Con la circolare numero 16 del 1° febbraio 2013, l’Inps ha confermato la vigenza delle deroghe ai requisiti assicurativi e contributivi previsti per il pensionamento di vecchiaia, stabilite dalla riforma Amato del 1992. Chi ha raggiunto 15 anni di contributi prima del 1992 e l’età necessaria solo in seguito, riceverà ugualmente la pensione. Infatti, a costoro non si applica la previsione delle riforma Fornero, che fissa a 20 anni il periodo minimo di contribuzione.
Così ha chiarito l’Inps, con la circolare numero 16 del 1° febbraio 2013, avente come oggetto l’articolo 2, comma 3, d. lgs. numero 503/1992, recante deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione. Categorie di lavoratori coinvolte. La deroghe furono previste rispetto al nuovo regime stabilito dal comma 1, articolo 2, legge numero 503/1992, che fissava a 20 anni il periodo minimo di contribuzione per poter accedere alla pensione di vecchiaia. Lo stesso Istituto previdenziale, con la circolare numero 65/1995, aveva precisato quali categorie di lavoratori potessero accedere alla pensione di vecchiaia, «in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori» - coloro che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente, cioè 15 anni - coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992, con decorrenza dell’autorizzazione entro il 26 dicembre 1992, senza necessità che abbiano effettuato versamenti anteriormente a tale data - i dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, essendo precari. L’adeguamento dell’età vale tutti. L’età cui fare riferimento per poter usufruire della pensione di vecchiaia, va adeguata ai nuovi parametri fissati dall’articolo 24, comma 6, d.l. numero 201/2012, ossia - 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti - 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome - 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi. Cambio di interpretazione. A seguito dell’emanazione della legge numero 214/2012, l’Inps, con le circolari numero 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012, aveva avallato l’interpretazione che i nuovi requisiti minimi di 20 anni di contributi valessero per tutti. Essendo pervenute istanze di chiarimento, l’Istituto ha dovuto far luce circa la vigenza della disciplina delle deroghe della riforma Amato. Con la circolare numero 16 del 1° febbraio 2013, l’Inps ha quindi precisato che coloro che raggiungeranno l’età prevista dalle norme generali ed in possesso del requisito minimo di 15 anni di contributi maturato entro il 1992, potranno usufruire della pensione di vecchiaia. Un’ulteriore risposta al disagio sociale. Il Ministero del Lavoro ha dato il proprio via libera a questo provvedimento. Ricorda infatti, con una nota del 30 gennaio 2013, che la questione riguarda decine di migliaia di lavoratori circa 65 mila , in particolare donne, «la cui vita lavorativa è stata caratterizzata da discontinuità ad esempio lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo , che hanno maturato diversi anni di contribuzione prima del dicembre 1992, per poi uscire dal mercato del lavoro con la prospettiva di poter fruire della pensione di vecchiaia una volta raggiunto il necessario requisito anagrafico».
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