E neppure deprezzato per aver criticato per iscritto il proprio superiore.
Lo ha chiarito il Giudice del lavoro di Venezia con la sentenza numero 996 del 2 febbraio 2013. Il caso. Tre operatori di polizia municipale sono stati giudicati in maniera poco soddisfacente dal proprio dirigente e per questo hanno proposto ricorso al tribunale che ha accolto le doglianze dei vigili. Innanzitutto il giudice ha affermato la propria competenza a giudicare sulla legittimità delle schede di valutazione individuale degli operatori «in riferimento a parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede». Al datore di lavoro spetta motivare le pagelle così da consentire il controllo delle scelte operate. Decisamente censurabile per il giudice innanzitutto la mancata attivazione degli incontri intermedi previsti dagli accordi collettivi per permettere ai dipendenti di correggere eventuali difetti del loro operato professionale. A parere del giudice poi la capacità relazionale di un agente non può essere deprezzata perché lo stesso operatore ha criticato per iscritto il proprio comandante. Naturalmente purché il diritto di critica non «trasmodi in incontinenze formali», prosegue la sentenza. La produttività non può essere collegata al numero delle sanzioni accertate. Circa il collegamento della qualità della prestazione lavorativa del vigile urbano al numero delle multe accertate il tribunale è molto severo. In buona sostanza la produttività di un agente non può essere collegata al numero delle sanzioni accertate. Anche per questo motivo le schede di valutazione dei tre operatori devono essere annullate, conclude la sentenza, con obbligo del comune di procedere ad una nuova redazione delle stesse in conformità ai principi di correttezza e buona fede.
Tribunale di Venezia, sez. Lavoro, sentenza 17 ottobre 2012 – 2 febbraio 2013, numero 996 Dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara In fatto e in diritto letto il ricorso depositato in data 14/11/2012 con il quale la ricorrente R.M., chiede nel merito 1. Accertata e dichiarata l'illegittimità della valutazione dirigenziale sotto il profilo della violazione dei principi di correttezza e di buona fede cui deve informarsi il comportamento datoriale, attesa l'assenza di motivazione relativamente al giudizio conclusivo reso dal dirigente nell'ambito delle citate schede di valutazione, l'incongruenza di tale giudizio a fronte degli ottimi risultati raggiunti dal Comando nell'anno 2010, nonché immotivatezza di tale giudizio rispetto all'anno precedente 2. per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, dichiarare l'obbligo del resistente di non discostarsi da valori espressi nelle schede di valutazione dell'anno precedente in assenza di idonea e congrua valutazione 3. Conseguentemente liquidare la quota di produttività anno 2010 senza discostarsi dai valori riscontrati nell'anno 2009 4. Spese diritti ed onorari, comprese IVA e CPA, spese generali pari al 12,5% ex articolo 15 TP, rimborso forfettario ed eventuali anticipazioni al C.t.u. e al C.t.p. giuste note, tassa di registrazione di sentenza interamente rifusi letta la memoria depositata in data 24/2/2012 causa numero 2617/11 RG con la quale il Comune di E., contestando quanto dedotto dalla ricorrente Rossi, chiede nel merito disattesa ogni diversa e contraria istanza, rigettarsi tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto con vittoria di spese, diritti e onorari letto il ricorso depositato in data 14/11/2011 con il quale F.M.R., come sopra in epigrafe indicata, chiede nel merito 1. Accertato e dichiarato l'illegittimità della valutazione dirigenziale sotto il profilo della violazione dei principi di correttezza e di buona fede cui deve informarsi il comportamento datoriale, attesa l'assenza di motivazione relativamente al giudizio conclusivo preso da dirigente nell'ambito delle citate schede di valutazione, l'incongruenza di tale giudizio a fronte degli ottimi risultati raggiunti dal comando dell'anno 2010, nonché immotivatezza di tale giudizio rispetto all'anno precedente 2. Per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, dichiarare l'obbligo della resistente di non discostarsi da valori espressi nelle schede di valutazione dell'anno precedente in assenza di idonea e congrua motivazione 3. Conseguentemente liquidare la quota di produttività anno 2010 senza discostarsi dai valori riscontrati nell'anno 2009 4. Spese diritti ed onorari, compresi Iva e epa, spese generali pari al 12,5% ex articolo 15 T.P., rimborso forfettario ed eventuali anticipazioni al c.t.u. ed al c.t.p. Giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi letta la memoria depositata in data 24/2/2012 con la quale il Comune di E., contestando quanto dedotto dalla ricorrente, chiede nel merito disattesa ogni diversa è contraria istanza, rigettarsi tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese diritti e onorari letto ricorso depositato in data 14/11/2011 con il quale il ricorrente G.M., come sopra in epigrafe indicato, chiede nel merito 1. Accertato e dichiarato l'illegittimità della valutazione dirigenziale sotto il profilo della violazione dei principi di correttezza e di buona fede cui deve informarsi il comportamento datoriale, attesa l'assenza di motivazione relativamente al giudizio conclusivo reso dal dirigente nell'ambito delle citate schede di valutazione, l'incongruenza di tale giudizio di fronte degli ottimi risultati raggiunti dal comando nell'anno 2010, nonché immotivatezza di tale giudizio rispetto all'anno precedente 2. per l'effetto di annullare il provvedimento impugnato, dichiarare l'obbligo della resistente di non discostarsi da valori espressi nelle schede di valutazione dell'anno precedente in assenza di idonea e congrua motivazione 3. conseguentemente liquidare la quota di produttività anno 2010 senza discostarsi dai valori riscontrati nell'anno 2009 4. spese diritti ed onorari, comprese Iva e epa, spese generali pari al 12,5% ex art, 15 TP, rimborso forfettario ed eventuali anticipazioni al C.t.u. , ed al c.t.p., giuste note, tassa di registrazioni di sentenza interamente rifusi letta la memoria depositata in data 24/2/2012 con la quale il Comune di E., contestando quanto dedotto dal ricorrente, chiede nel merito disattesa ogni diversa e contraria istanza, rigettarsi tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese diritti e onorari visti i propri provvedimenti in data 7/3/2012 con i quali è stata disposta la riunione dei tre procedimenti letti i documenti allegati ai rispettivi atti introduttivi e la propria ordinanza del 17/3/2012 lette le note conclusive depositate dai ricorrenti e dalla convenuta sentiti i procuratori delle parti all'udienza di discussione del 17/10/2012, la causa in detta udienza viene decisa come da dispositivo di seguito riportato, e indicazione del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione stante la complessità della stessa I ricorsi sono parzialmente fondati Premesso che oggetto della presente controversia è data dalla impugnazione delle schede di valutazione individuale 2010 redatte nel 2011 , si osserva - la presente azione è ammissibile in quanto le valutazioni del datore di lavoro in ordine al rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono sindacabili dal Giudice in riferimento a parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli articolo 1175 e 1375 c.c., e quindi sul datore di lavoro grava l'onere di motivare queste note, allo scopo di permettere il controllo da parte del giudice dell'osservanza di siffatti parametri Cass. 20/6/2003 numero 9898 inoltre il controllo giudiziale non è limitato alla mera verifica di coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo, ma ha per oggetto anche la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo ibidem vd. Cass. 3227/2008 206/2001 - sussiste altresì l'interesse ad agire dei ricorrenti atteso che deve condividersi quanto dedotto dagli stessi secondo i quali è loro interesse avere una adeguata motivazione rispetto al punteggio espresso in numeri nella scheda di valutazione e comprendere il motivo per il quale hanno avuto un abbassamento di punteggio rispetto all'anno precedente, in assenza di alcuna contestazione da parte del responsabile dell'area e in presenza di una relazione di area positiva la valutazione contenuta nella scheda è inoltre fondamentale ai fini della progressione orizzontale del dipendente ed il decreto legislativo 150/2009 ha inoltre stabilito una divisione in fasce dei dipendenti pubblici, ha previsto per i meno meritevoli particolari regimi a cui potrebbero essere assoggettati e, in caso di scarsa produttività prolungata, il licenziamento oltre che ad eventuali provvedimenti di mobilità forzata -come rilevato dai ricorrenti inoltre la differenza di punteggio non è così minima come vuol far intendere il Comune di E. in quanto la scala di riferimento non è quella da 0 a 10 ma da 9 a 10 inoltre, cosi come formulata la domanda, la modifica della scheda di valutazione comporterebbe un lieve aumento della retribuzione che ha priori non può essere determinato con precisione - passando al merito della questione oggetto di causa, i ricorrenti censurano le proprie schede di valutazione individuali relative al 2010 le quali riportano punteggi inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti sotto i seguenti profili 1 assenza di motivazione relativamente al giudizio conclusivo 2 incongruenza del giudizio a fronte dei risultati conseguiti dai ricorrenti, dell'impegno profuso e dell'esperienza raggiunta 3 omissione del monitoraggio nel corso del 2010, mentre il piano di lavoro 2010 prevedeva tre verifiche il 30/6, il 30/9 e il 31/12/2010 e assenza di segnalazione da cui dedurre la ragione del minor punteggio attribuito 4 incongruenza rispetto alla circostanza che nella Relazione annuale il responsabile ha ampiamente elogiato i risultati raggiunti - le schede di valutazione sono costituite dal seguente elenco di voci così come previste e descritte dall'articolo 2 CCDI Personale non dirigente Comune di E. quadriennio normativo 2006 - 2009 ad ogni voce il dirigente assegna un punteggio, dalla somma di detti punteggi si ottiene il punteggio finale -- responsabilità dei risultati organizza il tempo in funzione dell'obiettivo e presidia l'obiettivo -- capacità organizzativa agisce conoscendo i contenuti della funzione e in relazione all'obiettivo, agisce sulla base di regole e favorisce la comunicazione interna -- produttività dimostra competenza tecnica, rispetta i tempi di esecuzione, capisce gli obiettivi e la loro evoluzione -- orientamento all'utenza è sensibile alle esigenze degli utenti e orienta il proprio comportamento in relazione alle stesse, adotta un atteggiamento teso a migliorare le relazioni con l'utenza -- capacità relazionali facilita le relazioni, cercando di capire le reazioni che provoca sugli interlocutori, smorza e gestisce le animosità -- capacità decisionali cerca soluzioni efficaci formulando più alternative, tende a decidere con gli altri -- capacità di iniziativa sa cogliere le aspettative dei superiori, dei colleghi e dell'utenza nei suoi confronti, propone soluzioni fattibili e compatibili con il sistema -- flessibilità lavora per gli obiettivi e non per i compiti, dimostrando capacità di adattamento e cambiamento. È disponibile ad un allargamento delle proprie mansioni ed è in grado di gestire emergenze - la tecnica di redazione della scheda di valutazione - voci cui è assegnata una descrizione, di talché è possibile comprendere a cosa si riferisce il punteggio assegnato - consente già in via generale di rigettare il motivo della censura relativo alla assenza di motivazione così il minor punteggio attribuito a capacità relazionali implica che il Dirigente abbia dato una valutazione meno positiva alla capacità di facilitare le relazioni, alla capacità di capire le reazioni che il dipendente provoca sugli interlocutori, alla capacità di smorzare e gestire l'animosità - sono invece accoglibili le altre censure sollevate dai ricorrenti - in via generale l'omissione degli incontri intermedi rileva al fine di verificare se l'amministrazione si è comportata secondo buona fede e correttezza, posto che se il piano di lavoro prevede delle verifiche intermedie e vi erano delle osservazioni da fare all'operato dei singoli dipendenti, vi sono elementi indiziari per affermare che o, in realtà, non vi erano osservazioni da fare ai predetti lavoratori e quindi che la valutazione è stata effettuata in violazione del dovere di correttezza e buona fede e cioè in modo arbitrario ed incoerente, oppure che vi erano delle osservazioni da fare e che queste non sono state fatte per cogliere il dipendente in fallo all'esito dell'anno - peraltro la circostanza che le verifiche siano state previste nel piano di lavoro approvato dalla Giunta Comunale implica l'assunzione da parte del Comune datore di lavoro di un preciso obbligo contrattuale di provvedere a dette verifiche - quanto alla Rossi il minor punteggio è stato determinato dall'assegnazione di un minor punteggio alle seguenti voci capacità relazionale da 10 a 6 e flessibilità da 9 a 8, mentre sono aumentate capacità decisionale da 9 a 9.5 e capacità di iniziativa da 9 a 9,5 i minori punteggi sono stati determinati secondo l'Amministrazione resistente dal fatto che nell'anno 2010 gli atteggiamenti e i comportamenti della ricorrente sono stati caratterizzati da una certa aggressività come risulterebbe da alcune note scritte inviate [dalla ricorrente nel corso [del 2010] e relativo riscontro del Dirigente docomma 8 vd. p. 6 memoria coerente - secondo il Comune - è pertanto la valutazione compiuta dal Dirigente rispetto alla Relazione positiva sui risultati conseguiti dal Comando, poiché le voci censurate attengono alla capacità della ricorrente di relazionarsi all'interno del Comando - rileva questo Giudice che -- la flessibilità non c'entra nulla non le capacità relazionali in quanto la flessibilità concerne la capacità di lavorare per obiettivi e non con il mansionario sottomano quindi si tratta di un minor punteggio attribuito in maniera palesemente erronea -- quanto alla capacità relazione - per la quale è stato assegnato il punteggio di 6 su 10 - deve affermarsi che il giudizio espresso dal Dirigente è incongruo e incoerente, come reso palese dalla circostanza che egli è arrivato ad assegnare un punteggio molto basso senza aver mai provveduto a segnalare alla ricorrente che il suo comportamento sarebbe stato valutato negativamente, nonostante la contrattazione collettiva gli imponesse di effettuare ben tre verifiche durante l'anno -- il punteggio è inoltre incongruo rispetto al significato attribuito alla voce capacità relazionale, la quale attiene alla complessiva capacità del dipendenti di relazionarsi con tutti gli interlocutori quindi superiori, colleghi e utenti , la ricorrente Rossi avrebbe invece ricevuto un così basso punteggio solamente per aver criticato - per iscritto - il Dirigente, ma un tanto non può essere consentito perché la critica ai superiori - qualora non trasmodi in incontinenze formali, mancata collaborazione, rifiuto di eseguire ordini legittimi, inefficienze del servizio - non può mai costituire giudizio di valutazione da parte del superiore medesimo, in quanto all'evidenza si trasformerebbe in uno strumento di indebita pressione nei confronti del dipendente - quanto alla F. il minor punteggio 2010 rispetto al 2009 è imputabile al minor punteggio assegnato alla capacità organizzativa passata da 10 a 9,50 e flessibilità passata da 10 a 9,50 tale minor punteggio è imputabile, secondo l'Amministrazione resistente, a leggere difficoltà riscontrate dalla ricorrente nell'applicare le nuove procedure relative agli accertamenti vd. p. 6 memoria - rileva questo Giudice che -- quanto addotto dal Comune di E. è totalmente generico, non comprendendosi in cosa siano consistite dette leggere difficoltà -- la capacità organizzativa attiene alla capacità di agire conoscendo i contenuti della funzione e in relazione all'obiettivo e alla capacità di agire sulla base di regole e di favorire la comunicazione interna ora come l'aver avuto delle difficoltà - peraltro leggere - nell'applicazione di nuove procedure di accertamento abbia ridotto la comprensione dei contenuti della propria funzione di agente, abbia ridotto la capacità di agire in base a regole e di favorire la comunicazione interna, francamente rimane incomprensibile e indimostrato si tratta dunque di un giudizio incoerente ed errato -- ugualmente le predette difficoltà non possono aver inciso sulla flessibilità che attiene alla capacità di lavorare per obiettivi e non con il mansionario in mano , alla capacità gestire emergenze, di adattarsi e cambiare nello svolgimento delle mansioni -- si tratta piuttosto di difficoltà qualora effettivamente sussistenti che avrebbero potuto incidere sulla produttività la quale comprende anche la capacità tecnica , ma evidentemente in punto produttività alla ricorrente non poteva essere effettivamente imputato nulla poiché le pluricitate leggere difficoltà non avevano inciso su tale voce -- anche in tal caso poi non sono state effettuati i tre incontri di verifica durante l'anno, ciò che avrebbe consentito alla dipendente di correggere il tiro e migliorarsi - quanto al G. il minor punteggio 2010 rispetto al 2009 è imputabile al minor punteggio assegnato alla capacità organizzativa passato da 10 a 9,50, alla produttività passato da 10,00 a 9,50, alla capacità d'iniziativa passato da 10,00 a 9,00 e alla flessibilità passato da 10 a 9,00, mentre vi è stato un aumento alle voci orientamento all'utenza passata da 9,00 a 9,50 e capacità decisionali passata da 9,00 a 9,50 tale minor punteggio è imputabile, secondo l'Amministrazione resistente, a qualche iniziale difficoltà nell'applicare le nuove procedure relative agli accertamenti e ad una produttività leggermente inferiore dovuta ad un minor numero di sanzioni contestate rispetto all'anno precedente vd. p. 6 memoria - ritiene questo Giudice che anche in tal caso la valutazione è assolutamente erronea ed incongrua rispetto alle voci -- in primo luogo perché i fatti allegati dall'Amministrazione sono totalmente generici quali sarebbero state le difficoltà? Quante minori sanzioni contestate? -- in secondo luogo perché le difficoltà si sono presentate inizialmente e quindi è evidente che il dipendente le ha poi superate, dimostrando pertanto capacità di apprendere le novità e di superare i propri limiti -- in terzo luogo, oltre a doversi inorridire di fronte all'idea che un agente di polizia locale debba elevare sanzioni per mantenere alta la statistica, è evidente che tanto più in questo caso sarebbero stati necessari le verifiche previste dalla contrattazione collettiva per consentire al dipendente di prendere coscienza del problema e porvi eventualmente rimedio. Quanto poi alle conseguenze di tale accertamento di incogruità della valutazione contenuta nelle schede di valutazione rileva questo Giudice che - a norma dell'articolo 63 comma 2, d.lvo 165/2001 Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati - conseguentemente dovendosi ritenere che le schede di valutazione oggetto di causa contengano delle valutazioni erronee ed incongrue le stesse andranno annullate con condanna della Amministrazione convenuta nella persona del Dirigente dell'Area Vigilanza di procedere alla loro nuova redazione in conformità ai principi di buona fede e correttezza e cioè riconfermando i giudizi dell'anno precedente - invero, in assenza di effettive e significative variazioni, appare coerente criterio conforme a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro - in quanto limite all'arbitrio valutativo - quello della riconferma da parte del Dirigente delle proprie precedenti valutazioni non potendo egli riproporre quelle già censurate né potendo prospettarne di alternative e nuove - la quota di produttività andrà conseguentemente adeguata - deve invece rigettarsi la domanda di liquidare la quota di produttività anno 2010 senza discostarsi dai valori riscontrati dall'anno 2009, poiché così come formulata, appare incomprensibile. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che stante la complessità e peculiarità delle questioni trattate appare giustificato compensare anche ai sensi dell'articolo 92 c.p.comma nuova formulazione. P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando cosi provvede Annulla le schede di valutazione per l'anno 2010 impugnate, con obbligo del Comune di E. in persona del Dirigente dell'Area Vigilanza di procedere alla loro nuova redazione in conformità ai principi di buona fede e correttezza secondo quanto meglio riportato in parte motiva. Rigetta ogni altra domanda svolta dai ricorrenti. Compensa tra le parti le spese di lite. Visto l'articolo 429 1° comma c.p.comma indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.