Azzerato ogni addebito nei confronti di una famiglia, che originariamente era stata condannata in Tribunale. Nessuna possibilità, secondo i giudici, provocare imbrattamenti e molestie. Annullata anche l’accusa per gli schiamazzi lamentati dagli abitanti dell’abitazione sottostante sarebbe stato indispensabile un disagio diffuso all’interno del condominio.
Briciole e polvere che cadono, sistematicamente, mattina e sera, dal balcone dell’appartamento del piano di sopra, ossia scene di vita quotidiana all’italiana. Evidente il fastidio subito, ma non basta assolutamente per arrivare a considerare il fatto, seppur ripetuto, come una molestia, e quindi rilevante a livello penale Cassazione, sentenza numero 27625, Prima sezione Penale, depositata oggi . Guerra condominiale. Scenario, tipico della Penisola, è un condominio, dove lo scontro tra due famiglie arriva in un’aula di giustizia due i problemi, ossia i rumori e le briciole che arrivano dall’appartamento del piano superiore, e che irritano non poco le persone che vivono nell’appartamento del piano sottostante. Ebbene, in Tribunale la famiglia che lamenta il disagio vede riconosciute le proprie ragioni assolutamente non sopportabili gli «schiamazzi», prodotti «anche in tarda serata», che arrivano dall’appartamento del piano superiore ritenuto «pericoloso», perché potenzialmente capace di «imbrattare e molestare», lo «spolvero di tappeti e tovaglie» effettuato dalla famiglia dell’appartamento finito nel mirino. Solo cattive abitudini Davvero così gravi gli episodi denunciati? Questa la domanda che il legale della famiglia sotto accusa pone col ricorso proposto in Cassazione, domanda rivolta ai giudici e accompagnata da alcuni rilevanti elementi. Su tutto, il fatto che le altre persone del condominio «hanno escluso di aver mai ricevuto molestia» dagli schiamazzi contestati, e, a corredo, anche la considerazione che «non è stata raggiunta la prova che i rumori siano stati tali da superare oggettivamente la soglia della normale tollerabilità». Allo stesso tempo, poi, il legale richiama anche la testimonianza delle persone che vivono nell’appartamento sottostante alle abitazioni delle due famiglie ‘in guerra’, e che hanno dichiarato di «non aver mai trovato sporcizia sul balcone» e di «non aver mai visto sbattere tappeti o tovaglie». A dirimere la questione provvedono in maniera definitiva i giudici di Cassazione, i quali, rispondendo alla domanda posta dal legale, negano, innanzitutto, il «reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone» – richiamandosi alla giurisprudenza – alla luce del fatto che gli schiamazzi contestati abbiano arrecato fastidio a una sola famiglia in tutto il condominio. E, seguendo questa falsariga, i giudici chiariscono anche che «lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia» non può integrare una «condotta penalmente rilevante», soprattutto perché è lapalissiana «l’impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone». Certo, si potrebbe parlare di pessime abitudini, ma queste non possono aver peso in ambito penale consequenziale, quindi, la decisione dei giudici di azzerare la pronuncia del Tribunale, e chiudere la questione cancellando ogni accusa.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 maggio – 11 luglio 2012, numero 27625 Presidente Bardovagni – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto Il Tribunale di Genova in composizione monocratica ha condannato R.M. e I.M. per il reato di disturbo alle occupazioni delle persone, per avere in concorso tra loro arrecato disturbo ad E.C. mediante schiamazzi anche in tarda serata prodotti nel loro appartamento posto nello stesso stabile di quello della persona offesa e R.M. anche del reato di getto pericoloso di cose, per avere più volte gettato o versato cose atte ad imbrattare e molestare nel sottostante terrazzo della persona offesa, effettuando lo spolvero di tappeti e tovaglie. Il materiale probatorio utilizzato per la condanna è costituito dalle testimonianze della persona offesa, che ha riferito di rumori provenienti dall’appartamento dei due imputati, e di aver più volte ricevuto il versamento di briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del suo appartamento dalle dichiarazioni della moglie della persona offesa, che ha dato riscontro alle proposizioni d’accusa della prima, e dalle dichiarazioni di due conoscenti della persona offesa, che hanno riferito di aver avvertito, in occasioni in cui erano nell’abitazione della stessa, rumori provenienti dall’appartamento sovrastante. Altre dichiarazioni testimoniali, rese dall’amministratore del condominio e da altri condomini, hanno escluso che detti rumori fossero avvertiti anche da altri, occupanti gli altri appartamenti dello stabile. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.M., articolando i seguenti motivi. - Violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza del reato di disturbo alle occupazioni delle persone. Nessun testimone ha riferito sulla capacità offensiva e diffusiva dei rumori, sulla loro natura. I condomini del medesimo edificio hanno escluso di aver mai ricevuto molestia dal comportamento della ricorrente e non è stata raggiunta la prova che i rumori siano stati tali da superare oggettivamente la soglia della normale tollerabilità. - Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di getto pericoloso di cose. Le testimonianze degli abitanti dell’appartamento sottostante a quelli della ricorrente e della parte civile dimostrano l’insussistenza del reato. Costoro hanno dichiarato di non aver mai trovato sporcizia sul balcone dei propri appartamenti e di non aver mai visto la ricorrente nell’atto di sbattere tappeti o tovaglie. Ha proposto ricorso anche I.M., articolando il seguente motivo. - Violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza del reato di disturbo alle occupazioni delle persone. Nessun testimone ha riferito sulla capacità offensiva e diffusiva dei rumori, sulla loro natura. I condomini del medesimo edificio hanno escluso di aver mai ricevuto molestia dal comportamento del ricorrente e non è stata raggiunta la prova che i rumori siano stati tali da superare oggettivamente la soglia della normale tollerabilità. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati e pertanto la sentenza impugnata merita di essere annullata senza rinvio. Il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone non sussiste se le condotte poste in essere non hanno un’idoneità offensiva tale da mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone. Con specifico riferimento ai fatti commessi in ambito condominiale, Sez. 1, numero 1406 del 12/12/1997, dep. 05/02/1998, Costantini, Rv. 209694, ha chiarito che “in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l’interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l’evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché in fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile”. Alla luce di questo principio di diritto occorre considerare che la sentenza impugnata non ha dato atto di elementi probatori che dimostrino l’esistenza di rumori tali da arrecare disturbo anche ad altre persone, oltre i coniugi C. Per quanto poi attiene al reato di cui all’articolo 674 c.p., ascritto soltanto a R.M., il fatto non sussiste, perché lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l’impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice. Essa, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.