Intimazione di pagamento: sull'annullamento decide il giudice tributario

La controversia diretta all'annullamento di un'intimazione di pagamento appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e ciò indipendentemente dalla natura dei vizi denunciati dal contribuente.

La controversia diretta all'annullamento di un'intimazione di pagamento appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e ciò indipendentemente dalla natura dei vizi denunciati dal contribuente. A ribadirlo sono le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, con la sentenza numero 1865 depositata lo scorso 27 gennaio.La fattispecie. A seguito della notifica di un'intimazione di pagamento da parte di Equitalia, una s.r.l. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Lecco, che però qualificava l'azione come opposizione agli atti esecutivi, declinando la propria giurisdizione perché la controversia rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie. La società ricorreva per cassazione, ma senza successo.Sottratte alla cognizione del giudice tributario le cause relative alla fase dell'esecuzione forzata. Infatti, la S.C. ribadisce che - secondo quanto disposto dall'articolo 2, D.Lgs. numero 546/1992 - sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario soltanto le controversie relative alla fase dell'esecuzione forzata conseguentemente, l'impugnazione degli atti prodromici cartella esattoriale, avviso di mora o intimazione di pagamento è devoluta alla cognizione delle Commissioni tributarie.Al giudice tributario l'annullamento dell'intimazione di pagamento. In conclusione, la controversia diretta all'annullamento di un'intimazione di pagamento appartiene alla giurisdizione del giudice tributario qualunque sia la natura dei vizi denunciati dal contribuente.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 11 - 27 gennaio 2011, numero 1865Presidente Vittoria - Relatore TirelliFatto e dirittorilevato che in data 8/3/2 00 6 la spa Rileno oggi Equitalia ha notificato alla srl Moritfin un'intimazione di pagamento di Euro 94.722,65 che la Montfin ha preposto opposizione davanti al Tribunale di Lecco che dopo aver qualificato l'azione come opposizione agli atti, esecutivi, quest'ultimo ha declinato la giurisdizione perché la causa rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie che la Montfin ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo alla Suprema Corte di voler cassare l'impugnata sentenza ed accogliere l'opposizione con vittoria di spese ed onorari che la spa Equitalia, nel frattempo subentrata alla Rileno, non ha svolto attività difensiva che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che la ricorrente non ha contestato la natura tributaria del debito di cui le ora stato intimato il pagamento, osserva il Collegio che con sentenza numero 8279/2008 queste Sezioni Unite hanno già stabilito che a norma dell'articolo 2 del D.lgs 31 dicembre 1992, numero 546, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 dicembre 2001, numero 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata , per cui ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex articolo 50 del DPR numero 602/1973 è devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie che tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che quella delle Commissioni Tributarie costituisce una giurisdizione di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all'atto impositivo C. Cass. 2007/7388 e 2009/17943 che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va dunque affermato che la controversia diretta all'annullamento di un'intimazione di pagamento ex articolo 50 del DPR numero 602/1973, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario qualunque sia la natura dei vizi denunciati dal contribuente che il ricorso va, dunque, rigettato e le parti rimesse davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, cui spetterà di valutale anche la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Montfin con riferimento alla idoneità della vigente normativa a permettere al contribuente che avesse ricevuto, come nel caso di specie, la notifica di un'intimazione di pagamento senza aver preventivamente ricevuto anche la notifica di alcuna cartella esattoriale, di poter oggettivamente conoscere sia l'autorità davanti la quale proporre un'eventuale impugnazione sia il termine utile entro cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.P.Q.M.La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, rigetta il ricorso e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.