Ecco un altro tassello che va ad arricchire correttamente il mosaico della disciplina della mediazione ed in particolare di quegli aspetti che il d.lgs. numero 28/2010 e il successivo d.m. numero 180/2010 non avevano espressamente affrontato lasciando così la loro soluzione agli interpreti e alla giurisprudenza.
Orbene, la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 22 giugno 2012 è importante perché si pronuncia espressamente sulle conseguenze della violazione dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione dopo che il giudice, rilevata la violazione dell’obbligo di tentare la mediazione, abbia rivolto alle parti l’invito previsto dall’articolo 5, d.lgs. 28/2010. Sfratto per morosità e invito del giudice . Nel caso di specie era, infatti, accaduto che un locatore avesse intimato uno sfratto per morosità e il conduttore si era opposto. Ecco allora che dopo la fase sommaria il giudice, rilevato che la materia della locazione rientra tra quelle per le quali l’articolo 5, d.lgs. 28/2010 prevede l’obbligatorietà della mediazione, aveva invitato le parti a depositare la domanda di mediazione. Senonché, il termine assegnato dal giudice decorre invano e alla nuova udienza le parti concordemente dichiarano di non aver esperito il tentativo di mediazione. Ecco allora che il Tribunale di Lamezia Terme si interroga sulle conseguenze di quel comportamento individuandone due tipologie la prima relativa agli effetti sulla sorte del processo mentre la seconda sugli effetti economici, in termini di spese processuali, della violazione. Il mancato esperimento determina l’improcedibilità Secondo il Tribunale in un caso come questo al giudice non resta che prendere atto che «la domanda sottesa all’intimazione di sfratto per morosità deve essere dichiarata improcedibile”. E per l’effetto emettere un provvedimento avente «la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio benché solo in rito ». L’individuazione della conseguenza derivante dal mancato esperimento del tentativo di mediazione dopo l’invito del giudice ex articolo 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 e, cioè, la dichiarazione di improcedibilità in luogo di altre pure talvolta proposte in dottrina a me sembra del tutto corretta cfr. nello stesso senso della sentenza Luiso, Diritto processuale civile , Milano, V, 70 . Ed infatti, il previo esperimento del tentativo di mediazione - da tutti ritenuto condizione di procedibilità - non può che rappresentare un presupposto processuale che deve essere acquisito al processo. In mancanza, ovviamente, lo Stato non rende la richiesta tutela ma la differisce al momento in cui la parte che ne ha interesse pone in essere la condizione mancante e, cioè, il tentativo di mediazione. Diversamente la previsione dell’obbligo di mediazione come pure a qualcuno potrebbe piacere si tradurrebbe in una lex imperfecta senza alcuna sanzione sul processo nonostante quel tentativo di mediazione sia pensato proprio per rendere il processo civile una extrema ratio nell’interesse generale in un’ottica di sussidiarietà dell’intervento eteronomo rispetto a quello autonomo. e la condanna alle spese processuali. Oltre alla sanzione dell’improcedibilità, il Tribunale di Lamezia Terme si sofferma anche e decide sul regime delle spese processuali del processo, oramai, improcedibile. A tal proposito il Tribunale decide di porre «a carico di parte intimante, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione». E ciò - osserva lo stesso Tribunale - nonostante che il d.lgs. 28/2010 preveda che l’invito a porre in essere la mediazione sia rivolto ad entrambe le parti ognuna di esse, secondo il dettato normativo, può proporre la domanda di mediazione facendo così acquisire al processo quella condizione di procedibilità altrimenti mancante. Applicazione del principio di causalità . Del resto si tratta dell’applicazione del principio di causalità laddove «causare un processo» - sottolinea il Tribunale - «significa anche costringere alla sopportazione di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione».
Tribunale di Lamezia Terme, sez. Civile, sentenza 22 giugno 2012 Giudice Giusi Ianni Obbligo della mediazione ex articolo 5 comma 1 d.lgs. 28/2010 – Omissione del procedimento di mediazione – Conseguenze – Improcedibilità della domanda giudiziale. Va dichiarata con sentenza l’improcedibilità della domanda giudiziale dove, pur dopo il sollecito giudiziale, non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5 d.lgs. 28/2010. Le spese di lite vanno poste a carico di chi ha dato impulso all’attività processuale. Fatto e diritto Va dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5 d.lgs. 28/2010. All’esito, infatti, dell’esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento, con il diniego dell’ordinanza di rilascio invocata dall’intimata e contestualmente al mutamento del rito ai sensi degli articolo 426 e 667 c.p.c., è stato assegnato alle parti termine per l’instaurazione della procedura di mediazione, rientrando le cause locatizie tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere in caso di sfratto per morosità una volta disposto il mutamento del rito, ex articolo 5, comma 4, lettera b, d.lgs. 28/2010 . Non avendo, pertanto, le parti dato corso alla procedura per come concordemente dichiarato , la domanda sottesa all’intimazione di sfratto per morosità deve essere dichiarata improcedibile. La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio benché solo in rito . Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e vengono poste a carico di parte intimante, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione. In forza, infatti, del criterio generale di cui all’articolo 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla sopportazione di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione. Se, quindi, è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione. P.Q.M. Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato il 9 settembre 2011, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede 1. Dichiara l’improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale sottesa all’intimazione di sfratto per morosità notificata da 2. Condanna, per l’effetto, il alla rifusione, in favore del resistente, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.147,00, di cui euro 647,00 per diritti ed euro 500,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario 3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.