Una lungimirante rivoluzione previdenziale per ingegneri ed architetti

Inarcassa, la Cassa di Previdenza degli Ingegneri e Architetti, organizzata con il sistema di finanziamento a ripartizione con calcolo retributivo della pensione, ha sempre difeso il sistema di calcolo retributivo negli anni sino alla riforma portata a compimento nel 2010 per garantire la sostenibilità trentennale. Di fronte al decreto Salva Italia e all’articolo 24, comma 24, l. numero 214/2011, Inarcassa ha messo in atto un sistema innovativo e all’avanguardia raggiungendo una sostenibilità strutturale, ossia un equilibrio permanente tra entrate contributive e uscite previdenziali, a garanzia di tutti gli iscritti che va ben oltre i 50 anni richiesti dal decreto Salva Italia. Com’è potuta accadere questa rivoluzione?

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro che ha approvato la riforma di Inarcassa e il suo regolamento generale previdenza qui leggibile nell’allegato. In sintesi possiamo dire che la riforma ha optato dal sistema di calcolo retributivo al sistema di calcolo contributivo in base pro rata. La riforma, come si vedrà nei brevi cenni di commento che andrò a fare, ha garantito agli iscritti previdenza e assistenza nel nome dell’equità fra le generazioni, salvaguardando le aspettative solidaristiche del sistema previdenziale che vanno dal mantenimento della pensione minima per gli iscritti meno abbienti, al riconoscimento di un accredito figurativo per le contribuzioni ridotte dai giovani iscritti, dalla flessibilità nell’uscita pensionistica, alla retrocessione a previdenza di una parte del contributo integrativo degli iscritti, al contributo volontario aggiuntivo per chi voglia migliorare il proprio profilo previdenziale. Un pacchetto di misure che pur rimanendo nel sistema di finanziamento a ripartizione assicurano, in modo equo, la necessaria tutela sia ai più anziani sia alle giovani generazioni realizzando quel concetto di equità intergenerazionale al quale dovrebbero uniformarsi tutti i sistemi pensionistici. E veniamo a delineare, in rapida sintesi, il nuovo sistema previdenziale. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A allegata al regolamento generale in ragione del 14,50% aumento già stabilito dalla precedente riforma del 2012 sino al massimale contributivo di € 120.000,00 sino al 2012 il contributo soggettivo obbligatorio era pari al 13,50% sino a un massimale di € 87.700,00 . Il contributo soggettivo minimo obbligatorio sempre a partire dal 01.01.2013 è pari a € 2.250,00. A decorrere dal 01.01.2013 ogni iscritto a Inarcassa può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, con un’aliquota modulare che va dall’1 al 8,50% sul massimale contributivo di € 120.000,00. Confermate le agevolazioni per i giovani iscritti che si iscrivano prima di aver compiuto i 35 anni di età. Si veda il regolamento generale, articolo 4.4. Confermato il contributo integrativo su volume d’affari professionale pari al 4% con un minimo, a partire dal 01.01.2013, di € 660,00. Confermato il contributo di maternità. Introdotto il contributo di solidarietà, improduttivo ai fini previdenziali. Con la previsione che a decorrere dal 01.01.2013, e per la durata di un biennio, prorogabile da parte del Comitato Nazionale dei Delegati qualora permangano esigenze di sostenibilità a lungo termine, tutti i pensionati, a prescindere dalla data di inizio di erogazione del trattamento, sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà pari all’1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Tale contributo è pari al 2% se il pensionato continua a essere iscritto a Inarcassa o se è pensionato di anzianità. Il contributo di solidarietà non si applica sulle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta e su tutti gli altri trattamenti pensionistici inferiori all’importo della pensione minima. Il contributo di solidarietà è improduttivo ai fini previdenziali. Inarcassa eroga le seguenti prestazioni previdenziali a Pensione di vecchiaia b Pensione di vecchiaia unificata c Pensione di anzianità d Pensione di inabilità e invalidità e Pensione ai superstiti, di reversibilità o indirette f Pensione contributiva. Pensione di vecchiaia. A decorrere dal 01.01.2013 la pensione di vecchiaia è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata disciplinata dall’articolo 20 del regolamento generale. Pensione di vecchiaia unificata. Dal 01.01.2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, che abbiano maturato almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa. A decorrere dal 01.01.2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i 66 anni nel 2017. Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno 70 anni. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di 3 mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i 66 anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di 6 mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023. E’ facoltà dell’iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all’età pensionabile ordinaria, l’erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima, con una penalizzazione sull’importo della pensione. La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un unico trattamento unitario 1. La prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.2012, determinata secondo le modalità di cui all’articolo 17 del regolamento generale 2. La seconda, per anzianità contributive maturate a decorrere dal 01.01.2013, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 26 che disciplina il sistema di calcolo contributivo della pensione. A decorrere dal 01.01.2013 l’importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento prescelta dall’iscritto di cui all’allegata tabella h . Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascuno anno è costituito dalla somma dei contributi rivalutati su base composta al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione indicato. I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma a Della contribuzione soggettiva versata b Della contribuzione soggettiva facoltativa versata c Della quota della contribuzione integrativa versata secondo le modalità di computo previste d Della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 45/1990 e Delle contribuzione versata a titolo di riscatto f Della contribuzione figurativa g Della contribuzione versata volontariamente. A decorrere dal 01.01.2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale secondo le seguenti percentuali - 50% per coloro che abbiano maturato un’anzianità contributiva in quota retributiva fino a 10 anni o che optino per il pensionamento all’età di 70 anni - 43,75% per coloro che abbiano maturato un’anzianità contributiva in quota retributiva superiore a 10 anni e fino a 20 anni - 37,5% per coloro che abbiano maturato un’anzianità contributiva in quota retributiva superiore a 20 anni e fino a 30 anni - 25% per coloro che abbiano maturato un’anzianità contributiva in quota retributiva superiore a 30 anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente. Il tasso di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionale degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo pari all’1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione può essere incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura, con cadenza biennale, deliberata dal comitato Nazionale dei Delegati, nel rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale. Pensione di anzianità. A decorrere dal 01.01.2013 la pensione di anzianità è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all’articolo 20 del regolamento generale. Pensione contributiva. A decorrere dal 01.01.2013 la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all’articolo 20 del regolamento generale. Pensione minima. I trattamenti pensionistici erogati da Inarcassa sono adeguati alla pensione minima pari per il 2012 ad € 10.423,00 all’anno, a condizione che l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare ISEE di cui al d.lgs. 109/1998 sia pari o inferiore a 30.000,00 euro. L’adeguamento alla pensione minima non può essere superiore alla media dei redditi professionali, rivalutati, relativi ai 20 anni precedenti il pensionamento. Tale condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti. Un vivo plauso ad Inarcassa e al suo lungimirante Presidente, arch. Paola Muratorio, per aver saputo interpretare nel modo più corretto il decreto Salva Italia rivoluzionando il proprio sistema di previdenza ed assistenza all’insegna dell’equità intergenerazionale, della flessibilità e degli interventi assistenziali indirizzati a chi ne abbia effettivamente bisogno. Il metodo di calcolo contributivo chiama tutti gli ingegneri ed architetti ad un ruolo più attivo e consapevole rispetto alle leve da utilizzare per costruire le proprie pensioni, valorizzando le specificità del percorso professionale e retributivo di ingegneri ed architetti liberi professionisti e le caratteristiche del sistema di riferimento di Inarcassa. Solo il sistema transitorio di cui allo articolo 32, probabilmente troppo rigido, merita una rivisitazione diretta a salvaguardare un maggior numero di pensionandi cosi da renderlo in armonia con la giurisprudenza della suprema corte di cassazione.

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