Disconoscimento della paternità: qual è il ruolo del padre naturale?

Un terzo –exarticolo 404 c.p.c. – può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone, quando questa pregiudica i suoi diritti. La paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale. Egli, laddove deduca che l’esito positivo dell’azione di disconoscimento di paternità riverbera sull’azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita a far valere un pregiudizio di mero fatto, senza che vi sia il diritto autonomo richiesto appositamente dalla procedura civile.

Questo uno dei principali spunti di diritto ricavabili dall’intricata pronuncia numero 12211/12 deposito del 17 luglio della Cassazione Civile. Groviglio di relazioni.La Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione di terzo proposta da un soggetto – contro una sentenza passata in giudicato – in relazione a undecisumcon cui un altro uomo era stato dichiarato non padre biologico di una ragazza, in costanza di matrimonio dello stesso con una signora, deceduta all’epoca dei fatti. Parallelamente la figlia promuoveva distinto processo contro l’opponente al fine di ottenere di dichiarazione di paternità naturale, ma l’uomo lamentava di essere stato ingiustamente pretermesso nel primo giudizio di disconoscimento della paternità legittima. Le osservazioni della Corte di merito.La legittimazione a impugnare la sentenza passata in giudicato con l’opposizione di terzo ordinaria articolo 404, comma 1, c.p.c. presuppone la titolarità di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata altrove. Nel caso specifico, tuttavia, la tutela del diritto dell’attore a non essere dichiarato padre naturale della donna non era incompatibile con l’accertamento che un altro uomo non fosse padre biologico della stessa, oggetto della pronuncia emessa «inter alios». Gli eredi dell’opponente proponevano in seguito ricorso presso la Suprema Corte. Quando si può mettere in discussione la paternità?Un terzo –exarticolo 404 c.p.c. – può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone, quando pregiudica i suoi diritti. La paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale. Egli, allorché deduca che l’esito positivo dell’azione di disconoscimento di paternità riverbera sull’azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita a far valere un pregiudizio di mero fatto, senza che vi sia il diritto autonomo richiesto appositamente dalla norma della procedura civile Cass. nnumero 12167/05 e 14315/01 . Legittimazione passiva.Né colui che è stato indicato come padre naturale, né i suoi eredi, ricordano gli Ermellini, sono legittimati passivi nel giudizio di disconoscimento della paternità la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento è opponibile nei loro confronti, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio Cass. numero 430/12 . Inoltre non è ammissibile, nel giudizio volto al disconoscimento della paternità, l’intervento del supposto padre naturale, non potendo la controversia sul relativo riconoscimento avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento Cass. numero 1784/12 . La scelta del legislatore.È stato deciso di riservare ai solo soggetti direttamente interessati – ossia i membri della famiglia legittima – il potere di decidere circa la prevalenza della verità «biologica» o di quella «legale» una innovazione legata all’evoluzione della coscienza collettiva della odierna società.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 giugno – 17 luglio 2012, numero 12211 Presidente Luccioli – Relatore Didone Ritenuto in fatto e in diritto 1.- La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata depositata il 7.7.2010 ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo proposta da T.O. contro la sentenza in data 9 dicembre 2004, passata in giudicato, con la quale la medesima Corte di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma emessa il 14 giugno 2002, ha dichiarato che F.N. non è il padre biologico di F.L. , nata il omissis , in costanza di matrimonio dello stesso F. con S.A. , a sua volta parte nel processo di disconoscimento di paternità e successivamente deceduta. L'opponente, convenuto, a seguito dell'irrevocabilità della predetta sentenza, in distinto processo per dichiarazione di paternità naturale promosso nei suoi confronti da F.L. - pendente davanti al Tribunale di Roma - lamentava di essere stato ingiustamente pretermesso nel primo giudizio di disconoscimento della paternità legittima, all'esito del quale era stato erroneamente affermato, a suo avviso, che il termine di decadenza di un anno, previsto dall'articolo 244, comma 3, cod. civ., per la promozione dell'azione di disconoscimento da parte della figlia, F.L. , decorreva dalla conoscenza dell'esito della prova genetica sfavorevole alla paternità biologica di F.N. , anziché dal tempo di rivelazione alla stessa F. , a cura della madre ammalatasi, S.A. , di averla concepita con persona diversa dal padre legittimo. Ha osservato la corte di merito che la legittimazione ad impugnare la sentenza passata in giudicato con l'opposizione di terzo ordinaria articolo 404, comma primo, cod. proc. civ. presuppone, in capo all'opponente, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre fonti mentre la tutela del diritto di T.O. a non essere dichiarato padre naturale di F.L. non era incompatibile con l'accertamento che F.N. non è il padre biologico della stessa F.L. , oggetto della sentenza emessa inter alios . La chiara indipendenza tra i due giudizi di disconoscimento della paternità legittima e di dichiarazione della paternità naturale, con pienezza di diritto di difesa per le parti dell'uno e dell'altro, rendeva palesemente infondata anche la preliminare questione di legittimità costituzionale prospettata dall'opponente circa la contrarietà dell'articolo 247, comma 1, cod. civ., agli articolo 3, 24 e 30 della Costituzione, laddove la prima norma prevede che litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento siano soltanto il presunto padre , da intendersi evidentemente come colui che risulta padre legittimo , oltre alla madre e al figlio, e non anche il “presunto padre naturale non individuabile come tale in contrasto con lo stato di figlio legittimo cfr., in proposito, l'articolo 269, comma 1, in relazione all'articolo 253 cod. civ. . 1.1.- Contro la sentenza della corte di appello T.A. , G. e S. - quali eredi di T.O. , deceduto - hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso F.L. mentre non ha svolto difese l'intimato F.N. . 2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia - violazione dei principi regolatori del giusto processo articolo 360 numero 5 c.p.c. ”. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che il T. era espressamente indicato come padre biologico nell'atto introduttivo del giudizio di disconoscimento, era interessato ex articolo 100 c.p.c., era stato indicato nel corso dell'istruttoria, l'espressione presunto padre ex articolo 247 c.c. non esclude il padre biologico, gli articolo 248 e 276 c.c. fanno riferimento a chiunque abbia interesse a contraddire, il giudice avrebbe dovuto ordinare il suo intervento ex articolo 107 c.p.c Invocano l'applicabilità di Cass., numero 8355/2007. 2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “omessa motivazione su di un punto decisivo – violazione del giusto processo articolo 360 numero 5 c.p.c. ”. Lamentano che la corte di merito non abbia motivato in ordine all'erroneità della sentenza oggetto di opposizione in ordine alla decorrenza del termine di decadenza di cui all'articolo 244 c.c 2.3. - Con l'ultimo motivo i ricorrenti denunciano “violazione di norme di diritto - ipotesi di incostituzionalità degli articolo 247-248 e 276 c.c. articolo 360 numero 3 c.p.c. ”. Deducono che l’interpretazione dei termini presunto padre ex articolo 247 c.c., chiunque vi abbia interesse ex articolo 248 c.c., presunto genitore e chiunque vi abbia interesse ex articolo 276 c.c. nel senso che sarebbe esclusa la legittimazione del padre biologico dovrebbe fare ipotizzare una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli articolo 3, 24 e 30 Cost 3.- A mente dell'articolo 404 c.p.c. un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. La paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito positivo dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'articolo 404 cod. proc. civ. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata Sez. 1, Sentenza numero 12167/2005. V. anche Sez. 1, Sentenza numero 14315/2001, secondo la quale il padre naturale non è legittimato neppure ad intervenire in appello in un giudizio di disconoscimento della paternità, essendo tale legittimazione riconosciuta a chi potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'articolo 404 cod. proc. civ., rimedio esperibile solo da chi faccia valere un diritto autonomo e incompatibile col rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza opposta, e quindi solo a favore di chi sia pregiudicato in un suo diritto . Questa Corte ha già affermato che tra il procedimento di disconoscimento della paternità legittima e quello instaurato per il riconoscimento della paternità naturale non sussiste un nesso di pregiudizialità dal momento che il solo oggetto di quest'ultimo giudizio è costituito per il padre biologico dal suo diritto ad escludere la paternità naturale ex adverso pretesa, non anche da quello a vedere affermata la paternità disconosciuta nell'altro procedimento Sez. 1, Sentenza numero 12167/2005 . D'altra parte né colui che sia indicato come padre naturale, né i suoi eredi, sono legittimati passivi nel giudizio di disconoscimento della paternità e la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento è opponibile nei confronti di tali soggetti, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio Sez. 1, Sentenza numero 430/2012 . Inoltre, neppure è ammissibile, nel giudizio per il disconoscimento della paternità, l'intervento di colui che è indicato come padre naturale, non potendo la controversia sul relativo riconoscimento avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento Sez. 1, Sentenza numero 1784/2012 . Non essendo il padre naturale legittimato a proporre opposizione di terzo contro la sentenza di disconoscimento di paternità, il primo motivo è infondato mentre il secondo motivo - attinente al merito dell'opposizione ex articolo 404 c.p.c. - è inammissibile. Quanto all' ipotetica questione di legittimità costituzionale genericamente sollevata con il terzo motivo, va rilevato che l'articolo 276 c.c. è estraneo alla fattispecie in esame, così come l'articolo 248 c.c., avendo tale ultima azione un carattere residuale, riferendosi cioè alle contestazioni della legittimità che investano presupposti diversi da quello della paternità Sez. 1, numero 3529/2000 , mentre l'enunciato normativo presunto padre contenuto nell'articolo 247 c.c., riferito al legittimato passivo dell'azione di disconoscimento, è speculare a quello - identico - contenuto nell'articolo 235 c.c. che disciplina le condizioni di ammissibilità della stessa azione e fa riferimento al presunto padre come a quello così risultante dalle norme sullo stato di figlio legittimo 231-234 . “La determinazione dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento della paternità è una scelta insindacabile del legislatore che ha ritenuto di riservare ai soli soggetti direttamente interessati, e cioè ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza della verità biologica o della verità legale una innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, quale è il presunto padre naturale, rappresenterebbe la scelta di un criterio diverso, legato ad una ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che solo il legislatore può compiere. Né vale opporre che l'equilibrio tra verità legale, che tutela l'unità della famiglia legittima articolo 29 Cost. , e verità biologica articolo 30 Cost. è stato già modificato dalla legge numero 184/1983 con l'ammettere la promozione dell'azione di disconoscimento della paternità su iniziativa del P.M., fino a quando il figlio non abbia compiuto sedici anni, giacché la nuova norma, prevedendo che l'azione sia poi esercitata non dal pubblico ministero, ma, in nome e nell'interesse del figlio, da un curatore speciale, è rimasta formalmente nei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell'azione assunto dalla legge numero 151 del 1975” Corte cost., sent. numero 429 del 1991, con la quale è stata ritenuta l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 244, ultimo comma, cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento agli articolo 3 e 30 Cost. . Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - vanno poste a carico del ricorrente soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, mentre non sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge. Spese distratte in favore del difensore antistatario.