Omessa denuncia all’INPS: è evasione, e non semplice omissione contributiva

L’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra “evasione contributiva” ex articolo 116, comma 8, lett. b , legge numero 388/2000, e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lett. a della medesima norma.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione – sezione Lavoro - con la sentenza numero 10265, depositata il 2 maggio 2013. La Cassazione oscilla tra “evasione” ed omissione”. La pronuncia in commento affronta una questione che è stata oggetto, negli ultimi anni, di soluzioni contrastanti da parte dei giudici di legittimità. Ed infatti, un primo orientamento ha affermato che, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa denuncia all’Inps di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l’ipotesi di evasione contributiva , e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva , che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi così Cass. numero 11261/2010 . A distanza di poco tempo, però, la stessa Corte di Cassazione ha ribaltato tale orientamento, affermando che, nel vigore della l. 23 dicembre 2000 numero 388, la mera mancata presentazione del modello DM/10 recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare configura la fattispecie della omissione — e non già dell’evasione — contributiva, ricadente nella previsione della lettera a dell’articolo 116, co. 8, della medesima legge, qualora il credito dell’istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato, quali i libri contabili e le denunce riepilogative annuali, dovendo in tal caso escludersi l’occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate cfr. Cass. numero 1230/2011 . Alla fine, è prevalsa la linea dura nei confronti del datore di lavoro reticente. Nell’ambito di tale atteggiamento ondivago della Suprema Corte, si registrano, da ultimo, alcune pronunce che hanno privilegiato l’interpretazione che sanziona in maniera più severa l’inadempimento del datore di lavoro nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali. Ed infatti, i giudici di legittimità sono tornati ad affermare che l’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrate nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva , dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi così Cass. numero 28966/2011 . La pronuncia in commento ha confermato tale orientamento l’omessa o infedele denuncia, infatti, fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati, allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato, anche alla luce del più favorevole regime di cui all’articolo 116, l. numero 388/2000. L’invalidità del contratto di riallineamento non fa scattare automaticamente l’evasione contributiva . La sentenza de qua, dopo aver sposato l’orientamento ermeneutico che si concretizza in un trattamento più severo nei confronti del datore di lavoro inadempiente, ha comunque ritenuto che la mera invalidità del contratto di allineamento, al quale il soggetto obbligato aveva aderito, non comporta di per sé la sussistenza dell’ipotesi dell’evasione contributiva, laddove il datore, pur omettendo il versamento dei contributi dovuti, non abbia omesso denunce obbligatorie e non abbia reso dichiarazioni infedeli in questo caso si configura la semplice omissione contributiva.

C orte di Cassazione, sez. sezione Lavoro, sentenza 7 marzo - 2 maggio 2013, numero 10265 Presidente Roselli – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Agrigento, M.A. chiese l'accertamento negativo del credito di cui al verbale ispettivo dell'INPS del 20 settembre 2000, relativo all'omesso versamento dei contributi dovuti, dal 1993 al 1999, quale datore di lavoro agricolo. A sostegno dell'opposizione dedusse che per gli anni 1998 e 1999 aveva presentato le dichiarazioni trimestrali della manodopera impiegata senza che l'INPS gli avesse fornito il conteggio dei contributi e inviato i necessari bollettini di versamento, mentre il suddetto verbale ispettivo doveva comunque ritenersi illegittimo nella parte in cui non aveva analiticamente indicato il calcolo delle sanzioni dovute che, a suo dire, risultavano del tutto sproporzionate all'omissione contestata. Lamentò comunque che il calcolo delle retribuzioni imponibili per l'anno 1999 era stato effettuato senza tenere conto della sua adesione al contratto di riallineamento depositato nelle forme di legge. Con successivo ricorso, il M. propose opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli il 29/1/2003, con la quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 524.845,19 per le medesime causali del verbale ispettivo, deducendone la illegittimità ai sensi, dell'articolo 24 comma 3 del d.lgs numero 46/99, stante la pendenza del giudizio avverso l'accertamento ispettivo, e, nel merito, riproponendo le medesime difese sopra riportate. L'INPS e la Montepaschi Serit restavano contumaci. Il Giudice adito, riuniti i giudizi, con sentenza numero 2593/2003, annullò la cartella di pagamento opposta, respingendo tuttavia la domanda proposta da M. . In particolare il Tribunale, premesso che la pendenza del procedimento avente ad oggetto l'accertamento ispettivo precludeva l'iscrizione a ruolo dei contributi, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del d.lgs numero 46/99, con conseguente invalidità della cartella di pagamento, ritenne però che la domanda proposta dal M. fosse infondata in quanto costui non aveva provato la validità del contratto di riallineamento retribuivo, del quale aveva chiesto l'applicazione, contestata dall'INPS sin dalla fase amministrativa quanto al requisito di rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Avverso tale sentenza proponeva appello il M. resisteva l'INPS, mentre la Montepaschi Serit restava contumace. Con sentenza depositata il 23 febbraio 2007, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che sui contributi di cui in motivazione, l'appellante era tenuto a pagare all'INPS le somme aggiuntive determinate tuttavia in applicazione dell'articolo 1, comma 217, lett.a della L. numero 662/96. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo. Il M. ed il Montepaschi Serit s.p.a. sono rimasti intimati. Motivi della decisione 1.- L'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996 numero 662 articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c , oltre ad un vizio di motivazione articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c . Lamenta che la Corte distrettuale ritenne erroneamente che la condotta osservata dall'originario ricorrente non dovesse essere ricondotta nell'alveo dell'evasione contributiva, bensì in quello dell'omissione, avendo il M. presentato le denunce trimestrali, seppure con riduzioni retributive esplicitamente riferite alla dichiarata applicazione del contratto di riallineamento di cui all'articolo 5 del D.L. numero 510 del 1996, convertito nella legge numero 608 del 1996 , la cui validità doveva essere comunque vagliata dall'Istituto. Evidenzia che, secondo quanto osservato dalle sezioni unite di questa Corte sent. numero 4808/05 , la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti, in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione,, mentre un'interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge numero 843 del 1978, aggraverebbe la posizione dell'Ente previdenziale, imponendo allo stesso un'incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati . Deduce l'INPS che le argomentazioni utilizzate a sostegno della decisione impugnata, si ponevano in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte. Ed invero, prosegue il ricorrente, premesso che costituisce dato pacifico il mancato pagamento dei contributi elemento che di per sé solo potrebbe configurare l'ipotesi dell'omissione , va rilevato che risulta ugualmente accertato e non contestato che le retribuzioni denunciate non erano quelle contrattuali, ma quelle ridotte in rapporto ad un contratto di riallineamento invalido, che peraltro costrinse l'Istituto ad un accertamento ispettivo al fine di verificare le contribuzioni dovute, inferendone, erroneamente, che nella specie si versava in ipotesi di omissione e non già di evasione contributiva. 2. -Il ricorso è infondato. La questione ha formato oggetto di diverse e contrastanti pronunce di questa S.C., affermandosi dapprima che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa denuncia all'INPS di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'articolo 116, comma 8, lett. B , della legge numero 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera A della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei lavoratori all'INPS faccia presumere l'esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, e gravando sul medesimo l'onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni Cass. 10 maggio 2010 numero 11261 . Si è poi invece sostenuto, anche nel vigore della legge 23 dicembre 2000, numero 388, che la mera mancata presentazione dei moduli indicanti la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare, configuri la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a dell'articolo 116, comma 8, della medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato, quali i libri contabili e le denunce riepilogative annuali Cass. 20 gennaio 2011 numero 1230 . Successivamente la Corte ha affermato che l’omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i cosiddetti modelli DM10 di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'articolo 116, comma 8, lett. B , della legge numero 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera A della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi cfr. Cass. 27 dicembre 2011 numero 28966 . L'orientamento è stato di recente ribadito da Cass. 25 giugno 2012 numero 10509, secondo cui l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra evasione contributiva ex articolo 116, comma 8, lett. b , della legge numero 388 del 2000, e non la meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a della medesima norma. Il Collegio condivide tale più recente orientamento, correttamente basato sulla circostanza che l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato, anche alla luce del più favorevole regime di cui all'articolo 116 L numero 388/00. Ora tuttavia non v'è dubbio che nella specie, il M. non ha omesso denunce obbligatorie o reso denunce o dichiarazioni non conformi al vero, risultando irrilevante, sotto questo profilo, che il contratto di riallineamento su cui i dati contributivi erano basati, sia stato successivamente dichiarato invalido, non ricoprendo pertanto l'ipotesi dell'evasione ma solo quella dell'omissione contributiva, di cui all'articolo 1, comma 217, lettera b , della L. numero 662/96, applicabile nel caso di specie, così come ritenuto dalla sentenza impugnata. 3. Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Nulla per le spese essendo il M. rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.