Al fine del riconoscimento del gratuito patrocinio, si presumono superati i limiti reddituali dei soggetti condannati per delitti di criminalità organizzata.
Chi è condannato per delitti di criminalità organizzata non può essere ammesso al gratuito patrocinio anche se ha un reddito di lavoro molto basso. La ratio sta nella presunzione normativa di superamento dei limiti reddituali per tali soggetti. Questo è quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 20580/11 del 24 maggio.La fattispecie. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, presentata da un condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso articolo 416 bis c.p. , veniva rigettata dal Tribunale di Milano. Ostativo al riconoscimento del beneficio era la presunzione di superamento dei limiti reddituali per i soggetti già condannati per i delitti per cui si procedeva nel caso di specie, presunzione che l'istante non superava. Tale rigetto veniva confermato anche in sede di opposizione articolo 76, comma 4 bis T.U. 115/02 .Viene presentato ricorso per cassazione lamentando incostituzionalità della presunzione di superamento dei limiti e la possibilità di superarla con una mera autocertificazione.L'onere della prova è invertito. La Suprema Corte afferma che, nei casi in cui un soggetto viene condannato per gravissimi reati, si presume che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti perciò, il non superamento del limite reddituale, ai fini del riconoscimento del gratuito patrocinio, deve essere dimostrato dall'istante.Il carattere assoluto della presunzione di superamento dei limiti reddituali è incostituzionale. La Corte di legittimità, citando una recente sentenza della Corte Costituzionale 14-16 aprile 2010 , ha sottolineato l'incostituzionalità parziale della norma in esame e, nello specifico, nella parte in cui non si ammette la prova contraria. Infatti, come già evidenziato, spetta al ricorrente dimostrare, con adeguata documentazione, il suo stato di non abbienza ed è compito del giudice verificare l'attendibilità delle allegazioni.Non basta l'attestazione del reddito di lavoro. Il ricorrente, per superare la presunzione, non può limitarsi ad attestare l'entità del suo reddito di lavoro, ma deve altresì allegare fatti e circostanze idonei a negare la percezione di redditi illeciti . Nel caso di specie, il soggetto in questione non ha documentato in maniera adeguata l'assenza di redditi illeciti, per cui la S.C., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.