Con la direttiva numero 2/DGT del 14 dicembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto luce su alcuni dubbi sorti a seguito dell’introduzione nel processo tributario del contributo unificato.
Ecco una panoramica rapida su adempimenti, compensazioni, ipotesi di esenzione e dichiarazione del valore della lite. Appello incidentale connesso ad un appello proposto prima del 7 luglio 2011 imposta di bollo o contributo unificato? Il contributo unificato, ex articolo 9 e 14, D.P.R. numero 115/2002 TUSG , è dovuto per ciascun grado di giudizio dalla parte che per prima si costituisce. Anche relativamente all’appello incidentale, ai sensi dell’articolo 54, D.lgs. numero 546/1992, si ottiene il perfezionamento mediante il deposito dell’atto, non essendo necessaria la notifica alla controparte in ragione dei dogmi di celerità e semplificazione del processo tributario . Quali le ipotesi di esenzione? Non scontano il contributo unificato i processi di rettificazione di stato civile, in materia tavolare e quelli regolati dall’articolo 3, l. numero 89/2001 c.d. Legge Pinto . L’esenzione è di tipo oggettivo a favore di tutte le parti processuali e non si estende ai ricorsi soggetti al contributo unificato presentati dagli enti impositori diversi dalle categorie sopra delineate. Imposta di bollo e contributo unificato si compensano? No, perché si tratta di tributi nettamente distinti sia riguardo ai presupposti soggettivi ed oggettivi, sia rispetto alle finalità cui sono destinati. L’Ufficio di segreteria che accerta l’erroneo pagamento del contributo unificato è tenuto a recuperare l’importo di quanto dovuto dal ricorrente in base al valore della lite al centro del contenzioso. Non risulta nemmeno rimborsabile l’imposta di bollo assolta mediante marche Circolare numero 106/E del 21 dicembre 2001 . Pluralità di ricorrenti, come assolvere all’adempimento? È corretto riscuotere il contributo unificato per ciascun iscritto a ruolo. Il valore della controversia si ricava dall’atto di accertamento notificato. Le parti sono condebitori sociali, non essendoci un litisconsorzio necessario da qui l’autonomia nell’impugnazione e, di conseguenza, nel versamento del contributo unificato. Esempio concreto contributo unificato duplicato? Se un accertamento ha il valore di 200.000 euro, in primo grado il contribuente versa un contributo pari a 500 euro scaglione di valore compreso tra 75.000 e 200.000 euro e, se il giudice riduce la pretesa a 80.000 euro, l’ufficio/appellante principale prenota a debito un contributo unificato pari a 500 euro, in quanto l’appello vale 120.000 euro, ma il contribuente/appellante incidentale paga sempre un contributo unificato pari a 500 euro, proprio in forza della tesi sostenuta l’appello, in questo caso, varrebbe 80.000 euro . Insomma, poiché si amplia il thema decidendum, anche l’appellante incidentale è obbligato a pagare il contributo unificato. Dichiarazione del valore di lite come regolarsi? Qualora la dichiarazione non sia stata resa nelle conclusioni del ricorso, si può sanare l’omissione mediante la precisazione, anche in atto separato, del valore della causa. Si ricorda, infine, che in analogia alle altre giurisdizioni è ammessa una sanatoria dell’omissione l’onere resta a carico delle parti e l’Ufficio non deve attivarsi o ricercare aliunde atto di accertamento o premesse il valore della controversia.
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