L’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento permane anche nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione dell’appalto e contestuale riassunzione dello stesso lavoratore da parte della nuova impresa appaltatrice.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21092, depositata il 7 ottobre 2014. Il caso. La controversia concerne l’indennità di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione dell’appalto e contestuale riassunzione da parte della nuova impresa appaltatrice. Tre lavoratori ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che ribadiva che non spettava loro alcuna indennità di mancato preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso. L’articolo 2118 c.c. prevede l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso senza eccettuare l’ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un’altra occupazione lavorativa. In giurisprudenza si è affermato che tale indennità spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall’azienda che cessa dall’appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell’indennità Cass., numero 1148/14 . Nel caso di specie, inoltre, nell’accordo sindacale con cui veniva convenuto il passaggio diretto di sette dipendenti, non era contenuta alcuna espressa previsione di deroga al pagamento dell’indennità di preavviso spettante ai lavoratori. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 luglio – 7 ottobre 2014, numero 21092 Presidente Stile – Relatore De Renzis Ritenuto in fatto e in diritto 1. B.A. , A.P. e T.L. chiedevano ed ottenevano l'emissione di decreti ingiuntivi per il pagamento dell'indennità di preavviso da parte della LINCE DELLA GIVI S.r.l., che, subentrata nell'appalto di vigilanza alla Coop Service, li aveva assunti. 2. Proposta opposizione avverso i decreti ingiuntivi da parte della LINCE DELLA GI.VI., il Tribunale della Spezia con sentenza numero 246 del 2005 accoglieva il ricorso dell'anzidetta società e revocava i decreti ingiuntivi opposti, ritenendo che gli importi richiesti non fossero dovuti, perché era stata concordata con il sindacato la garanzia della riassunzione presso altra società. 3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova numero 1096 del 2007. la quale ha ribadito che non spettava agli appellanti lavoratori l'indennità di mancato preavviso, in quanto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 26 del CCNL, che prevedeva una serie di procedure in relazione alla riduzione di personale, era intervenuto accordo sindacale in data 29.12.2003, in forza di quale i lavoratori stessi erano stati riassunti dalla Coop Service dal 1.01.2004. 4. I lavoratori ricorrono per cassazione affidandosi ad un solo motivo. La società intimata resiste con controricorso. 5.1. Con l'unico motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere erroneamente negato il riconoscimento dell'indennità di preavviso, dovuta nel caso di specie, dovendosi prescindere dall'esistenza di un danno reale e richiedendosi ex articolo 2118 Cod. Civ. il requisito della non addebitabilità del recesso e la mancanza di preavviso. Gli stessi ricorrenti aggiungono che non é preclusivo ai fini della spettanza di tale indennità l'accordo sindacale che stabilisca la riassunzione del lavoratore, licenziato per ragioni inerenti l'attività produttiva od organizzativa, da parte di altra società subentrante. Da parte sua la controricorrente contesta in fatto e in diritto l'assunto dei ricorrenti chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare richiamandosi alla disciplina di cui all'articolo 26 CCNL, applicabile al caso di specie, che impone, nell'ipotesi di perdita dell'appalto, l'attivazione di una serie di procedure, culminanti con l'accordo sindacale per il passaggio dei lavoratori licenziati ad altra impresa subentrante. 5.2. Il motivo è fondato. L'articolo 2118 Cod. Civ. prevede l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa. Questa Corte, con decisione che si ritiene di condividere Cass. numero 1148 del 21 gennaio 2014 , ha affermato che tale indennità spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto,mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità. Né la circostanza di fatto della soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'articolo 2118 Cod. Civ. in ordine al pagamento in ogni caso dell'indennità di preavviso, atteso che il nuovo rapporto è pur sempre nuovo e si costituisce, come nel caso di specie, a seguito di procedure svolte dalle parti sociali. Va altresì sottolineato che in ogni caso, con riferimento al caso di specie, nell'accordo sindacale del 29.12.2003 tra La LINCE, Cooopservice ed organizzazioni sindacali, con cui veniva convenuto il passaggio diretto dal 1 gennaio 2004 di sette dipendenti, non era contenuta alcuna espressa previsione di deroga al pagamento dell'indennità di preavviso spettante ai lavoratori. La Corte territoriale non ha colto la reale portata di tali principi risultanti dalle disposizioni normative e contrattuali e non merita quindi condivisione. 6. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto in precedenza evidenziato circa l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità di mancato preavviso nel caso di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando, nell'articolo 2118, secondo comma, Cod. Civ. e nell'accordo sindacale7una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità . Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.