Tribunale competente per l'impugnazione del fermo amministrativo

Il tribunale è competente per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall’articolo 86, D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, relativo a crediti non di natura tributaria.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza numero 21068, del 27 novembre 2012. Il caso. Il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore della Commissione Provinciale Tributaria di Roma e la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale di Roma in ordine alla domanda proposta da un contribuente. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Roma, quest'ultimo ha proposto regolamento di competenza, ritenendo che fosse competente per materia il Giudice di Pace di Roma sul rilievo che la proposta opposizione aveva oggetto il preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali concernenti richiesta di pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada. Il giudice di legittimità con la pronuncia in commento, concludendo per l'accoglimento dell'istanza, ha dichiarato la competenza per materia del Tribunale di Roma, in virtù della natura esecutiva del provvedimento di fermo S.U. 20931/2011 . Chi decide sul fermo amministrativo? Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'articolo 86, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex articolo 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo. Il destinatario del preavviso di fermo amministrativo di un bene mobile registrato, disposto dalla pubblica amministrazione ex articolo 86, ha interesse ad impugnare immediatamente la comunicazione senza attendere l'effettiva apposizione del fermo da parte dell'amministrazione creditrice. La giurisdizione in tema di opposizione al preavviso di fermo amministrativo di un bene mobile registrato si ripartisce in base alla natura del credito posto a base del provvedimento di fermo, cosicché il preavviso di fermo amministrativo emanato in forza di una pretesa creditoria di natura non tributaria, è impugnabile innanzi al giudice ordinario. Il preavviso di fermo riguardante crediti extratributari è impugnabile innanzi al giudice ordinario, escludendo, peraltro, la competenza del giudice di pace quando la natura del provvedimento sia propriamente esecutiva. Appartiene al Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione la competenza a conoscere delle opposizioni al preavviso di fermo amministrativo disposto dalla pubblica amministrazione per il recupero di crediti di natura non tributaria. Giudice ordinario o Giudice tributario? Il preavviso di fermo amministrativo che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex articolo 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'articolo 19, numero 546/1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, numero 448. Il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 86, deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria , per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 24 ottobre – 27 novembre 2012, numero 21068 Presidente Goldoni – Relatore Migliucci Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il Giudice di Pace di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione a favore della Commissione Provinciale Tributaria di Roma e la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale di Roma in ordine alla domanda proposta da L.E. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Roma, quest'ultimo ha proposto regolamento di competenza, ritenendo che fosse competente per materia il Giudice di Pace di Roma sul rilievo che la proposta opposizione aveva oggetto il preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali concernenti richiesta di pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada. Il Consigliere relatore depositava la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c., concludendo per l'accoglimento dell'istanza. Il Collegio ritiene, invece, che deve essere dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Roma, tenuto conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 86, o anche, come nella specie, di un semplice preavviso , istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione , relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all'articolo 9 c.p.c., comma 2, inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione S.U. 20931/2011 . La causa dovrà essere riassunta nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza. Trattandosi di regolamento d'ufficio, non va adottata alcuna statuizione relativamente alle spese processuali della presente fase. P.Q.M. dichiara la competenza per materia del Tribunale di Roma disponendo la riassunzione nel termine di legge con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.