Nessun differimento d'udienza con l'astensione del difensore di parte civile

di Elisa Ceccarelli

di Elisa Ceccarelli *Il caso che ci vede oggi impegnati riguarda il diniego espresso da un Tribunale a differire l'udienza in seguito ad una richiesta presentata dall'avvocato della parte civile.La questione. Il difensore della parte offesa aveva richiesto al giudice lo spostamento dell'udienza a causa della sua impossibilità di parteciparvi, avendo scelto di aderire ad un'astensione collettiva dalle udienze.Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti con l'ordinanza del 18 marzo 2011 qui leggibile come documento correlato decide per il non accoglimento dell'istanza.I motivi ostativi alla richiesta di differimento sono molteplici e trovano giustificazione anche nella giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale.In primo luogo, secondo il Tribunale, è opportuno distinguere tra la posizione del difensore dell'imputato e quello della parte civile le due figure non sono equivalenti nè alla luce degli interessi di cui i soggetti menzionati sono portatori, né per quanto riguarda gli scopi e le posizioni processuali.Compromessa la speditezza del processo. Secondo la Corte Costituzionale cfr. sentenza numero 217/2009 l'apertura, anche per il difensore di parte civile, al diritto di differimento dell'udienza, comporterebbe pregiudizi alla speditezza dei processi e, d'altro canto, essa non sarebbe giustificata visto che l'avvocato temporaneamente impedito può sempre avvalersi della facoltà di nominare un sostituto.Anche la stessa giurisprudenza di legittimità sembra confermare questa posizione da un duplice punto di vista. Da un lato, infatti, la scelta di partecipare o meno ad un'astensione collettiva non può qualificarsi come impedimento vero e proprio ma neanche questo giustificherebbe un rinvio obbligatorio . D'altro lato, neppure la richiesta della parte potrebbe consentire uno spostamento dell'udienza poiché sarebbe del tutto incongruo consentire una dilatazione eccessiva del termine prescrizionale ad opera della parte civile sentenza numero 20574 del 12/02/2008-22/05/2008 .Tutela del diritto di difesa. Ove, poi, si cercasse un fondamento della richiesta sub diritto di sciopero sempre la Suprema Corte aveva chiarito che la scelta o meno di aderire ad un'astensione collettiva deve inquadrarsi nel diritto di associazione, essendo qualificata come libertà o non già come diritto , la quale trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all'art 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione, inclusa la ragionevole durata del processo Cassazione. Sezione terza penale, sentenza numero 17269 del 21/03/2007-07/05/2007 .Niente da fare, pertanto, per l'avvocato della parte civile che aveva deciso di aderire all'astensione collettiva.* Dottoranda di ricerca in diritto dell'economia nell'Università di Pisa

Tribunale di Bari, sez. distaccata di Acquaviva delle Fonti, ordinanza 18 marzo 2011Giudice BattistaOsservaAlla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e - ancor prima - da quella costituzionale, la richiesta di differimento non può essere accolta. Va preliminarmente affermato che, nell'ambito del processo penale, la rilevanza dell'impedimento a comparire è diversa a seconda che si tratti del difensore della parte civile o di quello dell'imputato.Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 217/2009 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420 ter , comma 5°, e dell'articolo 484, comma 2° bis , cod. proc. penumero ,sollevata in riferimento agli articolo 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Afferma la corte che la scelta legislativa di non estendere al difensore della parte civile il diritto al differimento dell'udienza, previsto, invece, per il difensore dell'imputato, non è irragionevole se si considera il differente rilievo degli interessi di cui l'imputato e la parte civile sono portatori, la diversa natura degli scopi perseguiti e l'eterogeneità delle posizioni processuali. La non irragionevolezza della questione deve essere affermata anche con riguardo all'esigenza di tutelare l'interesse alla speditezza del processo penale, che sarebbe compromesso dalla previsione del diritto al rinvio anche per il difensore della parte civile. Non sussiste, poi, la lesione del diritto di difesa, sia perché il difensore della parte civile può nominare un sostituto, sia perché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione della parte civile, stante l'esistenza di percorsi giudiziari alternativi. Pare incongruo a questo giudice attribuire a una libera scelta del difensore aderire o non aderire a un'astensione collettiva , non inquadrabile come impedimento cfr. Cass. Penumero , Sez. 2a, numero 20574 del 12/2/2008 - 22/5/2008, Rosano un'efficacia cogente rispetto alla richiesta di differimento, laddove tale obbligo di rinvio non sussiste neanche in caso di impedimento, ancorché legittimo e assoluto. Né il rinvio potrebbe considerarsi concesso, ex articolo 159 numero 3 c.p.p., su richiesta della parte la norma, infatti, prevede che in tali casi la prescrizione rimane sospesa per l'intero periodo del differimento e non per soli sessanta giorni , conseguenza che la già citata sentenza numero 20574/2008 ha affermato verificarsi in caso di astensione del difensore dell'imputato. Ove, però, tale conseguenza venisse a concretizzarsi a seguito dell'astensione del difensore di parte civile, si perverrebbe al risultato - certo inaccettabile - di una dilatazione del termine prescrizionale dovuta a una scelta unilaterale non già dell'imputato o del suo difensore, ma della sua controparte processuale.Né può valere a fondare una diversa decisione il riferimento al diritto di sciopero, avendo sempre la S.C. chiaramente affermato che l'astensione collettiva non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'articolo 40 Cost., trattandosi invece di una libertà riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione articolo 18 Cost. che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all'articolo 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione, inclusa la ragionevole durata del processo cfr. Cass. Penumero , Sez. 3a, numero 17269 del 21/3/2007 - 7/5/2007, M. ed altri nella specie, la dichiarazione di adesione all'astensione del difensore del ricorrente veniva resa in un processo a carico anche di altri imputati i cui difensori avevano, al contrario, formulato richiesta, da equipararsi ad istanza avanzata direttamente dai loro assistiti, di celebrazione del processo, esattamente come accaduto per l'odierno procedimento . Per tali ragioni la richiesta di differimento deve essere disattesa.P.Q.M.Viste le norme citate in premessa rigetta l'istanza di differimento e dispone procedersi oltre nel dibattimento.