Se la riconvocazione del CTU è inutile, il giudice non deve motivare nel dettaglio il rigetto della richiesta

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza. In sede di legittimità non può essere censurata una decisione negativa quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta. Il giudice può disattendere le tesi dei consulenti di fiducia senza confutarle espressamente, perché sono da considerarsi implicitamente incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.

Con la sentenza numero 7905, depositata il 28 marzo 2013, la Corte di Cassazione affronta la tematica inerente i risultati del CTU e della loro acquisizione mediante valutazione da parte del magistrato che lo ha nominato. Premessa la CTU. Come noto il CTU ha il compito di supportare l’intervento del giudice quale organo preposto prima all’istruzione del giudizio e quindi alla decisione della lite. Espletato l’incarico, può sorgere per le parti l’esigenza di contestarne gli esiti a cui sia pervenuto il CTU dimostrandone l’erroneità sotto il profilo sia valutativo che accertativo. A tale proposito il magistrato concede termini alle parti per eventuali deduzioni e richieste di chiarimenti al CTU in merito all’incarico svolto. Se necessario il consulente dovrà fornire i chiarimenti richiesti intervenendo in udienza o in forma scritta. Il fatto . Un professionista citava in giudizio una società ed un soggetto ad essa riconducibile per il pagamento in solido di alcune fatture tutte emesse con la seguente dicitura “ Per consulenze tecniche effettuate per Vs. conto ”. I documenti contabili venivano emessi senza alcun richiamo, neppure indiretto, alla sottoscrizione di un testo contrattuale. In primo ed in secondo grado la domanda di pagamento azionata era respinta in base alle risultanze della disposta consulenza tecnica d’ufficio. In effetti il consulente grafico, nominato nel corso del giudizio, aveva accertato l’apocrifia della sottoscrizione apposta su un documento prodotto dall’attore a cui questi intendeva conferire valore ed effetti di titolo contrattuale contro una delle parti convenute. In entrambi i procedimenti il giudice adito non aveva ritenuto necessario accogliere la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti provenienti da parte attrice in merito all’elaborato peritale versato in atti, atteso l’esaustivo e convincente iter argomentativo esposto dal CTU per il quale appariva evidente « la mancanza di spontaneità e/o di slancio del ductus tipici della scrittura autografa» . Rimasto insoddisfatto, il professionista ricorre per cassazione. Ma che ne è dei rilievi dei consulenti di parte? Il ricorrente si duole del fatto che siano state recepite le conclusioni dell’ausiliario del giudice senza esaminare i rilievi espressi sulla perizia dai suoi consulenti di parte e senza motivare il rigetto delle istanze istruttorie. Pone il quesito se una tale omissione possa rendere viziata la decisione emessa in sede di gravame. Le argomentazioni del giudice, in questo caso, sono irreprensibili. La Suprema Corte respinge il ricorso ritenendo le censure avanzate prive di fondamento. Secondo gli ermellini il CTU ha svolto bene il suo incarico licenziando un elaborato con argomentazioni talmente irreprensibili che del tutto superflue sarebbero state una sua rinnovazione o una riconvocazione a chiarimenti. Concludendo. Il ricorrente, invece, si è limitato a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche a maggior ragione, di fronte alla mancata adduzione di specifici argomenti di confutazione, la Corte di Cassazione non ha potuto che aderire al consolidato indirizzo cfr. Cass. civ. 2005, numero 24589 Cass. civ. 2011 secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la carenza di motivazione in ordine all'istanza di riconvocazione del consulente, di supplemento, ovvero di rinnovazione della consulenza quando, dal complesso delle ragioni esposte in sentenza, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta. Sicché non è necessario che il giudice si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni svolte. Il che è quanto accaduto nella specie, come risulta dalle osservazioni che precedono.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 – 28 marzo 2013, numero 7905 Presidente Carnevale – Relatore Giancola Svolgimento del processo Con sentenza numero 12006/2000 del 10.10-6.11.2000, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riassunzione quale Giudice competente per territorio in luogo dell'adito Tribunale di Vicenza inizialmente adito il 10.12.1996 , respingeva, anche in base all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, la domanda, proposta da R F. nei confronti della società Texita s.r.l. e di F T. , di pagamento della somma di L. 1.816.886.581, oltre interessi, pretesa in relazione all'assistenza dall'attore prestata per la conclusione con clienti stranieri di affari relativi alla vendita di macchinari. Con sentenza numero 961 del 2.03-16.04.2005 la Corte di appello di Milano respingeva il gravame del F. , compensando le spese del grado per giusti motivi, tratti dalle peculiarità della vicenda. La Corte territoriale premetteva che il primo giudice aveva ritenuto che - il F. aveva dapprima riferito le sue domande all'accordo in tesi sottoscritto dalle parti in data 2.12.1988, ma l'assunta e disconosciuta sottoscrizione a nome F Z. era risultata apocrifa, in base ad argomentata, completamente condivisibile e neppure contestata C.T.U grafica - successivamente, nelle difese finali, l'attore aveva tentato di fondare la sua pretesa su basi diverse ma a assolutamente infondato, anzitutto, era il preteso riconoscimento contenuto in una frase della costituzione Texita dinanzi al Tribunale di Vicenza, frase che era stata estratta dal contesto di piena e completa contestazione delle ulteriori domande attoree b altrettanto infondata, poi, per specifico contrasto con le disposizioni di cui agli articolo 2721 ss. cod. civ., era la richiesta attorea di provare per testi un contratto di cospicuo valore che non si era riusciti a provare per iscritto. Tanto premesso, la Corte distrettuale riteneva che - preliminarmente doveva essere ritenuta inammissibile per novità oltre che per genericità la domanda formulata in appello dal F. in aggiunta a quella già proposta in primo grado , con la quale veniva dedotto a supporto della reiterata pretesa di pagamento della libellata somma un diverso ed imprecisato titolo contrattuale - oltre a doversi stigmatizzare il fatto che le difese tecniche dell'attore non fossero state svolte, come doveroso, nella sede appropriata ma solo dopo il deposito della ctu grafica e con il deposito in data 19.11.1999, di due perizie di parte a firma R. e S. , comunque, visti gli elaborati tutti, doveva essere confermata la pronuncia di. primo grado in ordine alla ritenuta apocrificità della sottoscrizione in questione e ciò in considerazione dell'ampia ed approfondita disamina svolta dal CTU, che escludeva qualsiasi necessità di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti - di conforto in tal senso si rivelava sia l'articolato, esaustivo e convincente iter argomentativo esposto dal consulente tecnico d'ufficio e sia l'attuata comparata disamina delle sottoscrizioni di raffronto con quella contestata, nella quale appariva evidente la mancanza di spontaneità e/o di slancio del ductus tipici della scrittura autografa - la documentazione prodotta dalla convenuta all'atto della sua costituzione avanti il Tribunale di Vicenza, ed in particolare le fatture del F. sulla Texita nnumero 1/1990, 1/1991 1/1992, 2/1992, 3/1992 ed 1/1993 per rispettive L. 65.000.000, L. 65.000.000, L. 17.635.204, L. 100.000.000, L. 100.000.000 e L. 100.000.000 risultavano, tutte, emesse per una identica causale Per consulenze tecniche effettuate per Vs. conto e senza alcun richiamo e neppure indiretto riferimento ad un ipotetico contratto nell'assunto stipulato e sottoscritto già a far data dal 2 dicembre 1988 all'accertata, mancata, sussistenza del titolo contrattuale azionato non poteva, poi, supplire la richiesta prova testimoniale e ciò, in generale, per la ragione già espressa dal primo Giudice ed, in particolare, per la non esaustività, ai fini pretesi, delle circostanze dedotte come afferenti non alla avvenuta conclusione degli affari procacciati e/o intermediati dal F. con percezione da parte della Texita dei pattuiti corrispettivi, ma , esclusivamente, ad una attività di conduzione delle indicate trattative assunta svolta dal F. stesso - da ultimo, non poteva attribuirsi carattere confessorio alle difese svolte dai convenuti all'atto della loro prima costituzione avanti il Tribunale di Vicenza e ciò non solo per la provenienza dal legale, anziché dalla parte che aveva apposto la firma per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di dette dichiarazioni, ma perché le stesse non potevano essere scisse nel loro contenuto di riconoscimento e di documentazione di rapporti tra le parti intercorsi, ma, al contempo, di contestazione della pretesa ex adverso vantata per insussistenza, rispetto a quanto già versato, di un ulteriore credito da rapportarsi ad un utile netto da essa convenuta ben diversamente inteso rispetto a quanto preteso dall'attore in forza di clausola contenuta nell'azionato contratto del 5 dicembre 1988 - ogni altra questione era assorbita e/o ultronea laddove la richiesta ctu contabile era da ritenersi inammissibile perché meramente esplorativa e comunque inidonea al fine preteso, in difetto di acquisizioni sulle pattuite modalità di computo della spettante percentuale di utile netto . Avverso questa sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 24 ed il 25.05.2006 rispettivamente al T. ed alla società Texita s.r.l., che, con atto notificato il 3.07.2006, hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale inerente alla compensazione delle spese del giudizio d'appello. Alla precedente udienza di discussione del 27.11.2012 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo. Motivi della decisione Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il F. , premesso anche che aveva rivolto la domanda di pagamento nei confronti del T. e della Texita in via solidale e che mentre il primo aveva disconosciuto di essere tenuto a pagare le provvigioni per non avere mai sottoscritto l'accordo, la seconda aveva, invece, riconosciuto l'esistenza dell'accordo e contestato il quantum, formula riassuntivamente i seguenti due motivi, nell'illustrazione partitamente riferiti a ciascuno dei due intimati 1. Violazione ed errata applicazione di norme . 2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione . In relazione alla domanda esperita nei confronti del T. ed alla contestata autenticità della sua sottoscrizione, deduce specificamente, ex articolo 360 c.p.c. comma numero 5, Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione , dolendosi del fatto che siano state recepite le conclusioni dell'ausiliare d'ufficio Dott.ssa Sc. , senza esaminare i rilievi espressi nella perizia dei suoi consulenti di parte, periti calligrafi, senza motivare il rigetto delle istanze istruttorie ed il diniego di rinnovo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio e senza attribuire al relativo esito limitato valore probatorio. Pur non essendone ratione temporis onerato, pone i seguenti interrogativi a Se l'omessa valutazione da parte del Giudice di merito dei rilievi e delle contestazioni mosse dai periti di parte e l'omesso esame degli stessi non comporti come conseguenza che la decisione sia viziata articolo 360 per omessa motivazione b Se l'omessa ammissione della richiesta di un supplemento di perizia ed il contrasto tra il C.T.U. e i C.T.P. sui punti controversi dell'esame peritale non comporti il vizio dell'omessa motivazione e della violazione delle norme di legge, non avendo il Giudice di merito motivato la mancata ammissione delle richieste istruttorie, essendosi limitato a recepire le conclusioni del C.T.U. pur essendo state le stesse poste in discussione con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia e non si abbia l'obbligo di prendere in esame tali rilievi per verificarne la fondatezza mediante il rinnovo dell'indagine tecnica c Se lo stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo con il passare degli anni, ma addirittura nello stesso lampo di tempo o in uno stesso scritto d Se le perizie calligrafiche abbiano limitato valore probatorio perché non hanno carattere di completezza e di assoluta certezza in quanto sono infondate su tecniche interpretative diverse e contrastanti. Le censure non hanno pregio. In parte si risolvono in inammissibili, generici rilievi e mere argomentazioni di dissenso o critiche sulla professionalità dell'esperto d'ufficio o ancora in doglianze avverso il diniego di ammissione di prove, che, in violazione del principio di autosufficienza, non sono state trascritte nel ricorso. Per il resto, la Corte distrettuale, nonostante abbia stigmatizzato il tempo della proposizione delle allegazioni difensive di carattere tecnico avverso l'esito della espletata CTU grafica, le ha riesaminate ed espressamente o implicitamente confutate e disattese, con puntuali argomentazioni, conclusivamente irreprensibilmente ribadendo l'attendibilità ed esaustività dei risultati conseguiti con l'indagine tecnica officiosa, doverosamente anche vagliati nel complesso delle emerse risultanze istruttorie cfr Cass. numero 24589 del 2005 , ivi compresi, come detto, gli elaborati redatti dagli esperti di fiducia del F. , senza nemmeno tralasciare di rivalutare il tratto grafico del sottoscrittore, sicché incensurabile si rivela anche il motivato diniego di rinnovo di CTU o di riconvocazione per chiarimenti dell'esperto d'ufficio cfr Cass. numero 15666 del 2011 . In relazione, invece, alla domanda esperita nei confronti della società Texita si duole, anche per vizi motivazionali, della mancata ammissione dei mezzi di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante e per testi, nonché del diniego di C.T.U. tecnico-contabile sul quantum. Deduce la violazione dell'articolo 360 comma nnumero 3 e 5 e pone i seguenti interrogativi 1 Se l'onere di provare i fatti allegati si configura quando essi vengano contestati dalle parti nei cui confronti sono dedotti e se la circostanza che un elemento della domanda sia pacifico opera da limite alla sua dimostrazione probatoria 2 Se la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto lo rende incontrastabile e pertanto avulso dal thema probandi e come tale non più bisognoso di prova 3 Se la mancata contestazione dell'accordo su cui si fonda la pretesa, la specifica indicazione dei termini dello stesso effettuata dalla Texita, costituiscono un plus rispetto al mero elemento indiziario e se la specifica e abbondante descrizione degli elementi di fatto esposti dalla parte convenuta concernente l'accordo, nonché l'ammissione della domanda se pur per un quantum inferiore, non pongano in evidenza l'animus confitendi della stessa 4 Se i limiti contenuti all'ammissione della prova per testi di cui all'articolo 2721 c.p.c. riguardino sia gli elementi costituivi del contratto che la prova dell'esecuzione e dell'adempimento dello stesso dalle parti contraenti e cioè per i singoli contratti esecutivi dell'accordo stesso. Anche le censure dedotte nei confronti della Texita non meritano favorevole apprezzamento. Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità non solo dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata ma anche dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione ne consegue che tali requisiti difettano quando il ricorrente si limiti a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche o non pertinenti rispetto al decisum d'appello, avvalorate dal mero richiamo a pronunce della Corte di cassazione. Nella specie le doglianze che il ricorrente pone presuppongono come pacifico il dato della conclusione dell'accordo, in quanto non contestato dalla Texita, ma ciò confligge con il tenore della pronuncia impugnata, che ha distinto i risalenti rapporti contrattuali intercorsi tra le parti da quello controverso e correlabile, stanti le preclusioni processuali, soltanto alla scrittura con firma apocrifa, titolo rispetto al quale non erano configurabili ammissioni processuali da parte di detta società né ammissibili, per duplice profilo, le dedotte prove orali, sicché superfluo si rilevava pure il ricorso al chiesto accertamento tecnico sul quantum. Giova premettere che il giudice di merito può attribuire valore di elemento di prova alle dichiarazioni rese dal procuratore negli atti difensivi, tuttavia tali dichiarazioni sono soggette, nel loro complesso, a libero apprezzamento, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Nella specie e con riferimento ai profili in esame, l'articolato l’ iter motivazionale non è stato specificamente investito dal ricorso, che appare anche privo di autosufficienza con riguardo alle dedotte ammissioni e prove, la cui trascrizione è mancata. Con il ricorso incidentale la società Texita ed il T. si dolgono che a sostegno della compensazione integrale delle spese del grado d'appello, disposta nonostante la soccombenza del F. , sia stata posta una motivazione contraddittoria rispetto alle ragioni della decisione. Il motivo non è fondato. In tema di compensazione delle spese processuali ex articolo 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, numero 263 , poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a giusti motivi di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, nella specie involgente anche risalenti rapporti economici intercorsi tra le parti, seppure diversi da quelli controversi. Conclusivamente il ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.