Mentre l’articolo 581 c.p. percosse tutela l’incolumità personale, l’articolo 612 c.p. minaccia protegge la libertà morale. Mettere le mani al collo della vittima non può essere collocato nell’ambito del comportamento minaccioso, per confermarne la serietà.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 6407, depositata il 13 febbraio 2015. Il caso. Una donna veniva rinviata a giudizio per i reati di percosse, ingiuria e minaccia. Il gdp di Eboli la condannava in continuazione per gli ultimi due reati, ma riteneva non sussistente quello di percosse. A suo giudizio, il gesto di aver messo le mani al collo della persona offesa doveva essere collocato nell’ambito del comportamento minaccioso, per confermarne la serietà. La procura generale ricorreva in Cassazione. Tutele diverse. La Corte di Cassazione ricorda che mentre l’articolo 581 c.p. percosse tutela l’incolumità personale, l’articolo 612 c.p. minaccia protegge la libertà morale. Perciò, la diversità ontologica dei due reati e la loro struttura di reati semplici e non complessi dovevano ritenersi ostative all’interpretazione del gdp di Eboli, che aveva “inglobato” la condotta dell’aver messo le mani al collo della vittima nel reato di minaccia. Inoltre, lo stesso giudice non aveva considerato l’ulteriore condotta violenta della donna, che dopo aver messo le mani al collo della vittima, l’aveva anche strattonata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al gdp di Eboli.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 ottobre 2014 – 13 febbraio 2015, numero 6407 Presidente Lombardi – Relatore Bevere Fatto e diritto La procura generale presso la corte di appello di Salerno ha presentato ricorso avverso la sentenza 23.5.2013 del giudice di pace di Eboli nei confronti di P. A. per violazione di legge in relazione all'articolo 581 c.p. il giudice ha ritenuto non sussistente il reato di percosse , per il quale la P. è stata rinviata a giudizio unitamente ai reati di ingiuria e minaccia La P. è stata condannata in continuazione per questi ultimi reati . Secondo il giudice di pace, il gesto di aver messo le mani al collo della persona offesa deve essere collocato nell'ambito del comportamento minaccioso, del quale tendeva a sottolineare e confermare la serietà . L'impugnazione merita accoglimento. Come correttamente rileva l'ufficio ricorrente le norme del codice penale previste dall'articolo 581 e dall'articolo 612 tutelano beni giuridici diversi la prima tutela l'incolumità personale, mentre la seconda tutela la libertà morale, per cui la diversità ontologica dei due reati e la loro struttura di reati semplici e non complessi sono ostative alla interpretazione espressa dal giudice di pace , secondo cui l'aver messo le mani al collo della persona offesa rientra nell'ambito della consumazione del delitto di minaccia In tal modo il giudice ha in maniera inammissibile esteso al delitto di minaccia quanto prospettato in relazione ai suoi rapporti con il reato di ingiuria cfr sez. 5,numero . 12674 del 22/12/2010, Rv. 249509,secondo cui la percossa presenta il carattere dell'ingiuria qualora sia espressione di una violenza simbolica, costituita da leggero contatto fisico e diretta, in modo palese, a manifestare disprezzo, senza infliggere una sia pur minima sofferenza fisica . Inoltre il primo giudice, senza alcuna giustificazione, ha escluso rilevanza alla rimanente condotta violenta contestata alla P. che secondo l'accusa, dopo avere posto le mani intorno al collo della C., la strattonava cfr la consolidata giurisprudenza secondo cui la spinta volontariamente inferta, costituendo attiva applicazione di forza fisica rivolta contro un avversario, costituisce atto volto quanto meno a percuotere . La sentenza va quindi annullata limitatamente al delitto di percosse di cui al capo b , con rinvio al giudice di pace di Eboli per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b con rinvio al giudice di pace di Eboli per nuovo esame.