L'accertamento scivola sulla fattura non registrata

È nullo l'accertamento IVA fondato su una fattura non registrata ritrovata presso un cliente della società emittente.

È nullo l'accertamento IVA fondato su una fattura non registrata ritrovata presso un cliente della società emittente. Lo ha precisato al sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8563 del 14 aprile.La fattispecie. Il Fisco procedeva al recupero dell'IVA relativa ad una fattura emessa ma non registrata da una s.r.l., ritrovata dalle Fiamme gialle presso la sede di una società cliente dell'emittente. La contribuente impugnava l'atto impositivo e la CTP accoglieva il ricorso. Tale decisione veniva confermata anche in appello.Il Fisco esercita in modo anomalo il potere impositivo. In particolare, la CTR ha ritenuto infondata il gravame proposto dall'Ufficio finanziario, poiché, nonostante la asserita mancata registrazione della fattura, i dati riepilogativi mensili consentivano di ricostruire analiticamente gli obblighi fiscali. Pertanto, l'ufficio ha esercitato in modo anomalo il suo potere impositivo non fornendo alcuna prova concreta mentre, invece, la società ha dimostrato che la fattura contestata non solo aveva un importo differente da quello indicato ma addirittura era stata emessa nei confronti di una società diversa, e regolarmente riportata nelle scritture contabili.Gli obblighi fiscali possono essere ricostruiti. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non ci sta e ricorre per cassazione, ma ancora una volta senza successo. Infatti, la Suprema Corte rigetta il ricorso i giudici dell'appello hanno ampiamente motivato il loro convincimento, basato sulla constatazione della registrazione della fattura sebbene ad altro nome e per diverso importo e sulla corrispondenza dei prospetti riepilogativi mensili. Non solo.Non basta il rinvenimento della fattura presso una società diversa. La CTR ha espressamente preso in considerazione la circostanza che la fattura fu trovata presso altra società, ma ha ritenuto tale elemento insufficiente, da solo, a giustificare il recupero di imposta, perché gli organi di controllo non hanno accertato che la società l'abbia effettivamente portata in detrazione.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 14 aprile 2011, numero 8563Presidente Lupi - Relatore MeroneFatto e dirittoIl Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. nella quale si legge La controversia, nell'attuale fase, ha ad oggetto il recupero dell'iva relativa ad una fattura emessa e asseritamenle non registrata dalla GI.PI.ELLE srl, in data 28 marzo 1997 numero 1659 , rinvenuta dalla guardia di finanza presso la cliente società Le nazioni due srl uni personale, in occasione di un controllo.Su questo punto la CTR ha ritenuto generico ed infondato l'appello dell'Ufficio, soccombente in primo grado. In particolare i giudici di appello hanno rilevato che nonostante la asserita mancata registrazione della fattura i dati riepilogativi mensili consentivano di ricostruire analiticamente gli obblighi fiscali. Pertanto, rileva ancora la CTR, l'ufficio ha esercitato in modo anomalo il suo potere impositivo non fornendo alcuna prova concreta della motivazione di appello mentre invece la società ha dimostrato che la fattura contestata numero 1659 del 28/03/97 ha un importo differente da quello indicato e non è stata emessa nei confronti della società La Nazione due srl, bensì nei confronti della società Multi Media Pubblicità e regolarmente riportata nelle scritture contabili.Con l'odierno ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia la insufficienza della motivazione sul fatto che la fattura in questione sia stata ritrovata presso la società Le Nazioni due srl.Il ricorso è inammissibile ed infondato.E' inammissibile perché sotto la parvenza del vizio di motivazione si contesta la valutazione di merito fatta dai giudici di appello, i quali peraltro hanno ampiamente motivato il loro convincimento, basato sulla constatazione della registrazione della fattura sebbene ad altro nome e per diverso importo e sulla corrispondenza dei prospetti riepilogativi mensili. E' inammissibile anche perché la CTR prima ancora di affermare la infondatezza dell'appello, ne ha rilevato a torto o a ragione, non importa la carenza di motivi e, quindi, l'odierno ricorso, per rimuovere la relativa ratio decidendi, avrebbe dovuto dimostrare che invece l'appello era adeguatamente corredato di motivi. E' inammissibile, infine, perché carente di autosufficienza, in quanto non chiarisce in qua modo la questione sia stata prospettata con i motivi di appello. Parte ricorrente ritiene erroneamente di avere soddisfatto il requisito della autosufficienza riproducendo nel corpo del motivo fa fattura contestala, che non può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte se non attraverso la lente delle questioni prospettate con i motivi di appello.Infine il ricorso è anche infondato perché la CTR ha espressamente preso in considerazione la circostanza che la fattura fu trovata presso altra società, ma ha ritenuto tale elemento insufficiente, da solo, a giustificare il recupero di imposta, perché gli organi di controllo non hanno accertato che la società l'abbia portata in detrazione Considerato - che la relazione è stata notificata ai sensi dell'articolo 308 bis c.p.c., comma 3 - che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione - che, pertanto, il ricorso va rigettato, con la condanna conseguente alle spese, liquidate come da dispositivo.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro settemilacinquecento per onorario, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.