Reverse charge allargato, per l'edilizia vale il codice ATECO

Con la circolare numero 14/E del 27 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull'estensione del meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante l'inversione contabile - operata dalla Legge di Stabilità 2015 - a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico, nonché alle cessioni di bancali in legno pallet . Il documento prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti difformi messi in atto prima della sua emanazione.

Inversione contabile. Arrivano solo adesso, nonostante le relative disposizioni siano operative dal 1° gennaio 2015, i primi chiarimenti delle Entrate sul reverse charge allargato previsto dall'articolo 1, commi 629 e 631, della Legge di Stabilità 2015 L. numero 190/2014 , che ha esteso il meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante l'inversione contabile a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico, nonché alle cessioni di «bancali in legno pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo». Con la circolare numero 14/E del 27 marzo 2015, infatti, l'Agenzia ha precisato l’ambito applicativo delle novità normative relative a ciascuna delle suddette macro-aree , prevedendo, altresì, una clausola di salvaguardia per i comportamenti difformi messi in atto prima della emanazione del documento di prassi in esame, in base alla quale i predetti comportamenti «in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni». Settore edile. Per quanto riguarda l'estensione del reverse charge nell'ambito del settore edile e dei settori connessi, la Circolare ricorda che la lettera a-ter dell’articolo 17, comma 6, d.P.R. numero 633/1972, introdotta dall’articolo 1, comma 629, della Legge di Stabilità 2015, ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici. Nel documento si rileva anzitutto che la nuova norma, pur risultando contigua alla precedente lett. a del medesimo comma 6 che individua le attività relative al comparto edile cui si applica il reverse charge , al contempo se ne differenzia, interessando nuovi settori collegati che non rientrano a stretto rigore nel comparto edile, come i servizi di pulizia relativi a edifici. Ciò premesso, la Circolare chiarisce che per individuare le prestazioni di cui alla citata lett. a-ter bisogna far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007, e ciò a prescindere • dal fatto che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO • dalla circostanza che le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, ovvero nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori • dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata. Inoltre, la circolare spiega che, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, senza che tali attività siano state comunicate, il prestatore deve procedere all’adeguamento del codice ATECO e le prestazioni dovranno essere assoggettate all’inversione contabile. In presenza di un unico contratto che contempli più prestazioni di servizi, in parte soggette al reverse charge e in parte all’applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie, «si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge», in quanto «il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria». Infine, nel documento di prassi si precisa che, come chiarito dalla Circolare numero 37/E del 2006, sono escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera, poiché, ai fini IVA, dette tali operazioni costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, avendo la posa in opera una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. fonte www.fiscopiu.it

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