Circolare senza patente ora può incidere sul portafoglio del trasgressore ma difficilmente sulla sua fedina penale. Rischiano guai in tal senso con la giustizia infatti solo le persone già sottoposte a misure di prevenzione. Oppure chi è recidivo e non riesce a pagare la multa in misura ridotta o scontata.
Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare numero 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016. Depenalizzazione. La depenalizzazione introdotta il 6 febbraio scorso dal d.lgs. 15 gennaio 2016, numero 8, è in vigore da pochi giorni ma sta già creando notevoli preoccupazioni anche agli organi di polizia stradale. Per questo motivo il Viminale ha diramato puntuali indicazioni operative. Ai sensi del “nuovo” articolo 116 del codice della strada ora chi circola con un veicolo a motore senza aver mai conseguito una licenza di guida, con patente non rinnovata o di una certa categoria diversa da quella richiesta incorre in una sanzione teorica fino a 30.000 euro. E questa stessa sanzione si applicherà anche ai conducenti di una macchina agricola senza titolo, agli autisti stranieri interdetti in Italia e a quelli residenti da oltre un anno con patente scaduta di validità. Per i facoltosi però tutto si può rimediare facilmente. Per chi pagherà entro 5 giorni dall’accertamento il codice permetterà infatti anche in questo caso lo sconto del 30%, per un totale di 3.500 euro salvo che il veicolo abbia circolato contro la volontà del proprietario . Entro 60 giorni l’importo sarà comunque ridotto al minimo edittale di 5.000 euro. Sempre con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, prosegue la nota. Attenzione alla recidiva. Secondo il ministero qui trova applicazione l’istituto previsto dall’articolo 8- bis della l. numero 689/1981. Con l’unica eccezione derivante dal termine temporale, ridotto a due anni, al posto di cinque. La reiterazione però, specifica il Viminale, «opera esclusivamente con riferimento agli illeciti depenalizzati e quindi, non trova applicazione in caso di precedenti condanne per il reato di guida senza patente come previsto dalla previgente formulazione dell’articolo 116, comma 15, cds». Ma se il primo illecito non è ancora stato definito oppure è stato effettuato il pagamento in misura ridotta la reiterazione non scatta. L’unica misura punitiva che aggraverà l’aspetto sanzionatorio per i trasgressori seriali a parere dell’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale è rappresentata dalla confisca del veicolo prevista dall’articolo 116, comma 17, del codice della strada. Anche se il comportamento reiterato non può essere classificato ai sensi della l. numero 689/1981 ad esempio perché è avvenuto il pagamento in misura ridotta alla seconda violazione scatterà sempre la confisca. Almeno nelle intenzioni del Viminale. Gli unici soggetti che rischiano il penale, concretamente, risultano essere le persone sottoposte a misure di prevenzione trovate alla guida senza patente. Per questi soggetti continueranno a valere le disposizioni speciali previste dal d.lgs. numero 159/2011. Ovvero l’arresto da sei mesi a tre anni.
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