L’evasione fiscale si combatte anche con l’imposta straordinaria sui valori scudati

L’articolo 8, comma 16 ter , d.l. numero 16/2012 modifica l’articolo 19, comma 12, d.l. numero 201/2011, precisando che l’imposta straordinaria pari al 10 per mille dovuta, per il solo anno 2012, per le attività finanziarie oggetto di emersione si applica solo a quelle che dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011 sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

Contabilità semplificata articolo 8, comma 11 . L’articolo 8, comma 1, d.l. numero 16/2012 abroga l’articolo 14, comma 10, l. 183/2011, il quale consentiva di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili ai soggetti in contabilità semplificata e ai lavoratori autonomi che effettuassero operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili. Accertamenti e avvisi di addebito esecutivi articolo 8, commi 12 e 12 bis . L’articolo 8, commi 12 e 12 bis , d.l. numero 16/2012 modifica la disciplina di accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate articolo 29, d.l. numero 78/2010 e avvisi di addebito esecutivi emessi dall’INPS articolo 30, d.l. numero 78/2010 . Con riferimento agli accertamenti esecutivi, s’impone all’Agente della riscossione di informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Per quanto concerne gli avvisi di addebito esecutivi, gli adempimenti dell’espropriazione forzata sono semplificati attraverso la sostituzione dell’esibizione dell’avviso con quella dell’estratto di avviso, in tutti i casi in cui l’Agente della riscossione ne attesti la provenienza. L’intimazione ad adempiere al pagamento deve essere inserita negli atti relativi al mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva nel caso di conciliazione giudiziale e di definitività dell’atto di accertamento impugnato. Imposta di bollo sui valori scudati e le attività finanziarie articolo 8, commi da 13 a 17 . L’articolo 8, commi da 13 a 17, d.l. numero 16/2012 modifica la disciplina dell’imposta di bollo sui valori scudati e le attività finanziarie. A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene sostituito l’articolo 13, comma 2 ter , della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. numero 642/1972, chiarendo che sono assoggettati all’imposta di bollo proporzionale i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati e che l’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso. Si interviene sull’articolo 19, d.l. numero 201/2011 inserendo il comma 3 bis, a mente del quale «per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti» attraverso l’introduzione nel comma 7 il riferimento ai commi 2 bis e 2 ter, consentendo di scomputare dall’imposta di bollo speciale, dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, l’imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011, nel caso in cui l’attività rimpatriata sia costituita da denaro nel comma 8 prorogando al 16 luglio il termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011 e prevedendo che, «nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione». con la modifica del comma 11 consentendo l’applicazione delle norme relative alle imposte sui redditi per l’accertamento e la riscossione dell’imposta di bollo speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, nonché per il relativo contenzioso modificando il comma 15, con esclusione della tassazione di immobili situati all’estero posseduti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, se l’importo del tributo non supera i 200 euro, e determinazione del valore degli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni sulla base di quello utilizzato nel Paese estero inserendo il comma 15 bis, ove si prevede che l’aliquota sia ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze a favore dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano e che sia applicata una detrazione forfettaria pari a 200 euro, aumentata di 50 euro per ciascun figlio a carico, fino ad un massimo di 400 euro inserendo un periodo a chiusura del comma 16, in base al quale, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è riconosciuto un credito di imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile aggiungendo un secondo periodo nel comma 20, in forza del quale, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa inserendo il comma 23 bis, secondo cui non è precluso l’accertamento dell’Iva relativamente alle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale nel 2001 e nel 2009. Modulo RW articolo 8, comma 16 bis . L’articolo 8, comma 16 bis , d.l. numero 16/2012 sostituisce l’articolo 4, d.l. numero 167/1990. La nuova disciplina esclude che i contribuenti che detengono attività all’estero debbano compilare il modulo RW per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. Imposta straordinaria sui valori scudati articolo 8, comma 16 ter . L’articolo 8, comma 16 ter , d.l. numero 16/2012 modifica l’articolo 19, comma 12, d.l. numero 201/2011, precisando che l’imposta straordinaria pari al 10 per mille dovuta, per il solo anno 2012, per le attività finanziarie oggetto di emersione si applica solo a quelle che dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011 sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse. L’intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Compensazione Iva articolo 8, commi da 18 a 21 . Con l’articolo 8, commi da 18 a 21, d.l. numero 16/2012 sono state rafforzate le misure di contrasto agli abusi nell’utilizzo dei crediti Iva in compensazione, estendendo l’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione per esercitare le compensazioni anche nella fascia compresa tra 5.000,01 e 10.000 euro. Depositi Iva articolo 8, commi 21 bis e 21 ter . L’articolo 8, commi 21 bis e 21 ter , d.l. numero 16/2012 interviene sulla norma di interpretazione autentica dell’articolo 50 bis , comma 4, d.l. numero 331/1993, contenuta nell’articolo 16, comma 5 bis , d.l. numero 185/2008. L’esenzione dal pagamento dell’Iva per le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi, sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni. Tali prestazioni di servizi, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. Sono abrogate le norme che prevedono l’onere per i gestori di depositi fiscali di tabacchi di dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni articolo 1, comma 96, l. numero 296/2006 la gestione in forma societaria o consortile dei depositi fiscali locali di tabacchi articolo 1, comma 97, l. numero 296/2006 . Enti non commerciali articolo 8, comma 22 . L’articolo 8, comma 22, d.l. numero 16/2012 modifica l’articolo 52, d.p.r. numero 633/1972, consentendo l’accesso finalizzato alla verifica anche nei locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal d.lgs. numero 460/1997. Distributori di carburante articolo 8, comma 22 bis . L’articolo 8, comma 22 bis , d.l. numero 16/2012 modifica l’articolo 28, comma 8, lett. d , d.l. numero 98/2011. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti, si prevede la possibilità di esercitare l’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq. Agenzia per le Onlus articolo 8, comma 23 . L’articolo 8, comma 23, d.l. numero 16/2012 sopprime l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus e ne attribuisce le funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Misure organizzative per l’Agenzia delle Entrate articolo 8, commi 24 e 24 bis . Con l’articolo 8, commi 24 e 24 bis , d.l. numero 16/2012 sono introdotte alcune misure organizzative per l’Agenzia delle Entrate. Controllo dei microfinanziamenti articolo 8, commi 25 e 25 bis . L’articolo 8, commi 25 e 25 bis , d.l. numero 16/2012 potenzia il controllo sull’uso dei micro finanziamenti concessi a valere sul Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio ex articolo 13, comma 3 quater , d.l. numero 112/2008, attribuendo il riscontro della certificazione delle opere realizzate agli Uffici territoriali del Governo e alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ovvero agli organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono più efficacemente assicurare la verifica del rispetto del vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi. Sono altresì semplificati gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un’unica certificazione in sostituzione del rendiconto annuale e della relazione conclusiva.