Forte velocità e inosservanza della distanza di sicurezza integrano condotta colposa

La Corte di Cassazione non deve né può accertare se la sentenza meritoria propugni la migliore ricostruzione dei fatti, neppure deve condividere le giustificazioni e motivazioni che la supportino, bensì deve limitarsi solo a verificare se queste siano compatibili con il senso comune e con i limiti insiti in un apprezzamento di merito, ontologicamente opinabile.

La Suprema Corte, con la sentenza numero 4949/13 del 31 gennaio, si è espressa in materia di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dichiarando inammissibile il ricorso del condannato. Il caso. La Corte di Appello aveva riformato parzialmente - riducendo la pena in esito alla concessione delle attenuanti generiche – la sentenza del Giudice di primo grado, avente ritenuto la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli articolo 113 – 589 cpv. c.p In base alla ricostruzione dei fatti emersa dal dibattimento, il prevenuto, percorrendo la ‘statale’ alla guida di un trattore stradale con semirimorchio cisterna, a cagione della eccessiva velocità di marcia 116 km/h, a fronte di un limite generale di 90 km/h e di 70 km/h per gli autoarticolati e della inosservanza della distanza di sicurezza dal veicolo antistante, non riusciva ad arrestarsi e tamponava con violenza l’autovettura che lo precedeva Lancia Dedra , che, a sua volta, frenava bruscamente perché altro veicolo Lancia Y aveva inspiegabilmente rallentato - fino quasi a fermarsi del tutto, in violazione dell’articolo 154 C.d.S. – dopo aver visto che una Citroen C2 percorreva la rampa laterale di immissione nella superstrada. A seguito dell’impatto, la Dedra veniva trascinata per oltre 100 metri e poi schiacciata dall’imponente trattore, con immediata combustione e morte all’istante dei suoi due occupanti. Ad avviso dei Giudici del merito, l’evento mortale aveva trovato quale inevitabile concausa la condotta di guida evidentemente colposa dell’imputato, che non gli aveva consentito di azionare il sistema frenante, così come evidenziato dall’assenza di tracce sull’asfalto, né di porre in atto altra manovra diversiva utile ad evitare l’impatto. La difesa non ci sta. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando vizio motivazionale e violazione di legge. Con il primo motivo censura la motivazione della Corte di Appello, sostenendo che, a seguito di una incerta ricostruzione ed individuazione degli elementi fondanti la colpa velocità eccessiva e mancato rispetto della distanza di sicurezza , sarebbe stato più congruo ritenere l’impossibilità per l’agente di percepire con tempestività l’imprevedibile ed irrazionale rallentamento dell’autovettura Y, che è stata fattore disturbante della circolazione e che ha cagionato il verificarsi del grave sinistro mortale. Con il secondo si denuncia violazione di legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe confermato la condanna dell’imputato in assenza di prova certa circa la sussistenza del nesso eziologico tra le omissioni colpose e l’evento. Per la Cassazione il ricorso è inammissibile è manifestamente infondato e verte su questioni non vagliabili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, sulla base di costante giurisprudenza, confortata anche dalle Sezioni Unite, alla Corte di Cassazione non è attribuito il potere di rivalutare gli elementi fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato, giacché un apprezzamento del genere è riservato al solo giudicante di merito non può fondare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – seppur maggiormente accreditata in linea difensiva – valutazione delle risultanze probatorie. La ricostruzione dell’incidente deve esser fatta dal giudice di merito. È poi stato affermato, proprio in materia di circolazione stradale, il principio secondo cui la ricostruzione della dinamica in un sinistro - con riferimento alla valutazione delle condotte di tutti i soggetti coinvolti, dei rispettivi profili di responsabilità ed all’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti di fatto che sfuggono al sindacato di legittimità se adeguatamente motivati. La stessa Corte, inoltre, in linea con ciò che aveva già fatto proprio in precedenza, ha statuito come la Cassazione non possa stabilire se il Giudice di merito abbia optato per la migliore tra le ricostruzioni possibili dei fatti, né debba condividerne le motivazioni, dovendosi all’opposto limitare a vagliare la tenuta della giustificazione di fronte al senso comune e, comunque, tenendo conto dell’opinabilità dell’apprezzamento. La sentenza impugnata non lascia spazio per censure di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale è coerente ed ampliamente argomentato l’aspetto dell’eccessiva velocità tenuta dall’imputato - supportato anche da una consulenza tecnica avente evidenziato l’assenza di segni di frenata e dall’ampio trascinamento subito dall’autovettura delle vittime -, così come lo è quello inerente alla inosservanza della distanza di sicurezza. Velocità e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Velocità eccessiva e non rispetto delle distanze precauzionali integrano una condotta di guida gravemente colposa, integrante antecedente causale dell’evento mortale ciò anche alla luce della circostanza che il conducente di altra autovettura Dedra, sulla quale viaggiavano le povere vittime , che procedeva a marcia limitata e nel rispetto delle distanze di sicurezza, era riuscito a frenare, nonostante fosse stato anch’esso colto di sprovvista dalla fermata improvvisa della Y. Quindi, correttamente, i Giudici di merito hanno reputato che vi sia stata una concreta prevedibilità ed evitabilità del tamponamento, a patto che fossero rispettate le norme di prudenza inerenti all’attività di guida. In ordine al secondo motivo di gravame, la Suprema Corte ritiene che la sentenza di secondo grado sia completa e puntuale nel dare atto dell’iter argomentativo seguito, in ossequio alla normativa in tema di nesso di causalità, applicabile sia al reato commissivo che a quello omissivo improprio infatti, sulla scorta delle risultanze istruttorie, è stato affermato che i comportamenti commissivi e quelli omissivi tenuti dall’imputato hanno – al di là di ogni ragionevole dubbio - integrato pacificamente delle condizioni dell’evento. Per queste ragioni, il ricorso proposto viene ritenuto inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 giugno 2012 – 31 gennaio 2013, numero 4949 Presidente Brusco – Relatore Casella Ritenuto in fatto Con sentenza in data 15 aprile 2010, la Corte d'appello di Firenze parzialmente riformava - procedendo a ridurre il trattamento sanzionatorio previa concessione delle attenuanti generiche - la sentenza emessa il 13 novembre 2008 dal Tribunale di Pisa - sezione staccata di Pontedera nei confronti di F.S. , confermando l'affermazione di colpevolezza di costui in ordine al delitto di cui agli articolo 113,589, cpv. cod. penumero , commesso in OMISSIS , in danno di P.F. e di R.A. . Era rimasto pacificamente acclarato in punto di fatto, in conformità a quanto riportato nel capo d'accusa, che l'imputato,mentre percorreva, alla guida di un trattore stradale DAF 430 tg. OMISSIS con semirimorchio cisterna tg. ,la superstrada OMISSIS , in direzione di , non riuscendo ad arrestare la marcia in ragione della velocità eccessiva pari a 116 km/orari, in presenza del limite di 90 km/orari imposto sul tratto stradale e di quello di 70 km/orari stabilito per l'autoarticolato e del mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva Lancia Dedra tg. condotta da P.F. sulla quale era trasportata R.A. , tamponò violentemente quest'ultima vettura a sua volta costretta ad una repentina frenata a cagione della condotta di guida di RA.Anumero , conducente dell'autovettura Lancia Y tg. che, procedendo sulla stessa corsia,una volta raggiunto il primo svincolo di OMISSIS , ebbe inspiegabilmente a rallentare la propria marcia fin quasi a fermarsi,in violazione dell'articolo 154 cod. strada,dopo aver veduto l'autovettura Citroen C 2 tg. , guidata da C.R. percorrere la rampa laterale di immissione nella superstrada. Nell'impatto, la Lancia Dedra fu trascinata per 108 metri e schiacciata dal pesante veicolo commerciale, incendiandosi. I due occupanti decedettero all'istante. L'evento, secondo le conformi statuizioni di entrambi i giudici di merito, aveva trovato ineludibile concausa nella riferita condotta di guida gravemente colposa dell'imputato che non fu in condizione di azionare i freni come dimostrato dall'assenza di tracce di frenata sull'asfalto né di porre in atto alcuna manovra diversiva volta ad evitare l'impatto. Propone ricorso per cassazione l'imputato F.S. , per tramite del difensore, articolando due distinte censure. Con il primo motivo, lamenta vizi motivazionali, sostenendo che, a motivo della incertezza oggettiva nella ricostruzione e nella individuazione degli elementi integranti i contestati profili di colpa ovverosia la velocità eccessiva e l'inadeguata distanza di sicurezza, avrebbe dovuto ritenersi impossibile per l'imputato percepire tempestivamente l'evento - invero imprevedibile - costituito dall'improvviso ed inspiegabile rallentamento dell'autovettura condotta da Ra.Anumero , causa della grave turbativa della circolazione di guisa da risultare comunque inevitabile il tamponamento della Lancia Dedra su cui viaggiavano le vittime, anche ove l'autoarticolato avesse proceduto alla velocità ritenuta congrua di 70 km/orari. Con la seconda censura denunzia il difensore vizio di violazione di legge, per avere la Corte distrettuale ritenuto di confermare la condanna dell'imputato in difetto di prova certa della ricorrenza del nesso eziologico tra le omissioni colpose a lui contestate e l'evento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, giova premettere che, come affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite cfr. Sez. Unumero , numero 6402/97, imp. Dessimone ed altri, rv. 207944 Sez. Unumero , rie. Spina, 24/11/1999, rv. 214793 , esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, si è altresì sostenuto il principio di diritto - più volte ribadito - secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia in ordine alla valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti nell'accertamento delle relative responsabilità ed alla determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione in tal senso, tra le tante, Sez. 4, numero 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960 . Deve ancora osservarsi che, come statuito da questa stessa Sezione 4 con la sentenza numero 11522 del 2004,quale espressione di un pregresso orientamento giurisprudenziale in seguito consolidatosi nel tempo cfr. Sez. 5 numero 18092 del 2006 Sez. 6 numero 26149 del 2009 , in sede di controllo della motivazione, “la Corte di Cassazione non deve né può stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento . Pertanto, in esito al controllo, in tali termini eseguito, dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata in punto responsabilità , va esclusa ogni censura di illogicità o di contraddittorietà o di carenza motivazionale. Ne consegue che, solo a condizione di una ovviamente non consentita rivisitazione complessiva di tutto il materiale probatorio, potrebbe farsi luogo all'accoglimento delle sopra riferite doglianze dall'imputato riferite all'apprezzamento della Corte d'appello in ordine sia alla quantificazione della velocità dell'autoarticolato al momento dell'impatto con l'autovettura che immediatamente lo precedeva sia alla mancata osservanza di una congrua e prudenziale distanza di sicurezza tale da consentire al pesante mezzo commerciale di arrestarsi senza cagionare danni agli altri veicoli in transito sulla superstrada, attesa la rilevante massa dello stesso, incidente evidentemente sulla velocità inerziale. Ora nel percorso argomentativo della sentenza impugnata non è dato cogliere contraddizione o deficienza alcuna. La Corte distrettuale, con rilievi logicamente ineccepibili, plausibili ed aderenti al compendio probatorio di riferimento ha condiviso le conclusioni circa la quantificazione della velocità in 116 km/orari cui era pervenuto il consulente del P.M. assunto non smentito da diverse ed altrettanto plausibili emergenze e logicamente compatibile con la rilevante lunghezza del trascinamento - per 108 metri - della vettura tamponata, rispetto al punto di impatto. Trattasi di velocità incontestabilmente eccessiva e non prudenziale, comunque superiore ai suddetti limiti, pacificamente connotante una condotta di guida gravemente colposa ed integrante un ineludibile antecedente causale dell'evento. Con motivazione egualmente ineccepibile la Corte d'appello ha dato conto degli apprezzamenti riferiti all'altro fattore concausale colposo insito nella condotta di guida del prevenuto che, quale guidatore di un veicolo di difficile manovra e di grande lesività , omise di osservare una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che lo precedeva,tenuto conto - ovviamente - della velocità dell'autoarticolato, tant'è vero che il F. non riuscì in precedenza ad attuare una frenata così energica da lasciare tracce di frenata , mentre invece la Lancia Dedra sulla quale viaggiavano le vittime , pur in presenza della repentina ed improvvisa frenata dell'autovettura Lancia Y condotta da Ra.Anumero , che la precedeva riuscì ad arrestarsi senza tamponarla. Ciò fu evidentemente possibile perché il suo conducente P.F. , poi deceduto , a differenza dell'imputato, non procedeva, in quel momento, a velocità eccessiva ed inadeguata in rapporto alle condizioni del traffico e - soprattutto - perché manteneva la prescritta distanza di sicurezza. Dalla suddetta condotta di guida attuata dalla vittima in identica condizione fattuale come peraltro congruamente argomentato dalla Corte distrettuale si trae l'ovvio convincimento della prevedibilità ed evitabilità in concreto del tamponamento ad onta delle infondate obiezioni del ricorrente a condizione che si procedesse con prudenza e con la dovuta attenzione alle condizioni di traffico, maxime all'atto di approssimarsi al punto di confluenza nella superstrada dei veicoli provenienti dallo svincolo di OMISSIS , notoriamente fonte di potenziale turbativa al normale flusso della circolazione sull'arteria principale. Ora, è innegabile - e rientra nella comune esperienza - che la confluenza da destra di veicoli nella superstrada al pari che nell'autostrada causa rallentamenti alla marcia di quelli sulla stessa già in transito - soprattutto in condizioni di traffico intenso - costringendo a cambi di corsia per agevolare le immissioni laterali che sovente vengono effettuate senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza , neppure potendo escludersi l'eventualità di repentine frenate per evitare collisioni. Pacifica appare quindi la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e, conseguentemente, la sussistenza della responsabilità colposa ascritta all'imputato. Osserva il Collegio,in relazione al secondo motivo peraltro non immune da profili di genericità ed astratta apoditticità ,che con la richiamata motivazione della sentenza, la Corte d'appello ha dato atto del corretto iter argomentativo seguito in osservanza alle disposizioni in tema di nesso di causalità applicabili sia ai reati commissivi che omissivi impropri, laddove ha chiaramente evidenziato, in coerenza con le risultanze, che al di là di ogni ragionevole dubbio i comportamenti colposamente commissivi che omissivi risalenti all'imputato hanno integrato pacificamente altrettante imprescindibili condizioni dell'evento. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, degli stessi cfr. Corte Costituzionale sent. numero 186 del 7-13 giugno 2000 al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00, a carico di ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.