La prescrizione è sospesa per tutta la durata del procedimento amministrativo

La prescrizione annuale dell'indennità di maternità è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19329/2012, depositata l’8 novembre. Il caso. La Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava l’INPS a corrispondere ad una lavoratrice l'indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa post partum, in relazione al parto dell'8 agosto 1994, respingendo l'eccezione di prescrizione annuale proposta dall’INPS e confermando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola. A ricorrere per cassazione è l'INPS. Termine di prescrizione annuale dell'indennità di maternità sospeso per la durata del procedimento amministrativo? In pratica la Corte territoriale ha accolto la tesi secondo cui il termine di prescrizione annuale dell'indennità di maternità art 6 L. numero 138/1943 rimane sospeso per la durata del procedimento amministrativo. Ma l’INPS nel ricorso per cassazione osserva che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità Cass. numero 4346/2008 , «i casi di sospensione della prescrizione sono tassativi e insuscettibili di applicazione analogica o interpretazioni estensive». Di conseguenza, in relazione all’indennità di maternità per astensione obbligatoria era già maturata la prescrizione ultimo atto interruttivo il 18 ottobre 1994 e che in relazione all'indennità di maternità facoltativa si erano prescritti i ratei maturati fino al 10 marzo 1995 notifica del ricorso in sede giurisdizionale 10 marzo 1996 . Le Sezioni Unite chiudono la questione. Gli Ermellini, tuttavia, non sono dello stesso avviso. Viene, infatti, richiamata una pronuncia delle Sezioni Unite Cass. SSUU numero 5572/2012 che ha risolto il contrasto di giurisprudenza circa gli effetti sospensivi del decorso del termine di prescrizione, da riconoscersi alla domanda di prestazione previdenziale. La prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa. La Cassazione ha affermato infatti affermato che «in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex articolo 7 l. numero 533/1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex articolo 443 c.p.c.», essendo ancora valido il principio di settore secondo cui «il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato» 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto articolo 7 l. numero 533/1973 e 180 giorni per la formazione del silenzio rigetto articolo 46 l. numero 88/1989 . In conclusione, non essendo ancora maturato il termine di prescrizione annuale relativo all'indennità di maternità obbligatoria ed a quella facoltativa, il ricorso dell'Istituto deve essere respinto con compensazione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 ottobre – 8 novembre 2012, numero 19329 Presidente De Cesare – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 14/1/2008 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha condannato l'INPS a corrispondere a L. M. l'indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa post partum in relazione al parto dell' 8/8/94 respingendo l'eccezione di prescrizione annuale proposta dall’Inps ed ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola. La Corte territoriale ha rilevato, con riferimento all'indennità di maternità per astensione obbligatoria periodo dall'8/5/95 all'8/10/94 con ultimo atto interruttivo al 18/10/1994 , che considerato il tempo trascorso occorrente per la definizione della procedura giorni 180 , alla data di notifica del ricorso di primo grado 10 marzo 1996 non risultava decorso il termine prescrizionale e che riguardo all'indennità di maternità per astensione facoltativa periodo 9 novembre 1994/9 maggio 1995 la domanda amministrativa era stata inoltrata il 3 febbraio 1995 per cui, in relazione alla sospensione del termine per tutta la durata del procedimento in sede amministrativa alla data di notifica del ricorso giudiziario 10 marzo 1996 non era decorso il termine di prescrizione . Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per tassazione l'INPS formulando un unico motivo di impugnazione. Si è costituita L. M. depositando controricorso. Motivi della decisione Deve, in primo luogo, essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente mancando il necessario collegamento tra il ricorso e il rilascio della procura in quanto il ricorso stesso e la procura erano privi della data. Da un lato, infatti, la procura è stata rilasciata in calce al ricorso con la conseguenza che deve presumersi in base l' “id quod plerumque accidit” rilasciata in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata e quindi sussiste il requisito della specialità. Dall'altro lato la riproduzione della stessa in calce alla copia, certificata conforme all'originale, notificata alla resistente offre la certezza che sia stata altresì conferita in data anteriore alla notificazione del ricorso cfr Cass. numero 462/1999, numero 1861/2001 e numero 13443/2003 .Con l’unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione articolo 360 n 3 cpc dell'articolo 6 L. numero 138/1943 in riferimento agli articolo 97 RDL n 1827/1935 e 46 comma 10, L. numero 88/1989. Lamenta che la Corte territoriale ha accolto la tesi secondo cui il termine di prescrizione annuale dell'indennità di maternità art 6 L. numero 138/1943 rimane sospeso per la durata del procedimento amministrativo. Osserva che secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione cfr Cass. numero 4346/2008 i casi di sospensione della prescrizione sono tassativi e insuscettibili di applicazione analogica o interpretazioni estensive. Ne consegue che in relazione ali indennità di maternità per astensione obbligatoria si era già maturata la prescrizione ultimo atto interruttivo il 18/10/94 e che in relazione all'indennità di maternità facoltativa si erano prescritti i ratei maturati fino al 10 marzo 1995 notifica del ricorso in sede giurisdizionale 10/3/1996 . Il motivo è infondato. Deve essere, infatti, richiamata la recente pronuncia di questa Corte cfr Cass. SSUU numero 5572 del 6/4/2012 che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza circa gli effetti sospensivi del decorso del termine di prescrizione, da riconoscersi alla domanda di prestazione previdenziale, ha affermato che in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex articolo 7 della legge numero 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex articolo 443 cod. proc. civ. essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'articolo 97 del r.d.l. numero 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli articolo 6 della legge numero 138 del 1943 e 15 della legge numero 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'articolo 7 della legge numero 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'articolo 46 della legge numero 88 del 1989 . In applicazione dei suddetti principi alla data di notifica del ricorso giurisdizionale del 10/3/96 non si era maturato il termine di prescrizione annuale relativo all'indennità di maternità obbligatoria ed a quella facoltativa. Il ricorso dell'Istituto deve essere, pertanto, respinto con compensazione delle spese processuali tenuto conto che il contrasto giurisprudenziale circa la sospensione della prescrizione durante la procedura amministrativa è stato risolto solo in epoca recentissima con la sentenza citata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.