Pallavolo nella palestra della scuola, l’allieva si frattura: nessuna responsabilità del Ministero

Alla luce della ricostruzione dell’episodio, dovuto al fatto che la ragazza ha colpito male la palla, è davvero difficile sostenere la responsabilità dell’insegnante. Ci si trova di fronte ad un evento assolutamente imprevedibile, e che ha comportato peraltro un danno di minima entità.

Partita di pallavolo nella palestra della scuola, durante l’ora di ‘Educazione fisica’. Tutto regolare, fino a quando una studentessa colpisce male la palla, provocandosi la frattura della falange del dito mignolo. Inevitabili il dolore prima e la corsa in ospedale poi, per verificare le conseguenze della disavventura. Tutto risolto senza problemi clamorosi, a parte gli strascichi a livello giudiziario E anche su questo fronte la studentessa ha poco da lamentarsi illogico pretendere il risarcimento da parte del Ministero dell’Istruzione, alla luce della ricostruzione dello sfortunato episodio Cass., sent. numero 11188/2015, Terza Sezione Civile, depositata il 29 maggio 2015 . Danni. Punto di svolta, nelle aule di giustizia, è la decisione dei giudici d’Appello, i quali hanno condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire una studentessa a quest’ultima è destinata «la somma di 3mila e 690 euro». Ciò a seguito dei «danni» subiti dalla ragazza «nella palestra» della scuola da lei frequentata, allorché ella «si è fratturata la falange del dito mignolo, giocando a pallavolo durante l’ora di ‘Educazione fisica’». Per i giudici di Appello, in assoluta controtendenza con quanto stabilito in primo grado, è evidente «la responsabilità diretta del Ministero». Casualità. Inevitabili le contestazioni, da parte del Ministero, per la decisione della Corte d’Appello. Elemento decisivo, nella visione difensiva proposta in Cassazione, è la ricostruzione dell’episodio avvenuto in palestra «non è evitabile dall’insegnante», viene sostenuto, «il fatto che, durante una partita di pallavolo, un allievo colpisca male la palla e subisca una lesione alla falange di un dito». Tale semplice osservazione spinge i giudici del ‘Palazzaccio’ a ritenere assurda la visione tracciata in Appello. In premessa, i giudici evidenziano che ci si trova di fronte a «danno di minima entità» e, soprattutto, «inevitabile se non tramite il divieto assoluto, per gli allievi, di svolgere attività sportiva». A completare il quadro, poi, anche il ‘peso specifico’ dell’episodio, assolutamente casuale. Non a caso, aggiungono i giudici, «in relazione alle attività ginniche, la responsabilità dell’insegnante, e di conseguenza del Ministero, è configurabile o a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento, o in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi» che però «dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente o tali da comportare l’uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose, o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall’insegnante». Tutto ciò, tornando a bomba, permette di affermare che «nulla avrebbe consentito, neppure al più scrupoloso dei docenti, di evitare che una ragazza si fratturasse il dito, colpendo male la palla durante la lezione di pallavolo». Vacilla fortemente, quindi, l’ipotesi dell’«addebito di responsabilità alla scuola», anche se una decisione, su questo fronte, dovrà essere presa dai giudici d’Appello, i quali dovranno riesaminare la vicenda, tenendo conto, però, delle indicazioni date dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 marzo – 29 maggio 2015, numero 11188 Presidente Vivaldi – Relatore Lanzillo Svolgimento dei processo Con sentenza depositata il 28 giugno 2011 numero 2390 e notificata il 17 gennaio 2012 la Corte di appello di Napoli - in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli - ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a pagare ad A.D. la somma di € 3.690,00, oltre interessi e spese dei due gradi di giudizio, in risarcimento dei danni subiti il 1° dicembre 2000 dalla stessa, all'epoca minorenne, nella palestra dell'Istituto G.Rossini di Visciano NA , allorchè si è fratturata la falange del dito mignolo, giocando a pallavolo durante l'ora di educazione fisica. La domanda era stata proposta in primo grado anche contro l'Istituto Rossini ed il Ministero aveva chiamato in causa la s.p.a. Meie Aurora Assicurazioni. La Corte di appello ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Rossini ed ha ravvisato la responsabilità diretta del Ministero per i comportamenti del personale scolastico, responsabilità nella specie qualificata a titolo contrattuale - trattandosi di danno arrecato dalla minore a se stessa - per non essere stata offerta dai convenuti la prova liberatoria. Ha respinto la domanda di garanzia proposta dal Ministero nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo che - trattandosi di polizza stipulata dall'Istituto Rossini per conto di chi spetta - unici beneficiari del diritto all'indennizzo debbono ritenersi gli allievi danneggiati e gli insegnanti. Il Ministero propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la s.p.a. UNIPOL Assicurazioni, subentrata alla Meie Aurora. L'altra intimata non ha depositato difese. Unipol ha depositato memoria. Motivi della decisione I.- Il primo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione quanto all'addebito di responsabilità al Ministero, sul rilievo che la prova del caso fortuito e dell'imprevedibilità-inevitabilità dell'evento è nella specie insita nella natura della fattispecie e del danno, considerato che non è evitabile dall'insegnante il fatto che, durante una partita di palla a volo, un allievo colpisca male la palla e subisca una lesione alla falange di un dito. 2.- Il motivo è fondato. Trattasi di danno di minima entità e inevitabile se non tramite il divieto assoluto per gli allievi di svolgere attività sportiva. In relazione alle attività ginniche la responsabilità dell'insegnante, e di conseguenza del Ministero, è configurabile o a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento o in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente, o tali da comportare l'uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall'insegnante. Ma nulla avrebbe consentito, neppure al più scrupoloso dei docenti, di evitare che una ragazza si fratturasse il dito colpendo male la palla, durante la lezione di palla a volo. Né è stato dedotto o provato che le attrezzature - palestra, pallone, ecc. - non fossero regolamentari o presentassero intrinsecamente dei rischi anche lievi. Incidenti di minimo rilievo, quale quello in oggetto, non giustificano l'addebito di responsabilità alla scuola, né gli oneri processuali che ne conseguono, inclusivi di CTU ~, né il fatto che si riconoscano - per la frattura della base della prima falange del dito mignolo - 21 giorni di invalidità temporanea totale dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e l'1-2% di invalidità permanente con conseguente precettazione al Ministero ed a carico della collettività dell'importo complessivo di € 10.697,14, oltre interessi fino al soddisfo e spese di notifica. La motivazione della sentenza impugnata è intrinsecamente illogica e abnorme. 3.- Il secondo motivo, che censura il rigetto della domanda di garanzia proposta dal Ministero contro l'assicuratore risulta assorbito pur dovendosi rilevare analoga abnormità ed illogicità nell'affermazione per cui, trattandosi di polizza per conto di chi spetta, unica titolare del diritto all'indennizzo dovrebbe ritenersi l'allieva, anche nel caso in cui sia stato ad essa riconosciuto il diritto ad essere risarcita dal Ministero, quale diretto beneficiario della polizza e soggetto sul quale viene concretamente a gravare l'onere del pagamento . 4.- In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e la decida con congrua e logica motivazione nell' an e nel quantum, tenendo conto della natura dell'evento e dell'effettiva consistenza delle lesioni subite dall'allieva. 5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.