Rifiuto della scheda e astensione completa dal voto: volere è potere

Negli ultimi tempi sono state inviate delle richieste al Ministero dell’Interno per avere dei chiarimenti sulla possibilità per l’elettore di astenersi dal voto, con il possibile rifiuto della scheda elettorale ed eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensioni o proteste di vario contenuto. La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha cercato così di chiarire ogni dubbio con la circolare numero 19/2013.

La Direzione Centrale, con la circolare numero 19, precisa, prima di tutto, che le norme vigenti si limitano a disciplinare la procedura di voto, nonché i casi di nullità delle schede artt. da 57 a 63 d.p.r. numero 361/1957 . L’elettore si fa registrare ma non vota in cabina elettorale? Scheda nulla. La Direzione spiega che l’art.62 prevede «l’ipotesi in cui l’elettore non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda». Questo accade quando «l’elettore registrato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda e poi l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina». Ma che cosa succede in questo caso? L’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda, che dovrà essere dichiarata nulla, sarà inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi. Il problema è se l’elettore rifiuta di ricevere la scheda. Questa fattispecie, infatti, non trova una specifica disciplina normativa, tuttavia – precisa il Ministero - «non può certamente ritenersi vietato». L’elettore può chiedere, infatti, al presidente del seggio elettorale di voler votare solo per alcune e non per tutte le consultazioni in corso o, ancora, può dichiarare di voler rifiutare tutte le schede. Astensione completa dal voto. Nello specifico, i chiarimenti richiesti alla Direzione del Ministero dell’Interno riguardano i casi in cui l’elettore voglia astenersi completamente dal voto, rifiutando tutte le schede e chiedendo la verbalizzazione della propria astensione dal voto stesso. In tali casi, il presidente del seggio – «al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni» - dovrà verbalizzare la protesta dell’elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la stessa verbalizzazione sia fatta «in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio». E il conteggio del numero degli elettori come funziona? Il Ministero rammenta, infine, che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale.

Circ_19_2013_MinInt