Infiltrazioni non bloccate immediatamente: al condominio si applica l’astreinte

Il giudice della sezione distaccata di Pisticci, condanna il condominio in caso di ritardata esecuzione nell’opera di sostituzione del collettore fognario. La pronuncia offre spunti di particolare interesse rappresentando una rara applicazione in ambito condominiale dell'istituto previsto dall'articolo 614-bis c.p.c

Il caso. Il soffitto di un locale commerciale è attraversato da un collettore fognario di raccolta scarichi di proprietà di un condominio adiacente. Il suddetto locale, utilizzato per attività di ristorazione, è interessato da copiose e reiterate infiltrazioni provenienti dall’impianto fognario tali da pregiudicare il corretto svolgimento della attività e porre in pericolo anche l’incolumità di clienti stessi. Alla luce dei danni ricevuti il ricorrente richiede, ai sensi dell’articolo 1172 c.c. alla controparte, di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare i danni derivanti dalle infiltrazioni di liquami, oltre ad eliminare la situazione di pericolo venutasi a creare. Intervento indifferibile. Il giudice lucano accoglie pienamente le richieste avanzate dal titolare dell’esercizio commerciale in quanto i lamentati episodi infiltrativi rendono inutilizzabile il locale provocando danni ingenti non solo al locale stesso ma anche pregiudicando le condizioni igienico-sanitarie. Va inoltre eliminato ogni dubbio in merito all’origine del danno visto che la relazione resa dal c.t.u., ha appurato come che la causa delle lesioni riscontrate derivano dalle tubazioni di scarico installate nel controsoffitto e nelle pareti degli stessi locali, e che solo le acque di scarico del condominio percorrono le condotte site nei locali della ricorrente. Per tali motivi, tenuto conto delle resistenze della condominio a porre rimedio a tale situazione, vi sono i presupposti per l’applicazione di un provvedimento di coercizione indiretta ex articolo 614-bis c.p.c. Le “astreintes italiane”. L’istituto ha origine francese. In Italia fa la sua prima comparsa solo con la riforma del processo civile, operata con L. 18 giugno 2009, numero 69. Si introduce un meccanismo coercizione indiretta articolo 614-bis c.p.c. che demanda al giudice di fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni sua violazione, successiva inosservanza o ritardo nell'esecuzione di un obbligo di fare infungibile o di non fare. Con l’introduzione di questo nuovo articolo si inserisce per la prima volta, una previsione generale di misura coercitiva in un sistema che in precedenza prevedeva solo misure coercitive di carattere particolare ed occasionale. Tale misura coercitiva va a rafforzare un provvedimento di condanna, quindi è irrogata in funzione della realizzazione di un rapporto obbligatorio. L’intento della norma è di far leva, indirettamente, sulla volontà di adempiere del debitore, imponendo il pagamento di una multa, in caso di mancato adeguamento al provvedimento di condanna, facilitando il creditore, che di fronte all’inadempimento del debitore di obblighi di questo genere, si vede costretto ad instaurare un successivo giudizio per far accertare la violazione. Dal punto di vista dogmatico, le astreintes italiane rappresentano un mezzo di coercizione indiretta ai danni del debitore applicabile all’esito di un procedimento giurisdizionale, definito con una condanna a tenere o ad astenersi dal tenere, una determinata condotta. Ne consegue che presupposto indefettibile è l’esistenza di un provvedimento di condanna. Perché il giudice lucano ricorre all’astreinte? Visti i presupposti del caso di specie il giudice accoglie la domanda proposta dal ricorrente in quanto vi sono i presupposti richiesti dall'articolo 614 bis c.p.c. che assicura l'attuazione immediata del provvedimento e, conseguentemente, mira ad evitare la produzione del danno o, quanto meno, a ridurre l'entità del possibile pregiudizio. Va però precisato che sia in merito al caso concreto che, per la sua peculiarità, l’ordine giudiziale non appare suscettibile di esecuzione forzata in quanto i lavori di riparazione devono compiersi sui beni di proprietà condominiale collettore fognario . Per tali motivi si può applicare l’astreinte che si concretizza in una obbligazione di fare infungibile e va a rafforzare un provvedimento di condanna. Il tempo è denaro. Nel caso di specie il giudice determina la somma in denaro in 1.500 euro al mese a carico dell’obbligato che dovrà versare per ogni inosservanza/ritardo nella esecuzione del provvedimento. Quindi il condominio verserà i primi 1.500 euro se entro un mese dalla comunicazione del provvedimento gli interventi necessari non saranno avviati ed altri 3.000 euro qualora i lavori di riparazione non saranno terminati entro i successivi tre mesi. A questi si aggiungeranno altri 1.500 euro per ogni successivo mese di ritardo nel completamento fino al decorso complessivo dei 7 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento. I precedenti. Sulla fattispecie i precedenti, nel settore immobiliare, sono veramente pochi. Una prima pronuncia è stata emessa dal Tribunale Terni 4 agosto 2009 , ed è consistito in un'ordinanza cautelare che ha prescritto, a seguito di denuncia di danno temuto ex articolo 1172 c.c., la demolizione di un immobile pericolante, disponendo, su istanza del ricorrente, il pagamento di una determinata somma di denaro, trascorso un prefissato periodo di tempo dalla notifica del provvedimento, per ciascun giorno di ritardo nello svolgimento dei lavori. Il Tribunale di Ostia 27 ottobre 2009 in materia di rapporti di vicinato con riferimento alla violazione delle distanze legali e immissioni illecite ex articolo 844 c.c., nel condannare l’obbligato alla misura coercitiva ne diversifica l’ammontare stabilendo un’unica somma per l’ordine di rimozione dell’opera abusiva ed una per ogni giorno di ritardo dall’eliminazione della fonte delle immissioni. Da ultimo merita una segnalazione la recente pronuncia del Tribunale di Varese ordinanza 16 febbraio 2011 secondo cui il meccanismo della c.d. coercizione indiretta previsto dall'articolo 614 bis c.p.c., rappresenta una sanzione pecuniaria applicabile, all'esito di un procedimento giurisdizionale, definito con una condanna a tenere o ad astenersi dal tenere, una determinata condotta. Pertanto, sussiste l'esatto confine applicativo del contenuto della disposizione, nell'ipotesi in cui la parte convenuta sia condannata ad astenersi dall'impedire il godimento della servitù da parte di parte attrice nella specie, la fruibilità della proprietà dell'attore era disturbata dalla condotta del vicino, volta ad ostacolare l'esercizio della servitù prediale di passaggio .

Tribunale di Matera, sez. dist. Pisticci, sentenza 10 ottobre – 1° dicembre 2012 Giudice Raffaele Viglione Osserva Il ricorso di natura cautelare proposto da V. M. è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. 1. La ricorrente deduce di essere proprietaria di un locale ad uso commerciale-deposito, ubicato in abitato di Policoro, alla Via P., piano 1° sottostrada, in Catasto Edilizio Urbano al fg. , particolo lla , sub , cat. C1, cl. 5^ di metri quadri 354,00, con accesso anche dalla Via R. di Policoro, attraverso altri locali commerciali della stessa deducente, ubicati ai nnumero 32-34 della Via da ultima menzionata. Il soffitto del locale in disamina risulta attraversato, con un sistema di controsoffittatura, dal collettore fognario di raccolta degli scarichi dei discendenti dei W.C., di pertinenza delle unità immobiliari soprastanti al locale detto, ricomprese nel fabbricato condominiale del condominio “G.” di Via R., Policoro avente accesso al numero civico adiacente a quello dei locali dell’esponente. La V. assume dunque che in data 26.11.2010 le strutture del suddetto locale sarebbero state interessate da copiose infiltrazioni di liquame, proveniente dall'impianto fognario del fabbricato condominiale citato in giudizio e che per tale episodio dannoso ella ha intrapreso apposito giudizio di cognizione ordinaria volto ad ottenere il ristoro dei pregiudizi sofferti. Tuttavia, il contegno indolente del resistente ha comportato il ripetersi dei menomi infiltrativi denunciati in data 26 settembre 2011, nel pomeriggio, i locali della deducente sarebbero stati, infatti, nuovamente invasi da liquami provenienti, sempre per le stesse ragioni, dall’impianto fognario del Condominio. La V. lamenta quindi il pericolo prossimo e imminente di danni gravi e irreparabili alla sua salute, a quella delle persone che lavorano nella sua attività commerciale, direttamente collegata ai locali invasi dai liquami della fogna, oltre che agli avventori del suo bar. D’altra parte, i locali in questione sono destinati ad attività di ristorazione, attività di cui la ricorrente possiede tutti requisiti amministrativi richiesti, sebbene temporaneamente sospesa per ragioni indipendenti da quelle oggetto di contenzioso. Ad ogni modo la ricorrente esprime il timore che i ripetuti allagamenti possano esporla al rischio di risultare carente dei requisiti igienico-sanitari, indispensabili a svolgere sia l’attività di bar, attualmente in corso, sia l’attività di ristorazione per la quale la deducente è abilitata, per la notoria pericolosità in re ipsa per la salute e per un’attività commerciale di liquami provenienti dalla fognatura. Alla luce di quanto esposto, parte ricorrente invoca una condanna di controparte, ai sensi dell’articolo 1172 c.c., ad eseguire gli interventi tutti necessari a eliminare le cause delle infiltrazioni di liquami fognari lamentati, oltre che a porre in essere ogni altro intervento volto a ovviare ai pericoli denunciati. 2. Ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti per la concessione dell’invocata tutela scaturente dalla denunzia di danno temuto a sussiste il pericolo di danno futuro minacciato da cosa a cosa ed evincibile dal ripetersi, non contestato in atti, dei lamentati episodi infiltrativi che danneggiano e rendono non utilizzabile il locale oggetto di odierna tutela b la gravità dello stesso, ricavabile dai notevoli danni, anch’essi incontestati, già riportati nell’immobile esposto al pericolo e ulteriormente evidenziato dalla considerazione dei possibili pregiudizi igienico-sanitari che l’esercizio commerciale della V. rischia di sopportare c la prossimità del danno, il cui ripetersi a distanza di breve tempo evidenzia l’esposizione imprevedibile e l’imminenza del rischio paventati d l’altruità della cosa dalla quale promana il pericolo di danno. 3. Quest’ultimo profilo, invero, appare nel presente giudizio l’unico aspetto tra le parti realmente controverso il condominio resistente ha, infatti, sin dall’inizio messo in luce il sospetto che i liquami in questione non provengano dalle proprie tubature ma, almeno in parte, da quelle degli altri condomini limitrofi. Ogni dubbio al riguardo è stato definitivamente sciolto dall’intervento e dalla relazione resa dal c.t.u., il quale, dopo aver appurato come la causa delle lesioni riscontrate al soffitto e alle pareti dei locali della ricorrente siano da addebitare alla infiltrazione di acque nere provenienti dalle tubazioni di scarico installate nel controsoffitto e nelle pareti degli stessi locali, avvalendosi delle prove a mezzo di immissione nelle condutture dei vari condomini di colorante, ha raggiunto altresì la certezza che solo le acque di scarico del condominio G. percorrono le condotte site nei locali della ricorrente. 4. Il c.t.u. ha altresì individuato le opere necessarie ad ovviare, per il futuro, al pericolo lamentato di nuovi fenomeni infiltrativi della tipologia di quelli già verificatisi. Il resistente viene, pertanto, in questa sede condannato a 1 Rimuovere la controsoffittatura esistente in cui corrono le vecchie e inefficienti tubazioni 2 Rimuovere le vecchie e inefficienti tubazioni orizzontali aventi tutte diametro di 120 mm, compresi i raccordi alle tubazioni verticali da 80 mm 3 Porre in opera, come da progetto redatto dal c.t.u., nuove idonee tubazioni orizzontali con diametro crescente 125, 160, 200 mm con l’aumentare del numero delle immissioni verticali, compresi tutti i pezzi speciali ovvero innesti alle tubazioni verticali da 80 mm, curve, raccordi, riduzioni, ispezioni e quant’altro necessario per eseguire il lavoro a regola d’arte 4 Porre in opera una nuova ispezione con tappo a vite nella prosecuzione della tubazione da 125 mm, posizionata sulla parete all’esterno dei locali 5 Porre in opera un nuovo controsoffitto per ripristinare la chiusura delle tubazioni 6 Eseguire rasatura con stucco e retina della nuova controsoffittatura 7 Eseguire scavo sul marciapiede di via R. per la sostituzione della condotta esterna 8 Porre in opera due nuovi pozzetti d’intercettazione sul marciapiede di via R. 9 Riempire lo scavo sul marciapiede con calcestruzzo 10 Conferire a discarica autorizzata i materiali di risulta. 5. Deve essere accolta, inoltre, l'istanza formulata dalla ricorrente e diretta alla pronunzia dei provvedimenti previsti dall'articolo 614 bis c.p.comma 5.1. La disposizione, in tema di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, stabilisce che il giudice, con il provvedimento di condanna, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissi, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. L'ammontare della somma deve essere determinato tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento di condanna costituisce poi titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. 5.2. Nel caso in esame è necessario osservare - che in base all'articolo 669 octies, comma 6, c.p.c. i provvedimenti emessi in via cautelare, quando idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, acquistano efficacia definitiva, essendo meramente facoltativa l'instaurazione del giudizio di merito, così dimostrando la loro possibile attitudine alla stabilità Trib. Bari 10.5.2011, Trib. Verona 9.3.2010, Trib. Cagliari 19.10.2009 . Pertanto, deve ritenersi ammissibile il rimedio cautelare invocato ex articolo 1172 cc. unitamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 614 bis c.p.c. alla fissazione di una somma per l’eventuale ritardo nell'esecuzione della chiesta misura cautelare - che la misura prevista dall'articolo 614 bis c.p.c. è volta ad assicurare l'attuazione sollecita del provvedimento e, come per la condanna, è quindi funzionale, innanzi tutto, a favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e, conseguentemente, a evitare la produzione del danno o, quanto meno, a ridurre l'entità del possibile pregiudizio - che la misura, in secondo luogo, assicura anche in sede cautelare l'esigenza di garantire un serio ristoro di fronte al perdurare dell'inadempimento, in funzione quindi deflativa del possibile contenzioso successivo, limitato all'eventualità che si produca un danno non integralmente soddisfatto dalla statuizione giudiziale. 5.3. Deve a questo proposito valutarsi che l'ordine giudiziale, per il suo peculiare contenuto, non appare suscettibile di esecuzione forzata, almeno in tutta la sua portata, trattandosi di lavori da compiersi a cura della parte resistente su beni in sua proprietà. È necessario sottolineare, più specificamente, che può ravvisarsi una obbligazione di fare infungibile ogni volta che l'interesse del creditore alla prestazione non possa essere soddisfatto compiutamente senza la diretta cooperazione del soggetto obbligato, situazione che può dipendere, come nel caso in esame, dalla natura stessa dell'attività dedotta e dalle concrete circostanze in cui la stessa dovrebbe essere posta in essere. In considerazione in particolare del valore delle opere oggetto di intervento ripristinatorio, stimato nella relazione dall’ausiliario del Giudice, si ritiene di porre a carico del Condominio G. la somma di euro1.500,00, ove nel termine di un mese dalla comunicazione del presente provvedimento gli interventi indicati non abbiano avuto principio di esecuzione di euro 3.000,00 ove nei successivi due mesi complessivamente termine di mesi tre dalla comunicazione dell’ordinanza i lavori sopra elencati non abbiano avuto completa esecuzione di euro1.500,00 per ogni successivo mese di ritardo nel completamento fino al decorso complessivo di mesi numero 7 dalla comunicazione del presente provvedimento. 6. L’accoglimento della domanda cautelare importa la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, in virtù del principio della soccombenza queste si liquidano con immediata applicazione del d.m. Giustizia 20.7.2012, numero 140, così come previsto dall’articolo 41 del medesimo d.m. in senso conforme v. Cass., sez. unumero , numero 17406 del 2012, secondo cui, se l’attività difensiva è almeno in parte proseguita in epoca successiva all’entrata in vigore del cit. d.m., l’intera prestazione professionale, compresa quella svolta prima dell’entrata in vigore del decreto, deve essere liquidata alla stregua dei nuovi parametri , tenendo conto della natura e complessità della controversia articolo 4 d.m. cit , nonché del valore indeterminato della causa, con aumento dell’importo in considerazione dell’urgenza che caratterizza il rito cautelare e contestuali riduzioni per la fase istruttoria e quella decisoria, svoltesi in forme semplificate. Gli oneri derivanti dall’espletamento della c.t.u., come liquidati in separato decreto, devono essere posti definitivamente in capo alla parte soccombente. Con riguardo inoltre alle spese documentate sostenute dalla ricorrente per compensare l’opera prestata dal c.t.p., queste devono considerarsi ripetibili, in quanto la nomina del c.t.p. è atto funzionale all’attività difensiva. Nel caso di specie, però, può essere oggetto di refusione la sola spesa relativa al compenso per l’attività peritale di cui vi sia traccia nella relazione versata nel fascicolo di parte il subentro di un nuovo c.t.p. in sede di operazioni peritali, pur intervenuto di persona ai sopralluoghi effettuati dal c.t.u., non può comunque per ciò solo giustificare la corresponsione dell’onorario riportato nella fattura prodotta, di ammontare quasi pari a quello riconosciuto al c.t.u., la cui opera, scrupolosa e approfondita, è anche ampiamente documentata e raccolta nella relazione peritale. P.Q.M. Il Tribunale di Matera così provvede a accoglie il ricorso e ordina al Condominio G. l’esecuzione dei lavori elencati in parte motiva al § 4. b ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 614 bis c.p.c, pone a carico del Condominio G. le seguenti somme euro 1.500,00, ove nel termine di un mese dalla comunicazione del presente provvedimento gli interventi non abbiano avuto principio di esecuzione euro 3.000,00 ove nei successivi due mesi complessivamente termine di mesi tre dalla comunicazione dell’ordinanza i lavori sopra indicati non abbiano avuto completa esecuzione euro 1.500,00 per ogni successivo mese di ritardo nel completamento fino al decorso complessivo di mesi numero 7 dalla comunicazione del presente provvedimento, oltre il compimento del quale alcuna ulteriore somma a titolo di misura coercitiva sarà dovuta c condanna il resistente alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.140,00, di cui euro 1.320,0 per fase di studio, euro 660,00 per fase introduttiva, euro 960,00 per fase 1.200,00 per fase decisoria, oltre Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e euro 523,00 per esborsi d pone definitivamente a carico di parte resistente gli oneri derivanti dall’espletamento della c.t.u. come liquidati in separato decreto. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.