Prima casa, IVA al 4% per le migliorie extracapitolato

IVA light per i lavori edilizi di miglioramento sulla prima casa, anche se realizzati fuori dal capitolato.

Per una casa più bella e più funzionale, purchè non di lusso. Con la risoluzione numero 22/E diffusa il 22 febbraio scorso, l'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di applicare l'Iva al 4% alle migliorie extracapitolato commissionate a una ditta appaltatrice da un contribuente in possesso dei requisiti prima casa, a condizione però che l'immobile rimanga un'abitazione non di lusso anche dopo l'esecuzione dei lavori.Via libera all'IVA agevolata per le migliorie extracapitolato. In particolare, secondo le Entrate, i lavori di miglioramento svolti dall'appaltatore su richiesta del singolo socio della coop edilizia non sono classificabili come interventi di ristrutturazione edilizia, posto che l'alloggio non è ancora completamente realizzato. Tali prestazioni rientrano nel processo di costruzione del fabbricato e consistono nell'inserimento di materiali particolari o nell'uso di accorgimenti costruttivi destinati a rendere la prima casa più funzionale. Di conseguenza, è possibile applicare ai lavori extracapitolato l'Iva agevolata, di norma riservata ai fabbricati costruiti ex novo.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 22 febbraio 2011, numero 22/EInterpello ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, numero 212 - IVA - numero 39 della Tabella A, Parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, numero 633Con l'istanza di interpello in esame, concernente l'esatta applicazione del DPR 26 ottobre 1972, numero 633, è stato posto il seguenteQuesitoTizio è socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che realizza alloggi abitativi non di lusso nel Comune di concedendo in appalto a terzi i relativi lavori.L'istante rappresenta di aver commissionato, in corso d'opera, alla medesima ditta appaltatrice interventi edili aggiuntivi consistenti in migliorie sul proprio immobile a destinazione abitativa prima casa .In particolare, l'esecuzione e il pagamento di tutte le opere extracapitolato sono stati gestiti e concordati dall'istante direttamente con l'impresa costruttrice.Ciò premesso, chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota applicabile ai corrispettivi dei lavori in questione allo stesso direttamente fatturati dalla ditta costruttrice.Soluzione interpretativa prospettata dall'istanteL'istante ritiene che i corrispettivi relativi ai lavori sopra menzionati scontino l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento ai sensi del numero 39 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR numero 633 del 1972.Parere della DirezioneIl numero 39 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, numero 633, prevede che l'aliquota IVA del 4 per cento è applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21 , nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis .La disposizione in esame richiama, tra l'altro, il punto 21 della citata Tabella A, parte seconda, che a sua volta rimanda alla nota II bis, dell' articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. numero 131/1986, contenente le condizioni per le quali è possibile fruire delle agevolazioni prima casa.In buona sostanza, il regime agevolato spetta nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso. Committenti dei lavori possono essere rispettivamente imprese costruttrici per la rivendita, cooperative edilizie e loro consorzi nonché persone fisiche in possesso dei requisiti prima casa .Nel caso di specie, i lavori di costruzione sono stati commissionati a terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, mentre i lavori di miglioramento sono stati commissionati da un soggetto in possesso dei requisiti prima casa.Per quanto concerne le prestazioni rese dall'appaltatore nei confronti della cooperativa, aventi ad oggetto la costruzione dell'immobile, è pacifica l'applicabilità del richiamato numero 39 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR numero 633 del 1972.Per quanto concerne le diverse prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative agli interventi di miglioria extracapitolato , occorre tenere presente che le stesse non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, atteso che l'alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato.Si tratta piuttosto di prestazioni che, pur rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell'immobile, ed hanno ad oggetto l'inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell'alloggio.Per tale motivo, considerato che il socio che richiede le migliorie è in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa, si ritiene che alle relative prestazioni torni applicabile l'aliquota del 4 per cento, ai sensi del richiamato numero 39 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR numero 633 del 1972.Tale conclusione è supportata, tra l'altro, dalla circolare numero 219/E del 30 novembre 2000, che ha riconosciuto la spettanza dell'aliquota IVA del 4 per cento in relazione ai lavori di ampliamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione, nell'ipotesi in cui il committente sia una persona fisica in possesso dei requisiti prima casa .La circolare ha ritenuto coerente con la ratio delle disposizioni in discorso la finalità di agevolare interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzo della prima casa.Tale idoneità ricorre senz'altro in relazione alle migliorie costruttive oggetto del presente interpello, che non concretizzano, ovviamente, un ampliamento.Naturalmente l'aliquota del 4 per cento è applicabile ai lavori extracapitolato oggetto del quesito solo alla condizione - prevista pure dalla richiamata circolare numero 219/E del 2000 - che l'abitazione conservi, anche dopo l'esecuzione dei lavori in questione, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969.In conclusione, la scrivente ritiene che, ove gli interventi realizzati fuori capitolato siano svolti entro i predetti limiti e sempre che il contribuente abbia reso le prescritte dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti prima casa, i relativi corrispettivi debbano essere fatturati dalla ditta appaltatrice con l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento.Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.