La causa per l’equa riparazione non è complessa? Saldi del 50% sulla parcella dell’avvocato

Applicabili i nuovi parametri perché si tratta di una liquidazione successiva all’entrata in vigore del decreto numero 140/2012 ma, vista la minima complessità della controversia, la parcella può essere dimezzata.

E’ questa la decisione presa dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 724/2013, depositata il 14 gennaio scorso. Il caso. All’origine del procedimento affrontato dalla Corte di Cassazione c’è la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale per l’eccessiva durata, 14 anni, di un giudizio amministrativo volto ad ottenere un diverso inquadramento di una dipendente del Ministero della Sanità. Oltre 7mila euro di risarcimento per la durata del processo. La Corte d’appello di Messina, per la lunghezza del processo, aveva riconosciuto una somma pari a 6mila euro. Somma ritenuta insufficiente dalla Cassazione, che ha ricalcolato il risarcimento in 7.150 euro. E la parcella dell’avvocato? Gli Ermellini, inoltre, hanno affrontato anche la questione delle spese processuali e la relativa parcella da liquidare all’avvocato. Al caso di specie, precisa la Corte, devono essere applicati i nuovi parametri previsti dal d.m. numero 140/2012, visto che la liquidazione è successiva all’entrata in vigore di tale decreto. Dimezzata perché la controversia è di complessità minima. Infatti, si legge nel dispositivo, «tenuto conto della Tabella A» - allegata al decreto citato - e, quindi, «dello scaglione di riferimento fino a euro 25mila, per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione», nonché, «trattandosi di causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata del processo», dunque di una controversia di minima complessità, il compenso può essere ridotto del 50%. In pratica, la somma spettante al legale è di euro 180 per la fase di studio, euro 112,50 per la fase introduttiva ed euro 213,25 per la fase decisoria, per un totale di 505,75 euro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 25 settembre 2012 – 14 gennaio 2013, numero 724 Presidente Salmè – Relatore Di Palma Fatto e diritto Ritenuto che C I. , con ricorso del 30 ottobre 2010, ha impugnato per cassazione - deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria —, nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto della Corte d'Appello di Messina depositato in data 17 settembre 2009, con il quale la Corte d'appello, pronunciando sul ricorso della I. - volto ad ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, numero 89 -, in contraddittorio con il Ministro dell'economia e delle finanze - il quale ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza del ricorso —, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 6.000,00, a titolo di equa riparazione che resiste, con controricorso, il Ministro dell'economia e delle finanze che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale - richiesto per l'irragionevole durata del processo presupposto - proposta con ricorso del 31 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti a la I. , asseritamente titolare del diritto ad un diverso inquadramento nell'ambito della U.S.L. numero di Messina Nord e creditrice di differenze retributive, aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ricorso del 12 aprile 1994 b il Tribunale adito non aveva ancora deciso tale ricorso, alla data del deposito del ricorso per equa riparazione che la Corte d'Appello di Messina, con il suddetto decreto impugnato - dopo aver determinato in quattordici anni e tre mesi la durata complessiva del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni, liquidando l'indennizzo di Euro 6.000,00, sulla base di un parametro annuo di Euro 1.000,00 che il Collegio, all'esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata. Considerato che, con i motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno immotivatamente considerato, ai fini dell'equa riparazione, il solo periodo di sei anni eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, anziché l'intera durata di esso e, conseguentemente, hanno erroneamente liquidato l'indennizzo che la censura è fondata che i Giudici a quibus hanno violato il prevalente e consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all'equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2 della legge numero 89 del 2001 considera equo, in linea di massima, l'indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo presupposto che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, cod. proc. civ. che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di quattordici anni e tre mesi circa dal 12 aprile 1994, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 31 luglio 2008, data del deposito del ricorso per equa riparazione che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all'equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2 della legge numero 89 del 2001, va determinato in Euro 7.150,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate che a tal fine rileva, per le spese del giudizio di merito, la disciplina del D. m. Giustizia 8 aprile 2004, numero 127 che in particolare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l'equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, né rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A e B allegate al citato Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, numero 127 rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3 , per tali dovendo intendersi, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi cfr., ex plurimis, la sentenza numero 25352 del 2008 che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate - sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, numero 127, relative ai procedimenti contenziosi - in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo che, a tal fine, rileva invece il D.m. Giustizia 20 luglio 2012, numero 140, giacché il suo articolo 41 prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” cioè al 23 agosto 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall'articolo 42 dello stesso decreto , armonizzandosi con la norma, di rango legislativo, di cui all'articolo 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, numero 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, numero 27, secondo la quale le “tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2”, cioè, segnatamente, del decreto del Ministero della giustizia che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabilisce i parametri per la determinazione del compenso del professionista, ciò in quanto lo stesso articolo 9 del citato d.l. numero 1 del 2012 ha abrogato tutte “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordini stico” comma 1 , nonché “le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alla tariffe di cui al comma 1” comma 5 che pertanto, tenuto conto della tabella A - Avvocati, richiamata dall'articolo 11 del citato D. m. numero 140 del 2012, del valore della controversia pari ad Euro 7.150,00 e, quindi, dello scaglione di riferimento fino a Euro 25.000,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, nonché applicata in ragione della minima complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta dall'articolo 4 dello stesso D. m. la diminuzione massima indicata all'interno di detto scaglione per ciascuna fase e ridotto il compenso così risultante del 50% ai sensi dell'articolo 9 del medesimo d.m. numero 140 del 2012, trattandosi di causa avente ad oggetto l'indennizzo da irragionevole durata del processo, spetta ai ricorrenti la somma di Euro 180,00 per la fase di studio, Euro 112,50 per la fase introduttiva, ed Euro 213,25 per la fase decisoria e così complessivamente la somma di Euro 505,75. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 7.150,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 505,75, oltre agli accessori come per legge, spese tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Mobilia, dichiaratosene antistatario.