La notizia di un cagnolino, prima pignorato e poi messo all'asta, è rimbalzata da un giornale all'altro diventando virale e suscitando sicuro interesse quantomeno per sapere se o come sia possibile che un animale possa essere pignorato come una macchina, un quadro e qualsiasi altro bene mobile.
Animali esseri senzienti. Il punto di partenza non può che essere una norma importante per ricostruire il quadro normativo e prima ancora culturale che riguarda gli animali l'articolo 13 del Trattato sull'Unione Europea e sul funzionamento dell'Unione Europea come risultante dal Trattato di Lisbona. Ed infatti, in base a quella norma «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Il pignoramento di Fido e degli altri animali di affezione . Ecco allora che, nel mutato quadro normativo, ci si interroga sulla possibilità di pignorare anche l'animale di affezione in quanto – fino adesso - cosa mobile sicuramente pignorabile. Sul punto interviene la legge 28 dicembre 2015, numero 221 che modifica l'articolo 514 c.p.c. relativo alle cose assolutamente impignorabili prevedendo espressamente, al numero 6- bis , che non si possono pignorare «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali». Inoltre, al numero 6- ter , aveva escluso dalla pignorabilità anche «gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli». Ecco allora che per la legge processuale gli animali di affezione cane, gatto, ma anche il criceto e i coniglio, ad esempio , pur rimanendo delle res ai fini della legge civile non sono più pignorabili. Ma perché il creditore avrebbe dovuto mai pignorare “Fido”? - Ebbene – oltre al possibile valore in sé – resta che se avessimo voluto ricercare un senso al pignoramento dell'animale di affezione esso avrebbe potuto risiedere nel voler finalizzare il pignoramento rectius forse già il solo tentativo di pignoramento a misura di disturbo, per dirla con i francesi. Ed infatti, quel pignoramento avrebbe avuto, molto probabilmente, una funzione di coazione indiretta al pagamento di quanto dovuto dal debitore capiente al creditore al fine di farlo desistere dal pignoramento dell'animale di affezione. Senonchè, oggi il pignoramento dell'animale di affezione non è più possibile, ma resta però la possibilità di pignorare “Fido” laddove – come sembra essere avvenuto nel caso di cronaca di Pisa – faccia parte di un allevamento. In quel caso la circostanza che il cagnolino da una parte cosa e dall'altra essere senziente fosse detenuto a fini produttivi ne ha determinato la pignorabilità. Altre soluzioni possibili. Peraltro, esistono altre soluzioni in ordine al pignoramento di animali di affezione così, ad esempio, il codice tedesco prevede che il giudice dell'esecuzione possa autorizzare il pignoramento dell'animale dall'elevato valore quanto l'impignorabilità comporterebbe una compressione del diritto del creditore che non potrebbe essere giustificata neppure in considerazione delle esigenze di tutela degli animali. Ancora, venne presentato un progetto di legge dall'onumero Brambilla – come noto molto impegnata sul versante della tutela degli animali – volto ad introdurre un nuovo articolo 2911- bis nel codice civile al fine di condizionare il pignoramento degli animali non domestici alla presentazione di una documentazione da parte del creditore procedente. Secondo quella proposta, infatti, «in caso di richiesta di pignoramento di animali non domestici, lo scopo patrimoniale o lucrativo deve risultare esclusivamente da un'idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istante all'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da un'univoca documentazione altrimenti reperita dall'ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento». Peraltro, la strada per la tutela degli animali quali essere senzienti è in via di costruzione passo dopo passo come dimostrano recenti interventi normativi. Valgano come esempi, da un lato, la modifica del codice penale con l'introduzione dei delitti contro il sentimento per gli animali articolo 544- bis – 544- sexies c.p Dall'altro lato la modifica delle norme in materia di condominio con l'introduzione dell'articolo 1138 c.c. secondo cui «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Si tratta certamente di interventi che non consentono comunque di superare la contraddizione esistente nel qualificare contemporaneamente l'animale di affezione come res e come essere senziente. Ed infatti, alla doverosa tutela per l'animale rispetto ad ogni forma di maltrattamento resta che la giurisprudenza specialmente quella penale consente il sequestro e poi la confisca dell'animale, ad esempio, che reca disturbo. Siamo, quindi, sulla strada dell'attuazione degli impegni internazionalmente assunti non poco tempo fa, ma ancora lontani dalla piena esecuzione della valorizzazione del principio della «importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società» e della concezione dell'animale come essere senziente.