d'appello di Napoli, che condannava F I. alle spese del grado capovolta.Ai fini che ancora interessano i giudici dell'appello premesso che in caso di investimento da parte di un veicolo rimasto sconosciuto la responsabilità del Fondo deve essere esclusa qualora la mancata identificazione del mezzo investitore sia da attribuire a dolo o colpa del danneggiato - ritenevano che dall'espletata prova orale erano emerse le seguenti circostanze dopo l'impatto l'autovettura dell'investitore si era fermata accanto al pedone e da essa erano discesi sia il guidatore che un passeggero costoro non si erano subito allontanati, ma avevano sostato accanto a I.F. per un pò di tempo, sino a quanto erano sopraggiunte altre due persone queste avevano constatato che l'infortunato era perfettamente cosciente, tanto che esse erano state da lui riconosciute i due testi sopravvenuti sul posto avevano ricevuto dai due passeggeri dell'autovettura investitrice l'assicurazione era stato già richiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.La Corte partenopea, sulla scorta dei suddetti fatti, considerava che l'infortunato aveva avuto a disposizione tutto il tempo necessario per identificare il mezzo investitore e che lo stesso se pure sofferente non richiese ai suoi conoscenti di annotare almeno il numero di targa del veicolo che lo aveva investito , per cui confermava la conclusione cui era giunto in primo grado il tribunale di attribuire la mancata identificazione del mezzo alla esclusiva condotta negligente di F I. .Il giudice del merito, inoltre, sottolineando la sussistenza di una evidente discrepanza tra le dichiarazioni rese da I.F. ai Carabinieri e quanto riferito dai due testimoni suoi conoscenti, aggiungeva che la circostanza induce a nutrire dubbi sulla stessa effettiva presenza dei due testimoni sul luogo del fatto e sulla attendibilità delle loro affermazioni, con la conseguenza che deve ritenersi privo di qualsiasi prova l'asserito investimento ad opera di un veicolo non identificato .Per la cassazione della sentenza F I. ha proposto ricorso affidato a due mezzi.Ha resistito con controricorso la società Generali Assicurazioni spa, nella indicata qualità, la quale ha anche presentato memoria.Motivi della decisioneCon il primo motivo d'impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'articolo 19 lett. a della legge numero 990 del 1969 nonché il vizio di motivazione sul punto - il ricorrente deduce che non sussiste un obbligo di particolare diligenza in capo al soggetto danneggiato per l'individuazione del veicolo investitore e che il giudice del gravame, in relazione alle fornite prove, aveva omesso di valutare se, per la precaria sua situazione fisica e psichica per quanto gli era accaduto, ad esso ricorrente potesse addebitarsi a colpa il non avere identificato l'autovettura investitrice, tenuto conto della normale esigibilità di tale onere e del fatto.Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente, in relazione all'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., deduce il vizio in iudicando e in decidendum della sentenza d'appello nella parte in cui essa, dopo aver dato per certo che l'incidente si era verificato, pone in dubbio l'effettiva presenza sul posto dei testimoni escussi e da ciò desume che non sarebbe stata data la dimostrazione che vi sia stato realmente il preteso investimento del pedone ad opera di un veicolo non identificato.Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in logica connessione, sono fondate.A giustificazione del rigetto della domanda la Corte di merito assume due distinte rationes decidendo.La prima è quella secondo cui una diversa condotta di maggiore diligenza da parte dell'infortunato avrebbe certamente consentito di identificare l'autovettura investitrice, onde, non avendo I.F. assolto a tale suo onere, il fatto costitutivo della sua pretesa, quanto all'elemento relativo all'avvenuto sinistro da parte di veicolo rimasto sconosciuto , non poteva ritenersi dimostrato.Il secondo argomento, in base al quale il giudice del merito pure ha ritenuto di non potere accogliere l'istanza risarcitoria siccome proposta, è quello per cui il dubbio sulla effettiva presenza sul posto dei due testimoni induceva a ritenere i testi inattendibili e, perciò, neppure dimostrato l'asserito investimento ad opera di veicolo non identificato.Questo giudice di legittimità ha già stabilito {ex plurimis Cass., numero 24449/2005 che in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'articolo 19 lett. a della legge numero 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali , non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto.È stato anche precisato che la norma citata prevede una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse , che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante .Orbene, in applicazione delle suddette regole di diritto, risulta chiaro che delle due adottate rationes decidendi è inconciliabile l'affermata contestualità, evidente essendo o che l'investimento da parte di ignoti non si è affatto verificato, come sembra potersi evincere dal secondo argomento della sentenza impugnata, per cui, in tal caso, altro non doveva venire all'esame del giudicante quanto a pretesa condotta negligente dell'infortunato ovvero che l'investimento ad opera di ignoti sia realmente accaduto, come ammette in modo tutt'altro che implicito il giudice del gravame, che, su tale presupposto, ritiene di dovere anche esaminare se poteva, nella specie, essere esigibile una condotta dell'infortunato improntata a collaborazione doverosa e compatibile alle sue condizioni fisiche e psichiche.Per tale rilevata intrinseca contraddittorietà della motivazione la denunciata sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla medesima Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che, deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione e che, per il caso di ritenuta sussistenza dell'investimento ad opera di ignoti, valuterà anche circa l'esigibilità di una diversa condotta di collaborazione dell'infortunato in applicazione della seguente regola di diritto In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'articolo 19 lett. a della legge numero 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all'avvenuto evento ad opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto .P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.