Respinta definitivamente l’opposizione di un automobilista, che ha messo nel mirino il Comune di Roma. Confermata la legittimità del verbale comminatogli per aver parcheggiato gratis sugli stalli di sosta a pagamento. Irrilevante il materiale fotografico proposto dall’automobilista per dimostrare che non vi sono, in zona, corrispondenti ‘strisce bianche’.
‘Strisce blu’ piazzate alla meno peggio all’interno della carreggiata, e, per giunta, manca anche il ‘corrispondente’ parcheggio libero – ossia le agognatissime ‘strisce bianche’ – così l’automobilista contesta la legittimità del verbale comminatogli per aver parcheggiato gratis sugli stalli di sosta a pagamento. Ma è necessaria una probatio forte per poter mettere in dubbio addirittura la validità dell’ordinanza comunale istitutiva del parcheggio a pagamento Cassazione, sentenza numero 14980/2013, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Guerra quotidiana. Parafrasando ‘Star Trek’, si potrebbe riassumere la vicenda così ‘Roma, terzo millennio – parcheggio, ultima frontiera’. Perché lo scenario è proprio quello della Capitale, dove, nonostante tutto – ossia tecnologia e trasporti pubblici – il flusso di automobili è enorme, e il quantum di parcheggi a disposizione praticamente non sufficiente. Scelta consequenziale, per molti automobilisti, è tentare l’azzardo parcheggiare sulle ‘strisce blu’, ma senza il famigerato ‘tagliandino’, il «tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta», e sperare che non ci siano vigili urbani in giro Ma quando il colpo non riesce, il conto da pagare è salato. Come sperimenta, sulla propria pelle, un professionista – un avvocato –, che però contesta il «verbale», sostenendo, in sintesi, di essere stato ‘obbligato’ ad optare per quel parcheggio, soprattutto considerando l’assoluta mancanza di corrispondenti stalli per la sosta libera. Carta canta Epperò gli strali dell’automobilista, che mette nel proprio mirino il Comune di Roma, vengono ritenuti assolutamente non adeguati. Umanamente comprensibili, forse, ma non corredati da materiale adeguato Così, la linea di pensiero negativa per l’automobilista – con conferma del «verbale» –, già emersa in secondo grado, viene confermata anche dai giudici della Cassazione, i quali sanciscono la legittimità del «verbale», e respingono le osservazioni relative al fatto che «l’area destinata a parcheggio a pagamento era ubicata all’interno della carreggiata», determinandone «un notevole restringimento», e che non erano stati predisposti «i prescritti spazi di sosta libera». Secondo l’automobilista – che porta materiale fotografico a sostegno della propria tesi – è assolutamente illegittima la gestione della sosta da parte del Comune, soprattutto tenendo presente «la mancata osservanza del requisito di legittimità costituito dalla messa a disposizione, nelle immediate vicinanze, di un’area di parcheggio libero». Questa visione, però, ribattono i giudici, deve poggiare su elementi precisi, non su semplici foto era necessario, ad esempio, riportare «il contenuto dell’ordinanza del Comune di Roma istitutiva del parcheggio a pagamento». Ciò perché «è onere del trasgressore», in sostanza, «dedurre e dimostrare le ragioni della asserita illegittimità dell’ordinanza comunale istitutiva del parcheggio a pagamento» solo così si creano le condizioni per «l’esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 24 maggio – 14 giugno 2013, numero 14980 Presidente Goldoni – Relatore Giusti In fatto e diritto Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien za del 24 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti udito il pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro curatore Generale dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 13 febbraio 2008, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al giudizio di opposizione promosso da M.V. avverso il verbale con cui gli era stata conte stata la violazione dell'articolo 157, comma 6, del codice della strada, per avere sostato con la propria autovettura in zona a pagamento in via Magenta a Roma senza esporre il tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta che il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello del V., con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancel leria in data 26 aprile 2011, ha riformato la pronuncia del primo giudice ed ha rigettato la proposta opposizione, compen sando tra le parti lespese di lite che il Tribunale ha da un lato riconosciuto che non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché tra le parti non solo non vi era accordo sulle spese, ma permaneva contrasto in ordine alla validità del verbale che, dall'altro lato, il giudice del gravame, esclusa la lamentata illegittimità per mancata conformità della copia all’originale, ha rilevato, per quanto qui ancora rileva, che da nessun concreto elemento risulta la violazione dell'articolo 7, commi 6 e 8, del codice della strada, atteso che sul punto l'appellante si limita ad elencare corretti principi di carattere generale, senza però dimostrare se gli stessi, nel caso concreto, risultino effettivamente violati che per la cassazione della sentenza del Tribunale il V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 aprile 2012, sulla base di due motivi che l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di un motivazione semplificata nella redazione della sentenza che con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, commi 6 e 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, nonché degli articolo 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, all. E, e dell'articolo 23, comma 12, della legge numero 689 del 1981, in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. si lamenta, per un verso, che il Tribunale non abbia tenuto conto che il ricorrente, fin dal primo grado del giudizio, aveva prodotto documentazione fotografica attestante che l'area destinata a parcheggio a pagamento era ubicata all'interno della carreg giata, determinando un notevole restringimento della stessa e si sostiene, per altro verso, che, con riguardo alla illegit timità derivante dalla mancata predisposizione dei prescritti spazi di sosta libera, l'onere della prova di avere adempiuto alla normativa era a carico dell'amministrazione che,, con il secondo mezzo, il ricorrente articola la mede sima censura sotto il profilo del vizio di motivazione che entrambi i motivi - i quali, in ragione della loro con nessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono in fondati che - con riguardo alla deduzione secondo cui le aree de stinate a parcheggio avrebbero determinato un notevole re stringimento della carreggiata - il motivo di ricorso, richia mando a sostequno la documentazione fotografica prodotta nei gradi di merito, pretende di investire questa Corte di legit timità di una nuova e diretta valutazione di risultanze di fatto, quando il giudice del merito è giunto alla conclusione, logica e argomentata, che la violazione lamentata non emerge, in realtà, da nessuna risultanza processuale, con ciò esclu dendo che quella documentazione fotografica sia idonea a dimo strare il denunciato restringimento e la conseguente difficol tà di circolazione che in relazione, poi, alla censura di mancata osservanza del requisito di legittimità costituito dalla messa a disposi zione, r nelle immediate vicinanze, di un'area di parcheggio li bero, il ricorso non va al di là del richiamo a corretti prin cipi di carattere generale, tra cui il potere del giudice or dinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pre tesa sanzionatoria secondo quanto già affermato, condivisi bilmente, da Cass., Sez. Unumero , 9 gennaio 2007, numero 116 ma, non riportando specificamente, nell'atto di impugnazione, il con tenuto dell'ordinanza del Comune di Roma istitutiva del par cheggio a pagamento in via Magenta, non consente al giudice di. legittimità di valutare, dal testo stesso di quell'atto, la configurabilità stessa del vizio lamentato, esclusa dal giudi ce a rogo che, pertanto, corretta è la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, il quale ha rilevato che l'opponente non ha dimo strato la sussistenza in concreto degli asseriti vizi di le gittimità del provvedimento di delimitazione dell'area dì parcheggio a pagamento che questa conclusione è conforme al principio - che qui deva essere ribadito - secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada, è onere del trasgressore che proponga, avverso l'atto di accertamento della contravvenzione di sosta in zona di parcheggio a pagamento senza esposizione del rela tivo tagliando, opposizione fondata sulla asserita illegitti mità dell'ordinanza comunale istitutiva del parcheggio a paga mento, dedurre e dimostrare le ragioni di tale illegittimità - e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario - e non già onore dell'amministrazione provare la legittimità del relativo proveddimento, che adottato ai sensi dell’articolo 7 codice della strada, si presume conforme a legge cfr. Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2004, numero 1406 Cass., Sez. I, 14 dicembre 2004, numero 23306 Cass., Seas. 1, 17 marzo 2006, numero 6005 che, quindi, il ricorso dure essere rigettato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.