Legittimo impedimento il difensore può invocarlo, oltre ai casi previsti tassativamente ex lege, per «situazioni gravi sotto il profilo umano e morale» come un qualsiasi prestatore d’opera.
La sentenza numero 32949, depositata dalla Cassazione, sezione Sesta Penale, lo scorso 22 agosto, chiarisce un importante aspetto della normativa sul legittimo impedimento, ampliandone la casistica nel senso sopra detto ed enunciando un principio in contrasto con la precedente interpretazione giurisprudenziale, ma in linea col vaglio operato dalla Corte Costituzionale. Il caso. Il difensore di due imputati per sottrazione di beni sottoposti a pignoramento, già condannati in primo grado, non poteva presenziare all’udienza in Corte di appello a causa di un grave lutto il decesso dell’unica sorella. Regolarmente, il giorno prima della stessa, presentava istanza di rinvio adducendo l’assoluta impossibilità a presenziare al processo, stante la lontananza del luogo delle esequie e l’impossibilità di essere sostituito da un collega. La Corte di appello respingeva l’istanza e confermava la sentenza di primo grado, così che il difensore impugnava entrambe in Cassazione che ha accolto le sue ragioni con la presente pronuncia, rinviando ad altra Corte di appello. Legittimo impedimento si è pronunciata anche la Consulta. È disciplinato dall’articolo 420 ter c.p.p. e recentemente è stato sottoposto al vaglio della Consulta che ha escluso la possibilità di introdurre un impedimento assoluto, perché in netto contrasto con la ratio della norma la tutela del diritto di difesa C. Cost. numero 23/11 contra 262/09 . Secondo le esegesi costanti può essere concesso solo per impedimenti materiali e fisici malattia, sovrapposizione di udienze e similia che non consentono al difensore di presenziare all’udienza. È suo onere dimostrarli e provare l’impossibilità di essere sostituito da un collega. L’istanza deve essere depositata con ampio anticipo per poter consentire una riorganizzazione dei ruoli e la ridistribuzione dei carichi della giustizia Cass., penumero sez. II, numero 16603/11 ha escluso il legittimo impedimento perché l’istanza è stata depositata tre giorni prima dell’udienza, perciò non tempestivamente Cass., penumero sez. III, numero 25162/12 . La nuova opinione della Suprema Corte gli eventi gravi sotto il profilo “umano e morale” contano anche per l’avvocato. Introduce un’ulteriore interpretazione della normativa in apparente contrasto con quelle prevalenti e costanti, ma in realtà chiarificatrice delle stesse ed in linea con quanto stabilito dalla Consulta. Invero se si limitasse la giustificazione dell’assenza ai soli motivi lavorativi e sanitari, come sinora previsto dalla legislazione in materia, non vi sarebbe alcuno spazio per l’impedimento dovuto ad «eventi gravi sotto il profilo “umano e morale”» quali appunto le esequie di un prossimo congiunto. La Corte nota che gli stessi sono alla base dei permessi per i lavoratori dipendenti, perciò non si vede per quale ragione non possano giustificare l’astensione del legale. Infatti, in caso, contrario la sua partecipazione sarebbe inficiata dall’impatto emotivo dell’evento. Questo rispetto umano ed etico deve prevalere su tutti gli altri interessi. È pacifica, poi, la tempestività dell’istanza. Ergo è stata cassata con rinvio la sentenza che rigettava la richiesta di posticipazione dell’avvocato e condannava i suoi clienti. Assimilabile al diritto del prestatore d’opera. Alla luce di tutto ciò ha sancito «l’assoluta impossibilità del difensore di comparire in udienza, là dove la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere ascrivibile anche a situazioni gravi sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilata al diritto di altro prestatore d’opera ad essere giustificato per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita».
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza numero 32949 7 giugno - 22 agosto 2012, numero 32949 Presidente De Roberto - Relatore Carcano Ritenuto in fatto 1. B.R. e P.S. impugnano la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò entrambi responsabili del delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, commesso in omissis . Nella sentenza impugnata è stata schematizzata la disamina del giudice di primo grado e le ragioni per le quali è stata affermata la responsabilità di B.R. e, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero e dalla parte civile, anche di P.S. , in base alla prova univoca del concorso di entrambi nella sottrazione della motopala sottoposta a pignoramento, tra l’altro tenuto conto che il proprietario non ha presentato alcuna denuncia di furto. La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di rinvio dell’avvocato Giuseppe Mariani difensore di entrambi gli imputati, presentata il giorno prima dell’udienza, poiché l’impedimento, dovuto a un grave lutto famigliare e alla circostanza che lo stesso giorno dell’udienza vi sarebbero state le esequie, non era considerare assoluto da un lato, perché la richiesta era stata formulata in termini estremamente vaghi per la mancanza dell’ora del funerale rispetto a quello dell’udienza, che di solito si prosegue anche nel pomeriggio e ciò avrebbe consentito all’avv.to Mariani di partecipare a entrambi gli impegni dall’altro, nell’istanza sono indicate le ragioni per le quali il difensore non avrebbe potuto avvalersi. 2. La difesa propone ricorso e deduce - mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Il difensore, dopo una premessa relativa alla genesi della vicenda e ai suoi sviluppi processuali, rileva che erroneamente la Corte ha ritenuto generiche le ragioni della richiesta di rinvio, tenuto conto che vi era specifico riferimento a un grave lutto famigliare, circostanza che non avrebbe dovuto richiedere ulteriori precisazioni. Nel ricorso, l’avv.to Marini chiarisce che la defunta era l’unica sua sorella. Infondato il rilievo della Corte d’appello secondo cui sarebbe stato possibile assistere ai funerali e poi partecipare all’udienza. Al riguardo, il ricorrente deduce che non si è tenuto conto che il luogo delle esequie era Orvieto che dista circa 100 km da Perugia. - irregolarità della denuncia-querela per mancata osservanza dell’articolo 337 c.p.p. che richiede la firma autentica. - erronea applicazione e interpretazione dell’articolo 388, comma 3, c.p., da considerare reato proprio e non può che essere attribuito solo al proprietario del bene sottoposto a pignoramento. B. , oltre a non essere il proprietario della pala meccanica, non era la persona nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento. - Erronea affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, di P.S. fondata su una contraddirtela affermazione, poiché se la proprietà della cosa sottoposta a sequestro è stata attribuita a B. non si comprende come possa poi essere riconosciuta proprietaria anche P.S. . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Questione assorbente rispetto a tutte le altre è quella relativa al diniego della sussistenza del legittimo impedimento dell’avvocato Giuseppe Mariani a presenziare all’udienza del 5 luglio 2011 dinanzi alla Corte d’appello di Perugia. Non è da revocare in dubbio, ad avviso del Collegio, che la situazione rappresentata dal difensore di fiducia di entrambi gli imputati, con istanza presentata il giorno prima dell’udienza ff. 35 e 40 fase, appello , fosse tale da integrare il legittimo impedimento a essere presente alla trattazione del processo. È evidente che La Corte d’appello, data per accertata la situazione rappresentata dalla difensore, ha ritento che fosse onere dello stesso istante dimostrare l’impossibilità a partecipare all’udienza, dopo la cerimonia funebre del congiunto e, in ogni caso, a dimostrare l’impossibilità di farsi sostituire da altro avvocato. Va al riguardo osservato che l’assoluta impossibilità a comparire del difensore non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale a partecipare all’udienza, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale ovvero ad altra causa che impedisca la fisica presenza del difensore dovuta ostacoli di carattere logistico o sanitario, che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioni che possano sotto il profilo emotivo e umano essere ritenute anch’esse di ostacolo alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli. Se si dovesse intendere per impossibilità a comparire il solo materiale o fisico ostacolo per il difensore a essere presente in udienza, difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni diverse e riconducibili a eventi gravi sotto il profilo umano e morale - quale è senza dubbio la morte di un prossimo congiunto nella specie, come si è precisato in ricorso, la sorella le cui esequie siano concomitanti al giorno di udienza - che possano costituire legittimo impedimento per il difensore. Peraltro, la morte di un “prossimo congiunto è un evento che per altri prestatori di lavoro dipendenti può costituire causa per giustificare l’assenza dal lavoro e non si comprende per quale ragione il difensore, al quale è attribuita un prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non possa usufruire di analogo trattamento in caso di eventi che comunque impongano rispetto umano e morale . In conclusione, l’assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere anche ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilate al diritto di altro prestatore d’opera a essere giustificato per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio.