In tema di riti alternativi, l’instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all’imputato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415 bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 c.p.p
Lo ha ribadito la seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 30445, depositata il 25 luglio 2012. Il giudizio immediato. Come è noto, il giudizio immediato è un rito speciale disciplinato dagli articolo 453 e seguenti del codice di procedura penale, caratterizzato dall’omissione della fase dell’udienza preliminare, relativamente a reati per i quali questa è prevista. Tale rito alternativo può essere richiesto tanto dall’imputato quanto dal Pubblico Ministero. Nella prima ipotesi, la richiesta va depositata entro tre giorni dall’udienza preliminare, e deve essere notificata al Pubblico Ministero ed alla persona offesa dal reato. Ove l’imputato opti per il rito immediato, resta preclusa la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato articolo 438 e seguenti c.p.p. e l’applicazione della pena su richiesta delle parti articolo 444 e seguenti c.p.p. . In tale ipotesi, inoltre, il giudice ha l’obbligo di disporre il rito alternativo prescelto dall’imputato. Ove invece il giudizio immediato sia richiesto dal Pubblico Ministero, ciò deve avvenire in presenza di una prova evidente della colpevolezza dell’imputato. Quest’ultimo, inoltre, deve essere stato interrogato dal Pubblico Ministero, o quantomeno deve essere stato a ciò invitato, in ordine ai fatti di reato relativi alla prova evidente posta a fondamento della richiesta di rito alternativo avanzata dal Pubblico Ministero. In ogni caso, secondo parte della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, non deve essere contestualmente notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415 bis c.p.p Peraltro, è altresì necessario che la richiesta del Pubblico Ministero avvenga non oltre novanta giorni dall’iscrizione del fatto contestato nel Registro Generale delle Notizie di Reato. Giudizio immediato ed altri riti alternativi. Se il Giudice per le Indagini Preliminari accoglie la richiesta del Pubblico Ministero, dispone con decreto il giudizio immediato. Di tale decreto viene data comunicazione al Pubblico Ministero lo stesso è inoltre notificato all’imputato ed al difensore di quest’ultimo, oltre che alla persona offesa dal reato, entro 30 giorni dall’udienza fissata nel medesimo decreto. L’imputato può chiedere di essere giudicato con rito abbreviato, oppure può optare per l’applicazione della pena ex articolo 444 e seguenti c.p.p., purchè tali richieste vengano avanzate entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il rito immediato. La decisione sul rito abbreviato avviene davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Contrasti giurisprudenziali sono sorti in passato circa il giudice naturale preposto a decidere in merito all’applicazione della pena su richiesta delle parti, scelta dall’imputato a seguito di notifica del decreto che dispone il giudizio immediato. Parte della giurisprudenza di legittimità afferma che, in tale ipotesi, la relativa decisione debba essere assunta dal Giudice per le Indagini Preliminari. Secondo altro orientamento, invece, tale decisione spetta al giudice del dibattimento. Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce peraltro pure l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi degli articolo 444 e seguenti c.p.p., poiché la decisione del giudice che ratifica l’accordo corrisponde all’interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l’incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un’utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell’incompetenza dedotta, e la sua rilevabilità d’ufficio.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 – 25 luglio 2012, numero 30445 Presidente Carmenini – Relatore Casucci Ritenuto in fatto Con sentenza in data 21 ottobre 2011, la Corte di appello di Bologna, 1^ sezione penale, dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato nei confronti di A.S. e D.M.F. limitatamente al reato di cui all'articolo 4 L. 110/75 capo B e per l’effetto rinviava gli atti al Tribunale di Bologna in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede riduceva la pena inflitta ad A. a quattro anni cinque mesi dieci giorni di reclusione e mille Euro di multa e a D.M. a tre anni di reclusione e ottocento Euro di multa confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di rapina aggravata in danno di T.A. . La Corte territoriale, accolta parzialmente l’eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, nel merito riteneva fondata la prova della sussistenza delle aggravanti e della consapevolezza dell'A. anche dell'uso del coltello da parte di Z. . Escludeva che la sua partecipazione fosse stata minima perché aveva svolto opera di perlustrazione e sopralluogo preventivo ed aveva fattivamente collaborato alla fase esecutiva. La recidiva era stata correttamente contestata ed il calcolo della pena non si prestava a censure. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato A.S. , a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi 1 - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla declaratoria di nullità parziale della sentenza di primo grado perché la competenza a decidere sull'emanazione del decreto di giudizio immediato per il solo delitto di rapina e di procedere separatamente per il reato di cui all'articolo 4 L. 110/75 appartiene al giudice per le indagini preliminari, non alla corte di appello 2 - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, posto che si era evidenziato che dal certificato penale risultava che in nessuna delle precedenti condanne era stata ritenuta la recidiva semplice. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va ribadito che l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis cod. procomma penumero , determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'articolo 183 cod. procomma penumero Cass. Sez. 6, 5.2.2012 numero 5902 . Ed invero l'erronea instaurazione del giudizio immediato può avere come conseguenza negativa sulla posizione dell'imputato l'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'articolo 415 bis cod. procomma penumero , ma ciò determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito abbreviato opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'articolo 183 cod. procomma penumero cfr., Sez. 1^, numero 19948 del 5/5/2010, Merafina Sez. 6A, numero 44844, dei 1 10/2007 . Non sfugge il diverso orientamento secondo il quale é affetta da nullità assoluta, per indebito mutamento del giudice naturale, la sentenza resa dal G.i.p. funzionalmente incompetente all'esito del giudizio abbreviato chiesto a seguito dell'errata emissione del decreto di giudizio immediato per reati in ordine ai quali doveva invece procedersi con citazione diretta Cass. Sez. 4, 3.11.2011 numero 41073 . Il giudizio immediato concerne i soli reati per i quali è prevista l'udienza preliminare esso non rappresenta quindi un'alternativa per le fattispecie per le quali è prevista, come modo ordinario di esercizio dell'azione penale, la citazione diretta a giudizio. Nel caso in esame, il G.I.P., anziché respingere, come avrebbe dovuto, la richiesta di giudizio immediato in quanto avente ad oggetto reati da citazione diretta , ha invece emesso il relativo decreto, celebrando quindi il giudizio con il rito abbreviato richiesto dagli imputati, respingendo poi l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa. Le conseguenze di questa catena di errori sono immediatamente percepibili da un lato, il P.M. ha, così procedendo, evitato di far notificare all'imputato ed al suo difensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari che deve precedere, a pena di nullità, il decreto di citazione diretta a giudizio e che non è invece richiesto nel procedimento per giudizio immediato dall'altro, il G.I.P. ha determinato il mutamento del giudice naturale del rito abbreviato non più il giudice del dibattimento, come sarebbe stato se l'azione penale fosse stata correttamente esercitata, ma il G.I.P E se, come già dianzi accennato, la violazione dell'articolo 415 bis c.p.p. integra una nullità a regime intermedio che resta sanata dalla scelta del rito abbreviato - ovviamente se celebrato dinanzi ad un giudice funzionalmente competente - il mutamento del giudice naturale integra una assorbente nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo. Del tema dell'incompetenza funzionale del GIP hanno già avuto modo di occuparsi le Sezioni Unite di questa Corte, in relazione ad un caso in cui il GIP aveva definito il giudizio con l'applicazione della pena a richiesta delle parti, a seguito di decreto di giudizio immediato, così sostituendosi al giudice del dibattimento nella circostanza le Sezioni Unite hanno ravvisato un'ipotesi di incompetenza funzionale, ma hanno ritenuto di non poter rilevare la conseguente nullità eccepita con il ricorso dall'imputato ricorrente pur assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto preclusa dalla inammissibilità originaria del ricorso riconducibile alla evidente mancanza di un concreto interesse al gravame, posto che, trattandosi di applicazione di pena su richiesta, la pronuncia corrispondeva esattamente all'accordo delle parti e quindi all'interesse che le parti stesse avevano ritenuto di potere soddisfare con la richiesta di patteggiamento Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e segg. cod. procomma penumero , dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. a , e articolo 179 c.p.p., comma 1 una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione Sez. U, numero 4419 del 25/01/2005 Ccomma - dep. 08/02/2005 - Gioia ed altro, Rv. 229981 In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e segg. cod. procomma penumero , poiché la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio. Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, aveva tempestivamente chiesto al g.i.p. - e ottenuto dopo la prestazione del consenso del P.M. - l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 cod. procomma penumero , censurandone poi la decisione sull'unico rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice dei dibattimento la Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullità preclusa dalla inammissibilità dell'impugnazione dovuta a carenza di interesse Sez. U, numero 4419 del 25/01/2005 Ccomma - dep. 08/02/2005 - Gioia ed altro, Rv. 229982 . Nel caso in esame la questione è stata presa in considerazione e correttamente risolta dalla Corte territoriale, la quale a norma dell'articolo 604 comma 4 cod. procomma penumero ha dichiarato la nullità del decreto di citazione ed in conseguenza della sentenza di primo grado limitatamente al reato contravvenzionale di cui al capo B, dopo aver osservato che non sussistevano i presupposti della necessità della trattazione unitaria. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Ed invero la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice Cass. Sez. 2, 7.5.2010 numero 18701. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti in tema di recidiva, il giudice della cognizione - a differenza di quello d'esecuzione - può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata ne deriva che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice Cass. Sez. 5, Sentenza numero 41288 del 25/09/2008 Ud. dep. 05/11/2008 Rv. 241598 conf. Sez. 1, Sentenza numero 24023 del 06/05/2003 Ccomma dep. 30/05/2003 Rv. 225233 . 3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.