Ferrovieri baby pensionati: condizioni più rigorose

Trovano applicazione i limiti di età previsti dall’articolo 1, d.lgs. numero 503/1992, per gli autoferrotranvieri, assicurati al Fondo di Previdenza per il personale addetto al trasporto pubblico, che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima dell’età anagrafica pensionabile e che abbiano avanzato la domanda di accesso alla pensione di vecchiaia solo al compimento dei sessant’anni d’età.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21005/2014, depositata il 6 ottobre 2014. Anno 1992 innalzamento dell’età pensionabile. Con il d.lgs. numero 503/1992, il legislatore innalzava l’età pensionabile, portandola a sessantacinque anni per gli uomini ed a sessant’anni per le donne. Tuttavia, per alcune categorie di lavoratori, venivano mantenuti limiti di età più favorevoli, che anticipavano il pensionamento di vecchiaia. Ad esempio, l’articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 153/1992 escludeva dall’innalzamento dell’età pensionabile gli appartenenti alle forze armate, il personale di volo e di navigazione, gli autoferrotranvieri, gli sportivi professionisti, nonché i giocatori e gli allenatori di calcio. La ragione di tali esclusioni risiedeva nel fatto che alcune mansioni fossero usuranti e/o che alcuni di questi lavoratori fossero iscritti a fondi di previdenza ad hoc o comunque riservati alla categoria propria professionale. Mansioni usuranti ed attualità dell’iscrizione al Fondo di previdenza. Il caso oggetto della sentenza in commento riguarda un autoferrotranviere, andato in pensione alla “giovane” età di quarantanove anni, grazie al fondo speciale autoferrotranvieri. Egli, quindi, si è ritirato dal lavoro ben prima del raggiungimento dell’allora età pensionabile sessant’anni . Tuttavia, solo nel 2000, al compimento dei sessant’anni, chiedeva all’INPS il versamento della pensione di vecchiaia, secondo i parametri previdenti al d.lgs. numero 153/1992, poiché, come accennato, per gli autoferrotranvieri sussistevano deroghe alla disciplina generale dei pensionamenti di vecchiaia. L’INPS, però, rifiutava il pagamento sostenendo che, per poter applicare la deroga erano necessari due requisiti che il lavoratore fosse riconducibile alla categoria del c.d. “personale viaggiante” e che il lavoratore disimpegnasse l’attività lavorativa per la quale sussisteva la deroga, esattamente al compimento del sessantesimo anno d’età. In altri termini, secondo l’Istituto, per accedere alla pensione di vecchiaia, non bastava essere un ferroviere, ma bisognava aver lavorato sino a 60 anni. Diversamente, secondo i giudici di merito, tale circostanza doveva ritenersi irrilevante, poiché era certo che per tutta la sua vita lavorativa, il ferroviere aveva svolto mansioni di personale viaggiante, mansione ritenute usuranti dal legislatore e pertanto escluse dall’immediata applicazione della riforma del 1992. In entrambi i gradi di giudizio, quindi, l’INPS veniva condannato al pagamento della pensione di vecchiaia al già “baby” pensionato. La Corte di Cassazione rilegge il quadro normativo. E’ bene precisare che il d.lgs. 153/1992, esclude l’innalzamento dell’età pensionabile per i lavoratori iscritti ad alcuni fondi di previdenza sostitutivi, tra i quali, il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per gli addetti al trasporto pubblico. Questi lavoratori accedono alle forme di previdenza sostitutive di quella ordinaria AGO , tra le quali va annoverato il fondo di previdenza per gli addetti al trasporto pubblico. Pertanto, il più favorevole trattamento pensionistico è legato non solo alle mansioni usuranti, ma anche all’attualità dell’iscrizione al fondo di previdenza. Invero, nel caso di specie, il ferroviere si era dimesso dall’azienda nel 1989, all’età di quarantanove anni, pertanto, nel 2000, a sessant’anni, non risultava iscritto al Fondo, di conseguenza, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, non sussiste uno dei due requisiti necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia INPS. Dato che il requisito dell’attualità dell’iscrizione al Fondo deve necessariamente coesistere con quello delle mansioni usuranti, il fatto che il lavoro svolto dal ferroviere fosse effettivamente usurante non basta a determinare il diritto alla pensione di vecchiaia. La Corte, quindi, avalla le difese dell’Istituto affermando che per avere diritto al versamento della pensione di vecchiaia, secondo il regime antecedente alla riforma del 1992, è necessario aver svolto mansioni usuranti ed essere iscritto ad un Fondo di previdenza al compimento dei sessant’anni. Ferrovieri e calciatori, stesso trattamento? La duplicità del requisito, però, non è necessaria per tutte le categorie di lavoratori per le quali sussiste la deroga all’innalzamento dell’età pensionabile. La norma, infatti, prevede che alcune categorie - tra cui il personale viaggiante - debbano essere iscritte al Fondo di categoria, mentre per altre - come ad esempio i calciatori - l’iscrizione non è contemplata. Per questi ultimi, infatti, sarebbe impensabile la coincidenza tra cessazione dell’attività lavorativa e compimento dei sessant’anni d’età.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 luglio – 6 ottobre 2014, numero 21005 Presidente De Cesare – Relatore Doronzo Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con la sentenza resa in data 23 settembre 2008, la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto che aveva condannato l'Istituto di previdenza al pagamento in favore di B.V. della pensione di vecchiaia a far tempo dal 1 giugno 2000. 2. La corte territoriale - posto che era in controverso che il B. , nato il , era stato iscritto al fondo speciale autoferrotranvieri dal 25/11/1969 al 30/9/1989 e che aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia in data 29/5/2000, al compimento del 60^ anno di età - riteneva che egli avesse il diritto di accedere al pensionamento di vecchiaia secondo i parametri di età previsti dalla legislazione precedente alla riforma di cui al decreto legislativo 30/12/1992, numero 503, poiché l'articolo 5, comma 2, del d.lgs. citato contemplava tra le categorie di lavoratori escluse dalla legge di riforma anche il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 28 luglio 1961, numero 830, a nulla rilevando che al momento della domanda di pensionamento egli non fosse più in attualità di lavoro come personale viaggiante . 2.1. La circostanza che egli avesse cessato il servizio nel 1989, ben prima di maturare l'età pensionabile di 60 anni, doveva ritenersi irrilevante, poiché era certo che per tutta la sua vita lavorativa il ricorrente aveva svolto le mansioni di personale viaggiante, ritenute usuranti dal legislatore e pertanto escluse dalla immediata applicazione della riforma del 1992. 3. Contro la sentenza, l'Istituto previdenziale propone ricorso per cassazione, sostenuto da un unico articolato motivo, sintetizzato da un quesito di diritto. Il lavoratore si difende con controricorso. 4. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS censura la sentenza per la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,numero 503 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, numero 414 e dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, numero 830 , in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c Assume l'erroneità della tesi dei giudici di merito i quali avrebbero mal interpretato, tanto sotto il profilo logico-sistematico, quanto sotto quello letterale, l'articolo 5 del d.lgs. numero 503 del 1992, a mente del quale, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992 . Rileva che non è sufficiente a rendere applicabile la disciplina più favorevole la riconducibilità del lavoratore, per l'attività svolta e in base al criterio della prevalenza, alla categoria del personale viaggiante, ma è, altresì, necessario che il soggetto disimpegni effettivamente, al momento del compimento del sessantesimo anno, l'attività per la quale è stata introdotta la deroga. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto nell'ipotesi di assicurato al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto il quale, cessato dal rapporto di lavoro prima del compimento dell'età pensionabile precisamente nel 1989 , abbia compiuto l'età di 60 anni nel maggio del 2000 ed abbia quindi presentato domanda per accedere alla pensione, trovano applicazione i limiti di età introdotte dall'articolo 1 del decreto legislativo numero 503 del 1992 come ritiene l'odierno ricorrente oppure trova applicazione l'articolo 5, comma secondo, del medesimo decreto legislativo numero 503 del 1992 e restano fermi i limiti di età redigenti all'entrata in vigore del decreto come stabilito dalla Corte d'appello ? . 6. La questione è già stata sottoposta al vaglio di questa Corte, che l'ha risolta nei sensi di cui appresso, con un giudizio che merita di essere condiviso. 7. In deroga all'innalzamento dell'età pensionabile introdotto con il decreto legislativo numero 503 del 1992 a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna , sono stati conservati per alcune particolari categorie limiti di età per il pensionamento di vecchiaia più favorevoli, ex articolo 5, comma 2, del citato d.lgs. numero 503. 8. Tale norma così recita Per gli appartenenti alle forze armate, per i lavoratori iscritti al fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, numero 480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 L. 7 agosto 1990, numero 248, per il personale viaggiante iscritto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla L. 28 luglio 1961, numero 830, e al fondo pensioni di cui all'articolo 209 D.P.R. 29 dicembre 1973, numero 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c , 3 e 31, L. 26 luglio 1984, numero 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal numero 1 al numero 14 dell'articolo 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, numero 708, ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, numero 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla L. 14 giugno 1973, numero 366, ed alla L. 23 marzo 1981, numero 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992 articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 503 cit. . 9. Tra i soggetti cui si riferisce la deroga introdotta dal decreto legislativo vi sono, fra gli altri, i lavoratori iscritti ad alcuni Fondi sostitutivi, tra i quali il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per i quali dunque rimangono fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. 10. Si tratta, per quanto qui interessa, di assicurati che accedono alla pensione di vecchiaia presso le forme di previdenza sostitutive dell'AGO, tra le quali va annoverato il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 11. Per l'applicabilità della deroga il legislatore ha posto, come condizione, l'iscrizione al predetto Fondo di previdenza, e ciò si evince dal riferimento non già sic et simpliciter alla categoria del personale viaggiante, bensì al predetto personale in quanto iscritto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto . 12. Il più favorevole trattamento pensionistico di vecchiaia per il predetto personale è, dunque, legato non solo a peculiari mansioni usuranti ma anche all'attualità dell'iscrizione al Fondo di previdenza. 13. L'interpretazione letterale e sistematica della norma di favore, tenuto conto del carattere derogatorio della disposizione, conduce al rilievo secondo cui la condizione dell'attualità dell'iscrizione deve coesistere con il compimento dell'età anagrafica cfr. Cass., 19 settembre 2011, numero 19090 Cass., 11 luglio 2012, numero 11678 . 14. Non sembra pertinente il rilievo svolto dal controricorrente secondo cui tale interpretazione sarebbe contraddetta dal fatto che la norma invocata contempla, tra le categorie dei lavoratori cui è estesa la deroga, anche i giocatori di calcio, per i quali sarebbe impensabile la coincidenza tra la cessazione dell'attività lavorativa ed il compimento del 60^ anno di età al contrario, proprio il mancato riferimento all'attualità dell'iscrizione a fondi di previdenza per questa categoria di lavoratori, per i quali sono previsti peculiari requisiti anagrafici e contributivi ed una speciale disciplina v. D. Lgs 30 aprile 1997, numero 166, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, numero 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i tentativi lavoratori dello spettacolo , conferma l'interpretazione su esposta con riguardo al personale viaggiante, per il quale è invece espressamente prevista l'iscrizione al fondo. 15. Una volta enunciata l'interpretazione della norma nel senso che la mancanza di attualità dell'iscrizione al Fondo al compimento del sessantesimo anno di età esclude il diritto al trattamento pensionistico di dicembre 1992, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, conducendo la predetta interpretazione al rigetto della domanda originariamente proposta dal B. . 14. Ed invero, il ricorrente, dimessosi dall'azienda tramviaria fin dal 1989 non risultava iscritto al Fondo al compimento dell'età anagrafica, nel 2000, onde sono prive di qualsivoglia rilievo le deduzioni a sostegno del trattamento richiesto incentrate sull'irrilevanza dello svolgimento perdurante delle mansioni usuranti sino all'epoca del pensionamento e sul mero possesso del requisito anagrafico e contributivo Cass., 18 settembre 2011, numero 19090 . 15. Di conseguenza, il ricorso dell'Inps deve essere accolto e la sentenza cassata, con il rigetto della domanda attorea. 16. In considerazione della controvertibilità della questione, come attestata dalla mancanza di precedenti giurisprudenziali al momento della proposizione del ricorso per cassazione, nonché dall'esito difforme del giudizio di merito, si compensano le spese del giudizio, compreso quello di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da B.V. . Compensa le spese dell'intero giudizio.