La ricongiunzione e la totalizzazione in Cassa Forense tornano di attualità

Avverso il regolamento ex articolo 21 della legge numero 247/2012 pendono due ricorsi al TAR Lazio che, nel prossimo autunno, dovrebbe pronunciarsi.

Il 25 gennaio 2013, e quindi in tempi non sospetti, scrivevo su Diritto e Giustizia questo “La ricongiunzione attiva e passiva del professionista dagli esodati ai totalizzati!”. Avverso il regolamento ex articolo 21 del legge 247/2012 pendono due ricorsi al TAR Lazio che, nel prossimo autunno, dovrebbe pronunciarsi. Il 21 luglio 2015, meritoriamente, il Presidente di Cassa Forense ha indirizzato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la richiesta qui riprodotta Oggetto ricongiunzione periodi assicurativi gestione speciale INPS Egregio Sig. Ministro, la recente riforma dell’Ordinamento previdenziale Forense, approvata con legge 247/2012, ha finalmente sancito l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza Forense di tutti gli iscritti negli Albi di Avvocato, indipendentemente dall’entità del reddito prodotto. Ciò consente di dare prospettive previdenziali più stabili e sicure alle migliaia di giovani avvocati che, prima di questa riforma, erano costretti a versare, magari per pochi anni e con regole del tutto diverse, la propria contribuzione previdenziale alla gestione speciale INPS, prima di confluire nella Cassa previdenziale di categoria. Mi preme, però, segnalarLe il problema, tuttora aperto, di consentire, per il periodo antecedente al 2013, la possibilità di ricongiungere eventuali contribuzioni versate alla gestione speciale INPS e che resterebbero, altrimenti, silenti. Il problema è stato richiamato, recentemente, anche dal Presidente dell’INPS, Prof. Tito Boeri, che, nella sua relazione annuale al Parlamento, ha sottolineato l’urgenza di porre rimedio ad una “forma di iniquità che ha colpito alcune categorie di lavoratori”, proponendo una modifica legislativa che consenta di “unificare la pensione tra regimi diversi, compresa la cosiddetta gestione separata, senza oneri aggiuntivi”. Anche a parere di questa Cassa, la normativa vigente in tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni va rivista con assoluta urgenza, eliminandone alcune sperequazioni ad es. sui costi e, soprattutto, ricomprendendovi tutto il panorama previdenziale italiano, ivi compresa la gestione speciale INPS. La nostra Cassa è disponibile a collaborare alla revisione e al superamento dell’attuale normativa e sollecita, al riguardo, l’apertura di un tavolo tecnico di confronto, sotto l’egida Ministeriale, con la partecipazione di tutte le gestioni interessate. Certo della Sua sensibilità sull’argomento, Le invio i miei più cordiali saluti. L’iniziativa riguarda tutti i liberi professionisti e quindi tutte le Casse autonome di previdenza ed è davvero singolare che siffatta richiesta non sia stata inoltrata dall’ADEPP l’Associazione che raggruppa quasi tutte le Casse di previdenza dei professionisti. Occupiamoci ora della ricaduta sugli iscritti a Cassa Forense. Com’è noto l’articolo 21 della legge 247/2012 riguarda circa 50mila avvocati che sono stati iscritti d’ufficio dal 2014 solo una piccola parte dei quali risultava iscritta nella Gestione separata dell’INPS per i quali sono previsti contributi minimi agevolati per un certo numero di anni decorsi i quali se l’iscritto non provvederà ad integrarli per la differenza rispetto al plafond minimo dovuto, agli effetti dell’anzianità contributiva l’anno varrà solo in ragione di metà con la conseguenza che gran parte di costoro, al compimento dell’età pensionabile, si vedrà liquidare la pensione contributiva senza integrazione al trattamento minimo già prevista nei regolamenti di Cassa Forense. La richiesta del Presidente di Cassa Forense si riferisce a coloro che erano iscritti alla Gestione separata dell’INPS nella quale hanno versato della contribuzione che se non si potrà ricongiungere in Cassa Forense rischia di restare silente. Infatti chi non vuole o non è in grado di affrontare gli oneri, spesso esorbitanti della ricongiunzione, ha un’altra possibilità per mettere insieme spezzoni contributivi esistenti presso più gestioni previdenziali. Può, infatti, ricorrere alla cd. totalizzazione dei periodi assicurativi che è una possibilità abbastanza recente offerta dal sistema previdenziale con il decreto 42/2006. Fino al dicembre del 2011, per totalizzare, ai fini della pensione di vecchiaia o di anzianità, i diversi spezzoni di contributi era necessario che ciascuno di essi fosse pari a superiore a 3 anni fino al 2007 il periodo minimo di contribuzione era di 6 anni . Dal 1° gennaio del 2012 non è più richiesto, per totalizzare, alcun requisito minimo di contribuzione e, quindi ci si può avvalere di questa opportunità anche in presenza di un solo contributo nelle diverse gestioni. Come dice il vecchio adagio anche in materia di totalizzazione, vale il principio che “non è tutto ora ciò che luccica”. Le ombre sull’opportunità di mettere insieme spezzoni di versamenti fatti in istituti previdenziali diversi riguardano il sistema di calcolo della pensione “totalizzata”. Le regole di calcolo sono diverse. La totalizzazione, prevista dal d.lgs. numero 43/2006, segue, infatti, questo criterio gli Istituti o le Casse di previdenza interessate stabiliscono, ciascuna per la propria parte, la quota di pensione maturata in rapporto ai rispetti contributi versati. Ma le regole di calcolo sono diverse a seconda se si tratti di contributi versati presso Enti previdenziali pubblici INPS o Casse dei liberi professionisti. La misura del trattamento a carico degli Enti previdenziali pubblici è determinata, in ogni caso, anche se si tratta di versamenti fatti prima del 1996, con il calcolo contributivo, generalmente meno favorevole di quello retributivo. Occhio, quindi, a fare un po’ di conti prima di valutare se sia conveniente o meno ricorrere alla ricongiunzione piuttosto che alla totalizzazione. Torniamo agli iscritti a Cassa Forense che abbiano uno zainetto previdenziale maturato presso la Gestione separata dell’INPS. Oggi come oggi l’INPS non consente la ricongiunzione di quello zainetto previdenziale in Cassa Forense. Di qui la legittima richiesta del Presidente di Cassa Forense. L’INPS non ha sin qui consentito alla ricongiunzione verso le Casse autonome di previdenza perché la gestione separata è in forte attivo e in quanto tale in gran parte finanzia le altre gestioni. Questa la situazione dichiarata dall’INPS nel report 2014 da pochi giorni presentato Nella Tavola 3.6 che segue è evidenziata l’analisi dei contributi della produzione e degli iscritti e le entrate contributive classificate per gestione di destinazione. L’ammontare delle entrate contributive dei lavoratori dipendenti, di cui alla categoria A sopra indicata, pari a 183.368 milioni di euro, deriva essenzialmente da contributi dei lavoratori dipendenti privati versati dalle aziende che operano con il sistema DM, accertati in 123.209 mln contributi dei lavoratori agricoli dipendenti, pari a 1.587 mln contributi dei lavoratori domestici, pari a 1.016 mln contributi obbligatori per il personale dell’INPS, pari a 404 mln contributi gestione ex INPDAP, pari a 55.140 mln contributi gestione ex ENPALS, pari a 1.121 mln altri contributi per un ammontare complessivo di 891 mlnumero I contributi versati dai lavoratori autonomi, indicati nella categoria A, pari a 26.854 milioni di euro, nel 2014 sono così articolati contributi della gestione commercianti, pari a 10.065 mln contributi della gestione artigiani, pari a 8.133 mln contributi della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, pari a 1.101 mln contributi versati dagli iscritti alla gestione separata, pari a 7.554 mln Gestione separata. Nella Gestione separata lavoratori parasubordinati e professionisti senza Cassa l’81,9% dei trattamenti erogati è di natura supplementare e si basa quindi su un’anzianità contributiva molto bassa. L’impor to medio delle prestazioni in essere si riassume in 160 euro mensili, derivanti dalla media di valori notevolmente differenziati 100 euro per le pensioni supplementari e 428 euro per le pensioni contributive. Se il Ministro del Lavoro opporrà un rifiuto, sarà necessario il ricorso all’Autorità giudiziaria per eliminare questa forma di iniquità che sta colpendo alcune categorie di lavoratori. Va però subito chiarito che se si otterrà la ricongiunzione dalla Gestione separata dell’INPS a Cassa Forense tale ricongiunzione non sarà gratuita bensì onerosa e l’onerosità dipende dal fatto che Cassa Forense è informata al criterio retributivo della pensione con la conseguenza che l’onere per l’iscritto sarà pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria a coprire il pagamento da parte di Cassa Forense della maggior quota di pensione ottenibile con la ricongiunzione e il montante dei contributi versati nella Gestione autonoma dell’INPS. Poiché, come detto più sopra, gran parte dei 50 mila iscritti d’ufficio a seguito del regolamento ex articolo 21 della legge 247/2012 per il fatto della possibilità di versare contributi minimi ridotti contestuali alla valutazione agli effetti dell’anzianità di 6 mesi invece che di un anno saranno destinati alla pensione contributiva non integrata al trattamento minimo, la possibilità della ricongiunzione acquista una valenza doppia nel senso che molti di loro proprio attraverso la ricongiunzione potrebbero recuperare il GAP relativo all’anzianità contributiva e quindi accedere non più alla pensione contributiva non integrata al trattamento minimo bensì alla pensione minima retributiva attualmente vigente. La ricongiunzione, se e in quanto potrà avvenire, sarà di sicuro interesse per l’iscritto, ancorché molto onerosa, ma l’onerosità riguarderà sia l’iscritto che Cassa Forense la quale si vedrà costretta a erogare più pensioni retributive e quindi dovrà valutare attentamente la tenuta economico – finanziaria del proprio sistema nel lungo periodo. Se Cassa Forense, come da noi auspicato, avesse optato per l’opzione al sistema di calcolo contributivo ecco che la ricongiunzione sarebbe stata contributiva senza alcun onere a carico del professionista e senza alcun onere per Cassa Forense. Una riprova di ciò ce la fornisce INARCASSA che nel 2012 ha optato per il sistema di calcolo contributivo e quindi nel calcolo dell’onere della ricongiunzione può scrivere che CALCOLO DELL’ONERE DELLA RICONGIUNZIONE a Ricongiunzione di periodi fino al 31 dicembre 2012 Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni che prevede la possibilità per l’associato di avvalersi della ricongiunzione gratuita anche per questi periodi. L’associato può quindi optare tra ricongiunzione “retributiva” con un onere a carico del richiedente. L’onere è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria a coprire il pagamento da parte di Inarcassa della maggior quota di pensione ottenibile con la ricongiunzione ed il montante dei contributi versati nelle altre gestioni. La riserva matematica è calcolata alla data della domanda applicando alla maggior quota di pensione il coefficiente attuariale di riferimento individuato in base alle tabelle approvate con Decreto Ministeriale del 05/01/2012 Tabella A-B-C-D E ricongiunzione “contributiva” che non prevede onere a carico del professionista. b Ricongiunzione di periodi successivi al 31 dicembre 2012 La ricongiunzione dei periodi assicurativi successivi al 31/12/2012 non comporta oneri a carico del richiedente poiché consiste nel trasferimento del montante contributivo accreditato presso l’altro ente previdenziale presso cui era costituita la precedente posizione assicurativa. c Ricongiunzione di periodi misti ante e post 31 dicembre 2012 c La ricongiunzione di un periodo che inizia prima del 31/12/2012 e termina dopo il 01/01/2013 determina, in caso di ricongiunzione “retributiva”, un onere a carico dell'interessato per i soli periodi ante 2013 per il periodo post 31/12/2012 c’è il semplice trasferimento del montante contributivo versato . Nel caso si scelga la ricongiunzione “contributiva” per l’intero periodo ante e post 31/12/2012 non ci sarà onere a carico dell’associato. Ho ragione di ritenere, con un po’ di lungimiranza che non fa mai difetto, che se i 50mila avvocati iscritti d’ufficio e beneficiari dei contributi minimi agevolati, decorsi gli 8 anni previsti per le agevolazioni non riusciranno a mettersi in pari integrando la differenza sino alla contribuzione minima obbligatoria, ben difficilmente riusciranno ad utilizzare l’istituto della ricongiunzione onerosa e quindi resteranno avvocati esodati e totalizzati.