La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo ne consegue che, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18050 del 19 ottobre 2012, intervenendo su alcuni rilevanti profili della disciplina in tema di esecuzione specifica ex articolo 2932 c.c Il caso. La vicenda definita con la sentenza in esame ha origine da un contratto preliminare relativo ad un immobile al quale non ha poi fatto seguito la stipula del contratto definitivo tra le parti. Secondo la ricostruzione dei fatti come riassunti dai Giudici di Piazza Cavour, era infatti sorta una contestazione in ordine ad alcune modifiche apportate all’immobile oggetto del contratto preliminare, tali da implicare anche degli aggiornamenti di natura catastale, con conseguente ed ulteriore aumento del valore dell’immobile. Nel giudizio di primo grado viene rigettata la tesi del promissario acquirente, in ragione delle modifiche intervenute sull’immobile e sul presupposto che l’articolo 2932 c.c. trova applicazione solo in caso di identità del bene oggetto del preliminare confrontato con la richiesta di esecuzione in forma specifica. Tale pronuncia viene poi ribaltata dalla decisione della Corte di Appello, a fronte della quale l’originario promittente acquirente propone, per le motivazione di seguito illustrate, ricorso per Cassazione. Inadempimento di una parte la possibilità dell’esecuzione in forma specifica. Per esecuzione in forma specifica si intende la possibilità riconosciuta al creditore di ottenere l’adempimento del debitore inadempiente, per il tramite di una sentenza che condanni il debitore a consegnare o rilasciare un bene articolo 2930 c.c. ad eseguire una prestazione consistente nel realizzare una determinata operazione articolo 2931 c.c. a distruggere l’opera che è stata realizzata in violazione di uno specifico obbligo di non facere articolo 2933 c.c. o, ancora, come nel caso di specie, produca gli effetti del contratto non concluso qualora il debitore si sia sottratto, appunto, all’obbligo di concludere un contratto articolo 2932 c.c. . Con riferimento alla fattispecie da ultima segnalata, si rammenta come l’articolo 2932, secondo comma, c.c. - che subordina l’accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell’offerta della controprestazione - non richiede che l’offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli articolo 1208 e 1209 c.c., potendo essere sufficiente un’offerta nelle forme d’uso, ai sensi dell’articolo 1214 c.c. e, in definitiva, un’offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere ne consegue che integra il presupposto di legge anche l’offerta della prestazione formulata con l’atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Nella vicenda per cui è causa, infatti, l’invito ad adempiere ed alla stipula del contratto definitivo era stato inviato dalla promissaria a mezzo raccomandata, pur senza ottenere riscontro. Esecuzione in forma specifica sostanziale identità del bene . Il profilo di maggiore interesse della sentenza in commento attiene al rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo e, in particolare, alle conseguenze, in relazione agli obblighi assunti dalle parti, in caso di modifiche apportate all’immobile oggetto dell’accordo, nelle more della stipula del contratto definitivo e dopo il contratto preliminare. Sul punto, la Cassazione, nel solco del proprio pregresso orientamento, ha precisato che la condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista nel preliminare non va intesa nel senso di una rigorosa corrispondenza, ma nel senso che deve essere rispettata l’esigenza che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso pertanto, in presenza di difformità non sostanziali e non incidenti sull’effettiva utilizzabilità del bene ma soltanto sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’articolo 2932 c.c., chiedendo cumulativamente e contestualmente l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo. . purchè non venga strutturalmente modificato! E’ quindi possibile che all’immobile oggetto del preliminare siano apportato modifiche, purchè non venga, l’immobile stesso, radicalmente modificato quanto alla funzione e alla struttura. Ed infatti, a norma dell’articolo 2932 c.c. la sentenza, che tiene luogo del contratto non concluso, non può prevedere, in linea generale, condizioni diverse da quelle contenute nel contratto preliminare pertanto – e solo per fare un esempio tratto da un ricca casistica in materia – si è osservato che, con riguardo a contratto preliminare di permuta di un suolo con un appartamento di un edificio da edificare, l’azione ex articolo 2932 può essere esperita anche nell’ipotesi in cui l’immobile oggetto della promessa sia venuto ad esistenza con caratteristiche difformi da quelle previste dal preliminare, sempre che la difformità riguardi elementi secondari e comunque diversi dalla struttura e dalla funzione dell’edificio, non incidendo sulla sostanza e, quindi, identità del bene, ma non quando la diversità sia funzionale, derivando da un’attitudine e destinazione dei vani ad uso diverso da quello pattuito di abitazione, ovvero per una radicale diversità strutturale dell’opera nel suo complesso. Analogamente, nel caso di specie, il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda sul presupposto che, a seguito di una modifica catastale, l’immobile in questione risultava inglobato in una struttura condominiale, rendendo così equivoco l’individuazione degli esatti confini. Le azioni esperibili in caso di inadempimento non solo l’esecuzione in forma specifica. In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, che, postula l’identità fra il bene promesso in vendita e quello da trasferire, il promissario acquirente, come visto in precedenza, può esperire cumulativamente e contestualmente l’azione di cui all’articolo 2932 c.c. e quella diretta all’eliminazione dei vizi o difformità o alla riduzione del prezzo, allorché le difformità, non riguardando la struttura e la funzione del bene, non sono in grado di incidere sulla sua identità ma soltanto sul valore economico. Tale facoltà ha, peraltro, l’indubbio vantaggio di consentire alle parti una maggiore scelta in relazione all’immobile oggetto di compravendita, le cui modifiche potrebbero renderlo non più conforme all’assetto di interessi come sotteso al contratto preliminare sottoscritto e, per contro, non attuato definitivamente.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 giugno - 19 ottobre 2012, numero 18050 Presidente Schettino – Relatore Scrima Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 25.3.1991, la GEOSTUDIO s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, l'Impresa Mandino Bartolomeo di G. Mandino e F.lli s.a.s. ed esponeva che in data 16.10.1984, aveva stipulato, quale promissaria acquirente, con la società convenuta, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto i lotti nnumero 92, 93, 94 di uno stabile sito in omissis che il prezzo era stato pattuito in lire 30.000.000 che la società convenuta aveva assunto, in sede di contratto preliminare, l'obbligo di scegliere il notaio che avrebbe dovuto stipulare il contratto definitivo che il 12.7.1989 l'attrice, la quale nel frattempo aveva ottenuto il possesso dell'immobile ed aveva promesso di venderlo a terzi, aveva inviato una lettera alla convenuta con cui aveva richiesto l'adempimento del contratto senza ricevere alcun riscontro. Tanto premesso, la GEOSTUDIO s.r.l. chiedeva emettersi sentenza ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. L'Impresa Manolino Bartolomeo di G. Mandino e F.lli s.a.s. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. La convenuta esponeva che nel maggio 1986 erano state presentate da un soggetto incaricato dalla Car-Inn s.r.l. denunce di variazione per varie modificazioni interne dell'immobile, la cui esecuzione aveva determinato un aumento notevole del valore dell'immobile e sosteneva che non avrebbe potuto emettersi sentenza ex articolo 2932 cod. civ., stante l'intervenuta trasformazione del bene oggetto del preliminare e la mancanza di prova del pagamento del prezzo concordato in via subordinata chiedeva che venisse accertato il maggior valore e, quindi, il prezzo superiore dovuto per il trasferimento dell'immobile e chiedeva, pertanto, la pronuncia della sentenza ex articolo 2932 cod. civ. sospensivamente condizionata al versamento del residuo prezzo da accertarsi con riferimento al nuovo valore dei beni promessi in vendita. Solo in sede di precisazione delle conclusioni, la società convenuta proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa dell'attrice, con conseguente sua condanna alla restituzione dell'immobile. Nel corso del processo di primo grado l'attrice produceva la concessione edilizia in sanatoria ottenuta per le opere eseguite. Con sentenza del 28.7.2004 il Tribunale di Torino, accertati il mutato stato dei luoghi a causa delle opere compiute dall'attrice e la conseguente impossibilità di pronunciare la chiesta sentenza costitutiva ex articolo 2932 cod. civ., evidenziava che mentre nella originaria conformazione la proprietà era univoca ed individuabile nell'impresa Manolino, nell'attuale consistenza la proprietà non era più riconducibile ad un unico soggetto, essendo stata inglobata altresì una quota di proprietà condominiale In altri termini la cessione dell'immobile e la relativa trascrizione non erano più possibili, non essendo più utilizzabili i dati identificativi del preliminare inoltre, ritenuto che nella situazione venutasi a determinare il rifiuto a stipulare il rogito non poteva essere considerato inadempimento ma, al contrario, legittimo rifiuto di adempiere in base al principio inadimplenti non est adimplendum di cui all'articolo 1460 cod. civ., accoglieva la domanda di risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa di parte attrice e condannava quest'ultima alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello la GEOSTUDIO s.r.l L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 18.11.2005, in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda ex articolo 2932 cod. civ., compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio e poneva le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in eguale misura. Avverso la sentenza della Corte di merito l'Impresa Manolino Bartolomeo di G. Manolino e F.1M s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso la GEOSTUDIO s.r.l. che ha proposto ricorso incidentale fondato su un solo motivo ed al quale ha resistito la ricorrente principale con controricorso. Motivi della decisione 1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza. 2. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sul rilievo che i motivi afferenti a vizi motivazionali sarebbero privi del momento di sintesi e quelli relativi ad asserite violazioni di legge sarebbero privi del quesito di diritto e, pertanto, non conformi ai dettami di cui all'articolo 366 bis cod. proc. civ. al riguardo, infatti, va posto in rilievo che, trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata in data 18 novembre 2005, allo stesso non si applica il disposto della norma da ultimo indicata, inserita dall'articolo 6 del d. lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, applicabile, ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 del medesimo decreto legislativo, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore dello stesso 2 marzo 2006 e successivamente abrogata dall'articolo 47, comma 1, lett. d della legge 18 giugno 2009, numero 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. 3. Con il primo motivo, lamentando violazione degli articolo 1141, secondo comma, 1177, 1374, 1375 1453 cod. civ. ed errata e difettosa motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito negato che, in relazione ad un contratto preliminare di compravendita di un bene immobile — nel caso in cui il prominente venditore abbia messo nella disponibilità del bene il promissario acquirente e quest'ultimo abbia messo il promittente venditore nella disponibilità del prezzo — il promittente venditore, che abbia constatato che il promissario acquirente abbia unilateralmente e abusivamente operato la trasformazione edilizia del bene, possa reagire a tale condotta chiedendo la risoluzione del contratto. Secondo i giudici del merito, infatti, tale comportamento del promissario acquirente sarebbe esterno al sinallagma e, pertanto, non potrebbe ritenersi che in tal modo questi abbia violato gli impegni negoziali. Assume la ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe considerato che ogni contratto va eseguito in buona fede e che la violazione di tale obbligo é fonte di risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, tenuta a risarcire anche il pregiudizio cagionato all'altra parte, né avrebbe tenuto conto che chi detiene un bene nomine alieno non può invertire la detenzione in possesso finché non sia mutato il titolo e, quindi, essendo insito, in tale detenzione, un vincolo di riconsegna, ha l'onere di custodire il bene senza alcun diritto di trasformarlo. Ne consegue — ad avviso della ricorrente — che l'abusiva ed unilaterale trasformazione dell'immobile ricevuto anticipatamente in consegna da parte della società promissaria acquirente integrerebbe un preciso inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto preliminare, sicché la parte promittente venditrice sarebbe per ciò solo legittimata a domandarne la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ. evidenzia inoltre la ricorrente che la perpetrazione di illeciti sanzionatali penalmente o amministrativamente é sempre vietata e a fortiori il comportamento illecito del promissario acquirente va qualificato come legalmente e contrattualmente illegittimo qualora, essendo il bene ancora di proprietà del promittente venditore, il promissario acquirente, operando trasformazioni abusive, esponga a rischio di sanzioni non solo se stesso ma anche il proprietario promittente venditore. 3.1. Il motivo va rigettato. Ed invero la Corte distrettuale ha, con motivazione priva di vizi logici, individuato le obbligazioni che nell'ambito del contratto preliminare ad esecuzione anticipata, qual é quello in questione, sono tra loro poste in rapporto di sinallagmaticità e il cui inadempimento consente la risoluzione Cass. 30 luglio 1984, numero 4534 e ha ritenuto il comportamento della GEOSTUDIO s.r.l. censurato dalla controparte l'aver, cioè, eseguito lavori abusivi sul bene di cui al preliminare estraneo al sinallagma. Tale essendo la ratio decidendi, la censura proposta non coglie nel segno, limitandosi a criticare la decisione, sotto tale aspetto, sul rilievo che la Corte torinese sembra aver pretermesso il retto inquadramento delle prestazioni che, in un contratto preliminare di compravendita di bene determinato, stanno tra loro in rapporto di interdipendenza funzionale , e a tale riguardo ha richiamato l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 cod. civ., e l'obbligo di custodire il bene detenuto nomine alieno senza diritto di trasformarlo che fa capo al detentore qualificato, qual é il promissario acquirente, richiamando in proposito gli arti 1141, secondo comma e 1177 cod. civ., neppure allegando come tali obblighi comportamentali si inseriscano nel sinallagma contrattuale, alla luce della evidenziata ratio decidendi e, soprattutto, sollevando così questioni inammissibili in sede di legittimità per la loro novità, giacché non risultano esaminate nella sentenza impugnata e la ricorrente non ha indicato in quali atti ed in quali termini le abbia in precedenza proposte. 4. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli articolo 1460 e 2932 cod. civ. ed erronea motivazione della sentenza impugnata. In particolare, sotto un primo profilo, l'Impresa Mandino Bartolomeo di G. Manolino e F.lli s.a.s. assume che non é vero ed aver affermato il contrario implica violazione di legge ex articolo 360 numero 3 c.p.c. che l'immutazione del bene oggetto del preliminare, da parte di uno dei contraenti del contratto non possa mai essere valutata dall'altro contraente come causa di inadempimento ai fini dell’”exceptio inadimpleti contractus , parendo davvero difficile asserire che il mutamento intervenuto nella tipologia del bene resti indifferente al sinallagma , e, sotto altro profilo, sostiene che non corrisponde al vero ed aver affermato il contrario implica violazione di legge ex articolo 360 numero 3 c.p.c. che tale immutazione consenta sempre al suo autore di pretendere il trasferimento del bene o, in difetto, di attivare le azioni di adempimento tra cui quella dell’articolo 2932 cod. civ. , come se si trattasse dello stesso bene oggetto del preliminare, occorrendo invece - ad avviso della ricorrente - che il giudice del merito provveda caso per caso ad accertare, sulla base della situazione concretamente sottoposta al suo esame se e in che misura quell'immutazione consegua ad un comportamento lecito o illecito del suo autore sotto il duplice profilo del rispetto della legge e del contratto ritiene la ricorrente che, su tale punto, la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto carente, non avendo la Corte di merito approfondito né l'entità delle modifiche apportate all'immobile dal promissario acquirente, né la conformità dello stesso alla normativa edilizia e al contratto. 4.1. La censura, per ciò che attiene al primo profilo, non può essere accolta, riproponendo sostanzialmente quanto già lamentato con il primo motivo e al riguardo valgono le medesime considerazioni già espresse scrutinando tale mezzo. 4.2. Risulta, invece, fondato il motivo, in relazione al secondo profilo proposto, sia in relazione alla violazione dell'articolo 2932 cod. civ. che ai lamentati vizi motivazionali. Ed invero, come già affermato da questa Corte, la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche Cass. 25 febbraio 2003, numero 2824 . Nel caso all'esame invece la Corte territoriale ha accolto la domanda ex articolo 2932 cod. civ. proposta dalla promissaria acquirente, pur dando atto espressamente nella sentenza impugnata della sussistenza di una difformità tra la situazione attuale dell'immobile rispetto a quella esistente al momento del preliminare, della non corrispondenza della posizione catastale alla situazione detta e dell'avvenuta annessione di porzioni condominiali senza tuttavia dar in alcun modo conto, in motivazione, dell'entità delle modifiche apportare dal promissario acquirente all'immobile in questione, della consistenza delle difformità alla normativa edilizia ed urbanistica e della conformità del cespite in questione a quanto stipulato in contratto, sì da poter ritenere ancora sussistente l'identità del bene, limitandosi, invece, a dare atto soltanto che il ctu ha accertato che le concessioni in sanatoria coprono le opere di modifica eseguite, senza approfondire tale questione. 5. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 1477 cod. civ. ed erronea motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sostanzialmente che la modifica strutturale dell'immobile oggetto del preliminare di vendita in parola, che dovrebbe riflettersi sulla posizione catastale del bene stesso, sarebbe irrilevante ai fini della stipulazione del contratto definitivo, posto che il trasferimento della proprietà non può che avvenire con riferimento alla situazione catastale esistente alla data del preliminare, laddove essa non sia più coerente con la situazione attuale della res e pone a fondamento dell'operato rilievo la norma di cui all'articolo 1477 cod. civ 5.1. Il motivo va disatteso anche in relazione al lamentato vizio di motivazione nella parte in cui non costituisca mera ripetizione della censure alla motivazione della sentenza impugnata già ricomprese in quelle sollevate con il secondo motivo prima scrutinato, evidenziandosi, in relazione alla dedotta violazione di legge, che il riferimento all'articolo 1477 cod. civ. non é pertinente, trattandosi peraltro di norma posta a tutela dell'acquirente e non del compratore, come si evince chiaramente dalla sua collocazione, nell'ambito della disciplina dedicata dal codice civile alla vendita, nel paragrafo primo, intitolato Delle obbligazioni del venditore . 6. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 46 d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che la Corte distrettuale ha affermato che l'impossibilità ex articolo 1, 47/85 di trasferire la proprietà delle unità immobiliari considerate nel contratto preliminare è venuta meno, essendo state rilasciate le concessioni in sanatoria , laddove - ad avviso dell’Impresa Manolino Bartolomeo di G. Manolino e F.lli s.a.s. - la norma applicabile nel caso di specie é quella di cui all'articolo 46, comma 1, del d.P.R, n 380/01, trattandosi di opere abusive susseguenti alla data del 1 ottobre 1983 . 6.1. L'esame del quarto motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo. 7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la GEOSTUDTO s.r.l. lamenta la violazione dell’articolo 40 della legge 47/85 in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., assumendo che, ai sensi dell'articolo 31 e sgg. della legge citata, il mancato rilascio del titolo abilitativo in sanatoria non impedisce la valida stipulazione dell'atto, a condizione che nello stesso siano riportati gli estremi della domanda di sanatoria, gli estremi del versamento dell'intera oblazione, l'attestazione dell'avvenuta richiesta all'Autorità competente ad esprimere il parere in caso di fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'articolo 32, comma 3, della medesima legge, sicché l'atto di trasferimento ben poteva essere stipulato anche prima dell'inizio della causa e, pertanto, non sarebbe sussistente la ragione che ha indotto il giudice di merito a compensare le spese di giudizio, con l'ulteriore conseguenza che la sentenza impugnata - secondo la ricorrente incidentale — dovrebbe essere cassata in relazione alle spese. 7.1. Il ricorso incidentale é inammissibile per omessa esposizione, sia pure sommaria, dei fatti di causa, essendosi il ricorso incidentale limitato ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nella memoria conclusionale del 14.3.2004 e nella memoria di replica del 5.4.2004 v. controricorso con ricorso incidentale p. 3 , laddove, invece, come più volte affermato da questa Corte, il requisito imposto dall'articolo 366 cod. proc. civ. può reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti v. Cass. 8 gennaio 2010, numero 76 e Cass. 29 luglio 2002, numero 11175, che hanno ritenuto l'inammissibilità del ricorso incidentale in caso di rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, e Cass. 27 luglio 2005, numero 15672, che ha ritenuto tale inammissibilità anche nel caso di rinvio ai fatti esposti nella sentenza oggetto di impugnazione e nella narrativa del ricorso principale . 8. In conclusione, riuniti i ricorsi, accolto il secondo motivo, rigettati il primo e il terzo motivo e dichiarali assorbito il quarto motivo del ricorso principale e inammissibile l'unico motivo del ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, che deciderà la controversia procedendo ad un nuovo esame ed applicando il principio di diritto enunciato. Va rimesso al giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.