Firma apocrifa sull'assegno. Responsabile la banca che lo ha girato, ma anche quella che lo ha incassato

Pagato un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal titolare ne risponde sia la banca girataria che quella trattaria.

Se una banca trattaria è stata negligente nella verifica di un assegno non trasferibile, la sua responsabilità può concorrere con quella della banca negoziatrice che l'ha accettato in pagamento, dopo girata irregolare. E' il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 22336 del 26 ottobre.La fattispecie. Un istituto bancario ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamenti di un importo quale saldo debitore di conto corrente. L'intimata si oppone, adducendo che la firma, sia sull'assegno che sul conto corrente, è apocrifa. Il Tribunale revoca il decreto opposto e condanna la banca, terza chiamata in causa, quale ente che ha negoziato l'assegno. L'ente condannato impugna la sentenza e ottiene ragione in sede d'appello. Ma la prima Banca si rivolge in Cassazione.Un assegno con firma apocrifa, due banche chi è responsabile? Sostiene fondatamente la ricorrente che i giudici di merito hanno omesso di accertare un autonomo titolo di responsabilità della banca negoziatrice che abbia pagato l'assegno non trasferibile. Secondo il Collegio, la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la normativa che regola la responsabilità nei rapporti tra banche, ed infatti, secondo un orientamento consolidato, la responsabilità di colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso si riferisce sia alla banca trattaria che a quella girataria. Il dovere di diligenza, richiesto alla banca che incassi un assegno, è imposto anche alla banca trattaria. La responsabilità di una banca non esclude quella dell'altra. La S.C. osserva, inoltre, che l'imputazione esclusiva ed assorbente della responsabilità alla ricorrente appare incongrua, se si considera che tale responsabilità, per pacifica giurisprudenza, ha natura contrattuale ed opera nei confronti di tutti i soggetti che abbiano sofferto un danno per effetto della violazione delle regole poste dalla Legge Assegni prima di tutto il prenditore, ma anche gli altri istituti di credito coinvolti.Fatto colposo del creditore responsabilità concorrente delle due banche. Nel caso di specie, non poteva escludersi, come invece è stato fatto nella sentenza impugnata, che sussistessero contemporaneamente la responsabilità della banca trattaria e della negoziatrice, anche perché, data la natura contrattuale dell'azione, può trovare applicazione l'articolo 1227, commi 1 e 2, c.c. qualora, infatti, la banca trattaria sia stata negligente nella verifica del titolo in stanza di compensazione, tale condotta può qualificarsi come fatto colposo del creditore, rilevante ai sensi dell'articolo 1227 c.c. e pertanto può concorrere con la responsabilità della banca negoziatrice che abbia accettato in pagamento l'assegno irregolarmente girato .A questo principio dovrà quindi conformarsi la Corte d'appello, cui viene rinviata la causa per una decisione nel merito.