Con risoluzione numero 80/E del 29 agosto scorso, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per gli atti relativi agli usi civici, costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso, trova applicazione il regime di esenzione di cui agli articolo 2, l. numero 692/1981 e 40, l. numero 1766/1927. Il chiarimento arriva dopo la recente conversione del d.l. numero 66/2014.
Esenzione applicabile. Trova applicazione il regime di esenzione di cui agli articolo 2, l. numero 692/1981 e 40, l. numero 1766/1927 rispetto agli atti relativi agli usi civici, costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso. È il chiarimento giunto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 80/E del 29 agosto scorso all'esito della conversione in legge del d.l. numero 66/2014. Il chiarimento. Nel dettaglio, il citato articolo 2 stabilisce che le «sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, numero 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, numero 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte». Sull’applicazione di tale disposizione, già con la risoluzione 20 giugno 2014, numero 64, l’Agenzia aveva avuto modo di chiarire che la norma di soppressione delle agevolazioni, ex articolo 10, comma 4, d. lgs. numero 23/2011, trovava applicazione anche con riferimento alle operazioni contemplate dall’articolo 2, qualora avessero realizzato un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale sugli stessi, a titolo oneroso, cui conseguentemente andava applicata l’imposta proporzionale di registro. Per altro verso, la soppressione delle agevolazioni recata dal citato articolo 10, non operava in relazione agli atti di affrancazione. Gli atti di affrancazione non producono, infatti, il trasferimento della proprietà delle terre civiche che viene, invece, acquistata per effetto della legittimazione. Pertanto, anche gli atti di affrancazione stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014 continuavano a beneficiare del regime di esenzione. L’evoluzione normativa. In data successiva alla emanazione del citato provvedimento di prassi, tuttavia, interveniva la l. numero 89/2014, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. numero 66/2014. Ed in sede di conversione veniva modificato l’articolo 10, comma 4, d.lgs. numero 23/2011. Per effetto delle modifiche introdotte, il citato articolo 10, comma 4, stabilisce ora che «in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, numero 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, numero 1766». Con le modifiche viene, dunque, fatta espressamente salva l’applicabilità delle agevolazioni previste dai citati articolo 2, l. numero 692/1981 e dall’articolo 40, l. numero 1766/1927. Ne deriva che, a partire dal 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della l. numero 89/2014, il regime di esenzione previsto dalle richiamate disposizioni trova applicazione anche con riferimento agli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso. Conseguentemente, gli atti di legittimazione del Comune che in sede di interpello aveva chiesto lumi all’Agenzia, in data successiva al 24 giugno 2014 potranno beneficiare, ricorrendone i presupposti, del regime di esenzione. fonte www.fiscopiu.it
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