Nel processo tributario il termine lungo per appellare decorre dalla data di conoscenza della sentenza di secondo grado e non dalla data di deposito.
La SC, con la sentenza numero 6048 depositata l’11 marzo 2013, ha affermato che, ove il diritto alla difesa sia leso da un’omissione dell’ufficio pubblico, il termine lungo ex articolo 327, comma 1, c.p.c. decorre per la parte a cui non sia comunicato né l’avviso di trattazione né il dispositivo della sentenza dal momento di effettiva conoscenza. Il legislatore civile ha previsto la decadenza dall’impugnazione articolo 327 c.p.c. . Tale termine di decadenza, che la legge prescrive a tutela della certezza delle relazioni giuridiche, è previsto per la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati ai nnumero 4 e 5 dell’articolo 395, che, indipendentemente dalla notificazione non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale limite temporale, in vigore dal 4 luglio 2009, è stato ridotto rispetto al precedente che stabiliva un termine più ampio ovvero di un anno e quarantacinque giorni, fatta salva, ove applicabile, l’ulteriore sospensione dei termini processuali nel periodo feriale 1° agosto-15 settembre sia con riferimento alle giurisdizioni ordinarie che a quelle amministrative e tributarie. Infatti la legge 69/09, all’articolo 46, comma 17, ha apportato alcune modifiche al libro secondo del c.p.c. e, tra gli altri, all’articolo 327 il quale disciplina il c.d. termine lungo di impugnazione delle sentenze. Il superamento dei termini di cui all'articolo 327 c.p.c. ed all'articolo 1, l. numero 742/1969 comporta la decadenza del diritto di impugnazione e l'appello presentato deve essere dichiarato inammissibile CTR Sicilia 19 marzo 2008, numero 14 . Il caso. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello riconoscendo l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto del mancato gravame dei vizi procedurali da proporsi secondo i modi e i termini stabiliti dalla legge. La società ha eccepito di non essere mai stata a conoscenza dell’avvenuto deposito a seguito della mancata notifica del dispositivo da parte della CTP. La SC, in controtendenza all’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che, in materia di impugnazione della sentenza emessa in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale, il termine lungo per la proposizione dell’appello decorre non dalla data del deposito della sentenza medesima ma da quando il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza. Il legislatore, con le disposizioni previste dagli articolo 22 e 37, d.lgs. numero 546/92 in tema di costituzione in giudizio del ricorrente e di pubblicazione e comunicazione della sentenza, ha assunto nei confronti del ricorrente stesso un duplice affidamento di informazione, tanto più rilevante in un giudizio che si svolge su impulso d’ufficio il ricorrente, quindi, affida la sua richiesta alla Commissione tributaria, nell’attesa di una convocazione che potrebbe avvenire anche dopo alcuni anni. Allorchè tale duplice obbligo di comunicazione non sia rispettato, trova applicazione in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, d lgs numero 546/92 anche nel processo tributario l’articolo 153, comma 2, Cpc, il quale prevede che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ovvero di esercitare il diritto di difesa riconosciuto costituzionalmente. Pertanto per i giudizi pendenti prima dell’entrata in vigore della citata legge numero 69/2009, anche in assenza di un’espressa norma di legge, trova applicazione il principio di diritto secondo cui il calcolo dei termini per l’impugnazione delle sentenze, per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l’avviso di trattazione, né il dispositivo della sentenza, decorre dalla data di effettiva conoscenza della sentenza stessa. Per le sentenze emesse dopo la data del 4 luglio 2009 è prevista di diritto la rimessione in termini e la prova è a carico della parte. L’omessa notifica della sentenza non giustifica la rimessione in termini dell’appello tardivo. La parte che per l'impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine ex articolo 327 c.p.c. ha l'onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione – il rispetto del termine di legge e non anche che la sentenza stessa non le è stata notificata. Pertanto la mancata notifica della sentenza non giustifica la rimessione in termini dell’appello tardivo in quanto incombe sulla parte costituita nel precedente grado di giudizio l’onere di seguire con la massima diligenza lo svolgimento del processo anche ai fini della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione cfr. CTR Lombardia 5 giugno 2012, numero 127 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 28 novembre 2012 11 marzo 2013, numero 6048 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo 1. La Basileus spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna 104/01109 del 14 novembre 2009, che rigettava l'appello della contribuente e confermava la sentenza di primo grado 1681111 2007 che aveva riconosciuto l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 389/14/03 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. 2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso. 3. La CTR così motivava ritiene questa Commissione che la sentenza numero 389/14/03 sia da considerare passata in giudicato per effetto del mancato gravame dei vizi procedurali che andava proposto con rituale ricorso nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. Nel caso in esame la Basileus SpA risultava costituita in giudizio avendo introdotto il processo proponendo il ricorso avverso l 'Avviso di accertamento e la sua posizione, pertanto, non si inquadra in quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs 546/92,che ha inserito nel processo tributario la disciplina dell'articolo 327 c.p.c. laddove il decorrere il termine annuale per l 'impugnazione della sentenza dalla conoscenza della stessa, qualora la parte non costituita dimostri di non essere a conoscenza del processo per nullità della citazione, o della notifica, e della comunicazione della fissazione dell'udienza. [ma] Come evidenziato, la società era a conoscenza del processo per averlo introdotto con il ricorso proposto avverso l'Avviso di accertamento e, quindi, il gravame della più volte citata sentenza va rigettato perché proposto oltre il termine previsto dai comma 1 , dell'articolo 327 c.p.c., termine che decorre dal deposito della sentenza, non assumendo, nel caso in esame, alcun rilievo la comunicazione da parte della segreteria della Commissione tributaria, poiché la società non ha potuto dimostrare di essere contumace involontaria ed incolpevole, e non poteva dimostrarlo proprio perché era a conoscenza del ricorso dalla medesima proposto . 4. E' stata depositata relazione ex articolo 380bis cpc, con cui veniva proposto il rigetto del ricorso. Ma il Collegio con ordinanza 17 aprile 5 giugno 2012 ha rimesso la controversia alla Pubblica Udienza. Motivi della decisione 5. Il Collegio ritiene di accogliere il ricorso, in dissenso rispetto all'orientamento tradizionale di questa Corte secondo cui il termine entro cui il contribuente deve proporre appello avverso la sentenza di primo grado che rigetti il suo ricorso decorre inesorabilmente dalla data di deposito della sentenza stessa in quanto egli è a conoscenza della pendenza della controversia. Occorre infatti considerare che in forza dell'articolo 22 del D. Legs. 546/1992 la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta ridotti a l O ove si discorra di recupero di aiuti di Stato giorni liberi prima . E secondo comma ''uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio . A sua volta, l'articolo 37 prevede secondo comma che il dispositivo della sentenza sia comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma . Dunque il legislatore assume nei confronti del ricorrente o dell'appellante in secondo grado un duplice affidamento di informazione, tanto più rilevante in un procedimento che si svolge su impulso d'ufficio senza che sia prevista una fase istruttoria o di trattazione su istanza di parte. Il ricorrente affida la sua richiesta alla Commissione Tributaria, nella attesa di una convocazione che può avvenire ad anni di distanza. La incresciosa situazione che si crea ove questo duplice obbligo di comunicazione non sia rispettato e conseguentemente la parte non eserciti tempestivamente il diritto di impugnazione, può essere risolta, per le controversie instaurate dopo la data della entrata in vigore della legge 69/2009 avvenuta il 4 luglio 2009 , dalla introduzione nel processo civile e quindi anche nel processo tributario in virtù del generale rinvio operato dall'articolo l comma 2 Dlgs numero 56/1992 come affermato nelle sentenze di questa Corte 16572/2011 3277/2012 del secondo comma dell'articolo 153 c.p.c. in forza del quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma . Questa Corte ha poi affermato che l' innovazione legislativa del 2009 qui non applicabile ratione temporis costituisce espressione del principio della effettività della tutela giurisdizionale scolpito sia nell'articolo 111 della Costituzione, sia nell'articolo 6 della CEDU sentenza delle Sezioni Unite numero 15144 dell'11 luglio 2011 ordinanza numero 14627 del 17 giugno 20l O della seconda sezione civile . Appare pertanto coerente ai principi costituzionali ed a quelli della Carta Europea dei diritti dell'Uomo che il diritto alla difesa ed all'attiva partecipazione al processo non sia vanificato da un'omissione degli Uffici Pubblici e quindi procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in vigore enunciando il seguente principio di diritto In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile il 2° comma dell'articolo 153 dei codice di procedura civile introdotto dalla legge 69/2009 , il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell'articolo 327 c.p.c. decorre per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l'avviso di trattazione di cui all'articolo 22 del D. Legs.546/1992, né il dispositivo della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto , dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione Commissione Tributaria Regionale dell' Emilia Romagna, che provvederà anche per le spese del presente grado di giudizio.