Tra le novità più incisive introdotte dalla c.d. Riforma Fornero vi sono senza dubbio le modifiche apportate all’articolo 2549 c.c., a mente delle quali i contratti di associazione in partecipazione potranno essere sottoscritti solo con tre lavoratori/associati - indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa associante – e, di fatto, solo rispetto a prestazioni di elevata complessità tecnica. Novità che appare tesa ad eliminare tale forma contrattuale, più che ad impedirne un utilizzo fraudolento.
Le novità massimo tre associati necessariamente in possesso di «competenze teoriche di grado elevato» . A far data dal 18 luglio 2012 il numero degli associati in partecipazione «impegnati in una medesima attività» non potrà essere superiore a tre. Costituiranno eccezione a questa regola i contratti sottoscritti con «il coniuge, con i parenti entro il terzo grado e con gli affini entro il secondo», al pari dei contratti - in corso alla data di entrata in vigore della Riforma – certificati ai sensi del D.Lgs. numero 276/2003 che «sono fatti salvi fino alla loro cessazione» . Inoltre, per evitare che i tre rapporti de quo si considerino subordinati fino a prova contraria, le attività oggetto del contratto dovranno necessariamente essere «connotat e da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi» oppure da «capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze [ ]» e pattuite con soggetti «titolar i di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore ad» Euro 18.662,50. Rimangono infine in vigore gli obblighi dell’associante di garantire «un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare» e di consegnare a quest’ultimo il «rendiconto previsto dall’articolo 2552 c.c.» cfr. articolo 1, comma 26 e ss.gg., Riforma . Il paradosso l’autonomo diventa subordinato ed il subordinato potrebbe diventare autonomo . La volontà del Legislatore di eliminare il contratto di associazione in partecipazione dal panorama giuslavoristico è resa evidente dall’impianto sanzionatorio che accompagna la novella. Ed infatti, nell’ipotesi in cui l’associante dovesse associare «in partecipazione» un numero di lavoratori superiore a 3 per lo svolgimento «della medesima attività», tutti tali rapporti e dunque non solo quelli eccedenti il limite di legge dovranno essere considerati – in virtù di una presunzione assoluta già vista nel contratto a progetto - rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con l’inedito effetto che una singola posizione potrà avere un impatto travolgente anche nei confronti di lavoratori genuinamente autonomi, titolari di rapporti provvisti di tutti gli elementi richiesti dall’articolo 2549 c.c. Sulla base di un dato letterale certo non encomiabile, peraltro, verrebbero convertiti «tutti» i rapporti, ivi compresi quelli con il coniuge o con il proprio figlio. Sempre grave, ma decisamente meno onerosa, è la conseguenza per quei rapporti formalmente di associazione in partecipazione che difettino dei tratti tipici di tale istituto. La Riforma infatti dispone che, qualora non vi sia stata una effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o non gli sia stato consegnato il rendiconto, operi una presunzione relativa di subordinazione del rapporto, salva la possibilità per l’associante di dimostrarne la natura genuinamente autonoma. Previsione che sembra scarsamente incisiva, se si considera che la giurisprudenza formatasi in questi anni individuava principalmente in questi due elementi i criteri discretivi tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato da ultimo si veda Cass. numero 2496/2012 . Analoga presunzione è inoltre prevista per i contratti per la cui esecuzione non siano necessarie le suesposte competenze teoriche o pratiche di elevato profilo, o stipulati con soggetti ritenuti dal Legislatore economicamente deboli. Primi dubbi interpretativi . Rileviamo inoltre come un così grave impianto sanzionatorio si collochi in un contesto normativo di assai difficile interpretazione. Il riferimento va in particolare al requisito fondamentale introdotto dalla Riforma, ossia la nozione di «medesima attività», la cui effettiva portata genera numerosi dubbi in quanto nozione ontologicamente estranea dal contratto di associazione in partecipazione, che ha storicamente riguardo solo all’«impresa» o ad uno o più «affari». Nozione che, se sottoposta al vaglio giudiziale, potrebbe dunque includere tutto ed il contrario di tutto, con ciò mettendo verosimilmente in discussione lo stesso perimetro di applicazione del nuovo articolo 2549 c.c Primi profili di incostituzionalità . Il descritto impianto normativo, per quanto a parere di chi scrive ben lontano dal potersi definire equo, nell’attuale contesto giurisprudenziale sembra tuttavia conforme alla Costituzione. Diversa è la conclusione per quanto riguarda la sua entrata in vigore. Dal 18 luglio 2012, infatti, i contratti di associazione in partecipazione se in numero superiore a 3 «per lo svolgimento della medesima attività» si convertiranno ipso iure in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l’effetto, si assisterà ineludibilmente i ad una novazione dei rapporti attualmente in essere o, come più probabile, ii ad una recesso degli associanti «giustificato» dall’entrata in vigore della nuova disciplina. Effetto che, a parere di chi scrive, si palesa manifestamente irragionevole in una legge tesa a «contribuire alla creazione di occupazione» cfr . articolo 1, comma 1, Riforma . Al riguardo segnaliamo come, in fattispecie analoga a quella che ci occupa, la Corte Costituzionale abbia recentemente affermato che «si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 86, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 2003, numero 276, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost. e per contraddittorietà della norma con la sua ratio . Il primo periodo dell'articolo 86, comma 1, D.Lgs. numero 276/2003, stabilisce, infatti, l'anticipata cessazione dell'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative già instaurate alla data della sua entrata in vigore. Ma una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata «ad aumentare [ ] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» [ ] non può ragionevolmente determinare l'effetto esattamente contrario perdita del lavoro a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile» Corte Cost. numero 399/2008 . Appare dunque verosimile che, qualora venga sollevata una specifica questione di legittimità costituzionale, i contratti di associazione in partecipazione attualmente in corso quand’anche non certificati dovranno essere ritenuti validi ed efficaci fino alla loro naturale cessazione.