Per la configurazione del reato di utilizzo abusivo di carta di credito, in caso di carta al portatore e non nominativa, è necessario dimostrare il possesso in mala fede dell’utilizzatore.
Il caso. Utilizza una carta prepagata “Viacard” risultata rubata e viene condannato, in entrambi i giudizi di merito, per il reato di utilizzo abusivo di carta di credito. La Corte di Cassazione, adita dall’imputato, sottolinea che viene punito il fatto di «chiunque, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento» articolo 12 L. numero 197/1991 . Con la carta nominativa è più semplice dimostrare il reato Se la carta di credito è nominativa, l’indebito utilizzo sussiste tutte le volte che la carta viene utilizzata da chi non è il titolare, salvo il consenso dell’avente diritto. non è lo stesso per le carte di credito al portatore. Invece, «più delicato – si legge nella sentenza numero 26613/2012 depositata il 9 luglio – è l’accertamento della responsabilità per l’indebito utilizzo in tutti i casi in cui la carta di credito sia al portatore, come nell’ipotesi delle carte ricaricabili “Viacard”, delle quali la titolarità si acquista con il possesso in buona fede». Visto che, nel caso di specie, la tessera adoperata faceva parte di uno stock di carte rubate, è determinante l’accertamento dell’eventuale buona fede dell’utilizzatore. Ma, a far optare per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato, ci pensa una precedente pronunzia di assoluzione dell’imputato dal reato di ricettazione della tessera Viacard.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 9 luglio 2012, numero 26613 Presidente Davigo – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 8/7/2011, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione distaccata di Fidenza, in data 5/11/2008, riconosciuta all'imputato l'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. penumero riduceva la pena inflitta a J.A. per il reato di utilizzo abusivo di carta di credito, rideterminandola in mesi 5 e gg. 10 di reclusione ed Euro 270,00 di multa, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 12 L. 197/91, parte prima, nonché vizio della motivazione in ordine alla comprovato utilizzo in buona fede della tessera Viacard da parte dell'imputato. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto non provato il possesso in buona fede della tessera Viacard, sebbene il prevenuto fosse stato prosciolto in istruttoria dal reato di ricettazione ed eccepisce che non è concepibile l'acquisto di una carta di credito di provenienza illecita che non costituisca reato, salvo l'ipotesi dell'impossessamento in totale ed assoluta buona fede. Di conseguenza, avendo l'agente conseguito il possesso in buona fede, non sussisterebbero i presupposti dell'indebito utilizzo della carta di credito per difetto dell'elemento soggettivo del reato, vale a dire della rappresentazione in testa all'agente di non essere titolare della carta medesima. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il reato di cui all'articolo 12 della L. 197/91 punisce il fatto di “chiunque, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento”. Nell'ipotesi in cui la carta di credito sia nominativa, è evidente che l'indebito utilizzo sussiste tutte le volte che la carta sia usata da chi non ne sia titolare salvo il consenso dell'avente diritto . Più delicato è l'accertamento della responsabilità per l'indebito utilizzo in tutti i casi in cui la carta di credito sia al portatore, come nell'ipotesi delle carte ricaricabili Viacard , delle quali la titolarità si acquista con il possesso in buona fede, ai sensi dell'articolo 1153 del codice civile. Nel caso di specie, la tessera adoperata dal prevenuto faceva parte di uno stock di carte prepagate di cui era stato denunziato il furto. Pertanto l'accertamento dell'eventuale buona fede dell'utilizzatore assume valore determinante per integrare l'elemento oggettivo uso da parte di non titolare e soggettivo del reato volontà di utilizzare la carta con la consapevolezza di non essendone titolare . Orbene a causa della pronunzia di assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione della tessera Viacard, non è possibile inferire che egli utilizzò la tessera con la consapevolezza di non esserne titolare, dato il regime di circolazione al portatore della carta. Nel caso di specie la Corte ha escluso che il prevenuto abbia fornito la prova di aver conseguito un legittimo titolo per il possesso del bene, senza tuttavia soffermarsi a valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo in testa all'agente. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, per difetto dell'elemento soggettivo in testa all'agente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.