Valvole cardiache difettose impiantante a Torino su pazienti cardiopatici la Cassazione condanna i fabbricanti per lesioni colpose.
In tema di reato colposo in presenza di più comportamenti, omissivi e commissivi, onde verificare quale di queste condotte abbia determinato il verificarsi dell'evento non si deve far ricorso al criterio della prevalenza dell'un comportamento sull'altro. Ha rilevanza la condotta che ha determinato il concreto innescarsi della progressione causale che ha prodotto l'evento.Il caso. In particolare, nel caso di specie, la Corte Suprema con la sentenza numero 15002 del 13 aprile ha reso definitiva la condanna a quattro mesi di reclusione per i fabbricanti brasiliani delle valvole meccaniche in relazione alle lesioni colpose su tre pazienti che hanno subito l'espianto delle valvole difettose. Durante il processo è emerso infatti che le valvole, benché ben progettate, sono state realizzate con materiali di scarsa qualità , e non rispondenti alle caratteristiche dettate dalla direttiva 93/42/Ce. Non solo sono stati impiegati del carbonio di scarsa qualità chimico-fisica e del silicone non idoneo all'utilizzo, ma si sono registrate varie omissioni nei controlli di qualità dei dispositivi medicali e nell'analisi dei rischi derivanti dal rigurgito valvolare.In primo grado il Tribunale di Torino ha ritenuto provato il nesso causale tra l'impianto delle protesi e le patologie riscontrate sui pazienti sui quali erano state impiantate, ritenendo i fabbricanti responsabili sia dei decessi che delle lesioni riportate dai pazienti.La Corte d'Appello, pur ritenendo corretta l'impostazione del giudice di primo grado nell'individuazione del nesso causale, ne ha riformato la sentenza attribuendo rilevanza penale alla condotta degli imputati solo con riferimento alle lesioni gravi.Correttamente entrambi i giudicanti hanno sottolineato come l'accertamento del nesso causale prescinde, proprio in forza del regime probatorio della causalità commissiva, dalla prova che, con l'uso di un dispositivo realizzato da altro fabbricante, l'evento non si sarebbe realizzato.Il confine breve tra comportamento omissivo e commissivo. In tema di reati colposi, la distinzione tra comportamento omissivo e commissivo non deve essere sopravvalutata, dal momento che è ormai pacificamente riconosciuto che i due tipi di comportamento sono in realtà strettamente connessi e per così dire l'uno speculare all'altro, dato che nel violare le regole di comune prudenza il soggetto non è evidentemente inerte ma tiene un comportamento diverso da quello dovuto peraltro essi sono sottoposti a regole identiche in ordine all'accertamento della responsabilità e la distinzione attiene soltanto alla necessità, in caso di comportamento omissivo, di fare ricorso per verificare la sussistenza del nesso di causalità, ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico dandosi per verificato il comportamento invece omesso , anziché fondato sui dati della realtà.La causalità sussistente nel caso in esame ha carattere commissivo proprio perché la condotta dei fabbricanti ha determinato il concreto innescarsi della progressione causale che ha prodotto l'evento.La trasgressione di un divieto. Sempre in tema di reati colposi - secondo l'orientamento di legittimità già espresso - quando l'agente non viola un comando, omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario, bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta assume natura commissiva e non omissiva e pertanto, ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di causalità fra la stessa e l'evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva.Il divieto trasgredito nel nostro caso è quello di aver commercializzato le protesi valvolari fabbricate senza l'osservanza delle regole imposte dalla legislazione comunitaria circa il possesso degli standard di sicurezza.È la commercializzazione che ha reso concreto il rischio per la salute pubblica.Da qui quindi non solo la sussistenza del nesso causale materiale tra la condotta dell'agente e l'evento ma anche la c.d. causalità della colpa , rispetto alla quale assumono un ruolo fondante la prevedibilità e l'evitabilità del fatto.Notifica atti giudiziari all'imputato all'estero. Su un piano meramente procedurale, la Cassazione precisa poi, rispetto al coinvolgimento dei tre imputati brasiliani, che la modalità scelta dal legislatore di attivare il meccanismo delle notificazioni degli atti giudiziari all'imputato che si trovi all'estero è quello della raccomandata con avviso di ricevimento. Si fa, cioè, ricorso ad una modalità di comunicazione, vale a dire quella attraverso il servizio postale attivata autonomamente dall'Ufficio del P.M. procedente e non attraverso l'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art 170 c.p.p., che regola, invece, le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta, modalità, questa, di notificazione sussidiaria rispetto a quella ordinaria della notifica diretta a mezzo Ufficiale giudiziario.Sicché a raccomandata inviata all'estero, ai sensi del 1° comma dell'articolo 169 c.p.p., direttamente dall'Autorità Giudiziaria procedente segue modalità di spedizione, così come pure formalità attestanti l'avvenuto ricevimento, che non sono quelle della notifica degli atti a mezzo posta .