Anche nelle liti tra avvocati e clienti è il foro esclusivo del consumatore a prevalere la causa deve essere discussa davanti al tribunale del luogo in cui l'assistito ha la propria residenza.
Anche nelle liti tra avvocati e clienti è il foro esclusivo del consumatore a prevalere la causa deve essere discussa davanti al tribunale del luogo in cui l'assistito ha la propria residenza. Non solo. Qualora il cliente sia un'azienda o un imprenditore, prevale il foro speciale alternativo in favore degli avvocati. Si è così espressa per la prima volta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 12685 depositata lo scorso 9 giugno.La fattispecie. Un avvocato otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di un suo cliente, professore di un istituto tecnico, in un giudizio promosso davanti al Tar Molise e davanti al Consiglio di Stato, relativo all'orario di insegnamento. L'insegnante si opponeva ed i giudici capitolini dichiaravano la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Larino, quale foro del consumatore, avendo lì il professore la propria residenza. Contro tale sentenza, il legale ricorreva per cassazione, ma senza successo.Foro speciale alternativo in favore degli avvocati articolo 637, comma 3, c.p.c. e foro esclusivo del consumatore articolo 33, comma 2, lett. u , d.lgs. numero 206/2005 quali i rapporti? Al riguardo, la Suprema Corte osserva che con l'introduzione del foro speciale esclusivo in favore del consumatore risulta ridotto l'ambito di applicabilità dell'originario foro speciale alternativo di cui all'articolo 637, comma 3, c.p.c., non regolando anche l'area coperta dal foro del consumatore, ma esclusivamente quella in cui il cliente ingiunto non rivesta tale qualità . Tuttavia, prosegue la S.C., qualora si versi in una fattispecie in cui, per la presenza sia dell'avvocato che del cliente-consumatore entrambe le norme sarebbero astrattamente applicabili ma la norma in tema di foro del consumatore individua una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra. Né tanto meno è possibile sostenere che la disciplina ex articolo 637, comma 3, c.p.c., per quanto anteriore rispetto al codice del consumo non sia stata influenzata dalla successiva disciplina in tema di foro del consumatore, costituendo la norma codicistica una disposizione speciale e, come tale non derogata dalla disposizione successiva generale. Infatti, l'articolo 33, d.lgs. numero 206/2005, per quanto collocato in una normativa a carattere generale a tutela del consumatore, rappresenta pur sempre una disposizione speciale in tema di competenza territoriale, non diversamente dalla norma ex articolo 637, comma 3, c.p.c., posizionata nell'ambito del codice di rito.Entrambe le norme attengono a categorie specifiche di soggetti. In merito alla qualità di lex specialis della norma attinente al foro esclusivo del consumatore, la Cassazione osserva che tale foro era stato originariamente disposto dall'articolo 1469 bis, comma 3, numero 19, c.c In quella sede l'individuazione del foro costituiva comunque una lex specialis a tutela del consumatore, con la conseguenza che per effetto del coordinamento di tale disposizione speciale sopravvenuta con quella antecedente di cui all'articolo 637, comma 3, quest'ultima risultava delimitata ai soli casi in cui il cliente non fosse un consumatore. La circostanza che la norma speciale in tema di foro esclusivo del consumatore sia poi stata trasferita nella più generale normativa a tutela del consumatore, d.lgs. numero 206/2005, non priva la norma attinente al foro del consumatore del carattere di specialità, così come non riassorbe gli effetti delimitativi già prodottisi sull'articolo 637, comma 3, c.p.c. il loro concorso va regolato nei termini della prevalenza dell'articolo 33, d.lgs. numero 206/2005 sull'articolo 637, comma 3, c.p.c Ma non è tutto.L'avvocato che conclude un contratto d'opera professionale intellettuale è comunque un professionista? La Suprema Corte dice sì la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d'opera intellettuale, qual è l'avvocato. A nulla rileva che il rapporto tra l'avvocato e il professionista sia caratterizzato dall'intuitu personae nella fattispecie si versa nell'ipotesi di contratto d'opera professionale stipulato tra un professionista l'avvocato , che tipicamente conclude quel tipo di contratto nella sua attività professionale, ed un cliente, il quale, a seconda delle circostanze, può esser un consumatore o meno. Per i giudici di legittimità, un avvocato utilizza il contratto di mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale o extragiudiziale di un cliente per agire nell'esercizio della propria attività professionale ed è, pertanto, da considerare un professionista. Ma chi è il professionista? È colui che nell'esercizio della sua attività utilizza i contratti previsti dalla disciplina a tutela del consumatore. Questo punto era espressamente dichiarato nel previgente articolo 1469 bis c.c. l'inciso non è stato poi riprodotto nel codice del consumo unicamente per il fatto che la definizione viene riferita, in apertura di codice, non solo alla disciplina dei contratti del consumatore ma del consumo in genere. Il prestatore di opera professionale intellettuale integra la figura del professionista, ergo opera per il cliente-consumatore il foro esclusivo della propria residenza. Infatti, conclude la Cassazione per effetto dell'applicabilità dell'articolo 33, d.lgs. numero 206/2005, il foro alternativo speciale ex articolo 637, comma 3, c.p.comma opera solo nell'ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all'avvocato, sia una persona giuridica oppure - nell'ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica - che esso non rivesta la qualità di consumatore e, quindi, che abbia richiesto la prestazione professionale all'avvocato per uno scopo estraneo alla sua attività imprenditoriale,commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta .