Avvocato senza mandato ad hoc, rigettata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale

Relativamente all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice dell’esecuzione procede su richiesta del PM, dell’interessato o del difensore. In quest’ultimo caso è sempre necessaria la nomina del difensore per la fase dell’esecuzione, non bastando il mandato difensivo conferito nel giudizio di cognizione.

Lo ha ribadito il Collegio di legittimità con sentenza numero 22945/17 depositata il 10 maggio. Il caso. Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, nell’interesse del condannato, in quanto proposta da difensore privo di mandato ad hoc. Il difensore ricorre per cassazione deducendo di essere munito di mandato per la fase esecutiva, allegato, fra l’altro, al fascicolo del procedimento relativo al ricorso instaurato davanti al Tribunale di Pordenone. Rileva, inoltre, che la nomina per la fase di merito è efficace anche nella fase esecutiva del procedimento e che il mandato difensivo non si estingue con la condanna definitiva. Mandato difensivo per la fase esecutiva. I Giudici del “Palazzaccio” premettono, anzitutto, che la presentazione dell’istanza in questione da parte del difensore del condannato presuppone sempre un valido mandato difensivo. Tale principio discende dal disposto dell’articolo 666, comma 1, c.p.p. recante «Procedimento di esecuzione» laddove sancisce che «il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del PM, dell’interessato o del difensore, trovando, quindi, applicazione l’articolo 96 comma 2, c.p.p. recante «Difensore di fiducia», secondo cui «La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata». In tal senso, è chiaramente affermata la necessità di un difensore nominato per la fase dell’esecuzione. Pertanto, la prospettazione da parte del ricorrente della permanenza generalizzata del mandato difensivo conferito nel giudizio di cognizione anche in sede di esecuzione non può trovare accoglimento. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 – 10 maggio 2017, numero 22945 Presidente Carcano – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di L.D. in quanto proposta da difensore privo di mandato ad hocomma 2. Ricorre per cassazione il difensore di L.D. , sottolineando di essere munito di mandato per la fase esecutiva rilasciato il 16/12/2015, allegato al fascicolo per procedimento instaurato davanti al Tribunale di Pordenone relativo a ricorso ex articolo 671 cod. proc. penumero . Il ricorrente denuncia violazione di legge sotto il profilo della violazione del diritto di difesa benché il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non avesse conoscenza dell’esistenza del mandato, di fatto la decisione era stata assunta su presupposto di fatto errato. L’instaurazione del contraddittorio avrebbe evitato una decisione sbagliata. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli articolo 678 e 656 cod. proc. penumero e 24 della Costituzione. Ai sensi dell’articolo 656 cod. proc. penumero , la nomina per la fase di merito è efficace anche nella fase esecutiva del procedimento tale principio trova applicazione anche in ipotesi differenti da quelle contemplate dall’articolo 656 cod. proc. penumero . Il mandato difensivo non si estingue con la condanna definitiva. Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Non vi è dubbio che la presentazione dell’istanza da parte del difensore del condannato presuppone un valido mandato difensivo ciò si desume dall’articolo 666, comma 1, cod. proc. penumero applicabile al procedimento di sorveglianza in forza del richiamo operato dall’articolo 678 cod. proc. penumero , in base al quale il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore trova quindi applicazione la norma generale dell’articolo 96 comma 2 cod. proc. penumero . Non può essere accolta la prospettazione da parte del ricorrente della permanenza generalizzata del mandato difensivo conferito nel giudizio di cognizione anche in sede di esecuzione essa non tiene conto che l’articolo 656 comma 5 cod. proc. penumero conferma la interpretazione opposta, quella della necessità di un difensore nominato per la fase dell’esecuzione , sia pure derogandovi per il caso specifico della sospensione dell’esecuzione con termine per la presentazione di istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione. Potrebbe essere approfondita, invece, la questione della validità della nomina conferita al difensore in sede di esecuzione per i procedimenti di sorveglianza, tenuto conto che anche la magistratura di sorveglianza è un giudice dell’esecuzione, tanto che le previsioni del codice di rito sono inserite nel Libro X sull’esecuzione. Tuttavia, è preclusivo all’esame della questione il fatto che la nomina che L. aveva conferito al difensore in relazione al procedimento per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex articolo 671 cod. proc. penumero pendente davanti al Tribunale di Pordenone non era stata allegata all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata al Tribunale di Sorveglianza di Trieste, cosicché inevitabilmente e correttamente il Presidente aveva rilevato che tale istanza era stata proposta da difensore privo di mandato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.