Un’interessante sentenza sulle problematiche interpretative ed applicative di un nuovo istituto, tuttora vigente, introdotto dalla L. 102/06, ma il cui ambito di applicazione era stato abrogato dal Nuovo codice delle assicurazioni private del 2005 D.lgs. numero 209/05 .
Il Tribunale di Varese ed il Dott. Buffone dimostrano ancora una volta di essere una fucina di interessanti decisioni soprattutto su aspetti poco noti, ma importanti e problematici, del diritto. L’ordinanza della sez. I civ. dello scorso 1° febbraio affronta un peculiare caso di questioni ermeneutiche e legislative connesse al nuovo istituto della «provvisionale senza stato di bisogno», introdotto dalla nuova normativa «sulle conseguenze derivanti da incidenti stradali» del 2006 e tuttora vigente, seppure l’ambito di applicazione dello stesso fosse stato già abrogato, pochi mesi prima, dall’articolo 354 D.lgs. 209/05 nca . Il caso. Un pedone era investito e riportava gravi lesioni, tali che era stato necessario un intervento chirurgico, era stato a lungo impossibilitato o limitato nei movimenti e dichiarato guarito con postumi dopo circa tre anni dall’incidente. All’interno dell’instaurata causa chiedeva l’assegnazione di una somma provvisionale pur non versando in stato di bisogno. Il G.I. ha accolto la richiesta, rimarcando i complessi aspetti processuali relativi a questo istituto. Cosa è la provvisionale senza stato di bisogno? È «un nuovo tipo di ordinanza anticipatoria di condanna, a cognizione sommaria, non cautelare, immediatamente dotata di efficacia esecutiva» che si aggiunge agli altri molteplici «rimedi interinali messi a disposizione dall’ordinamento» contro l’eccessiva durata dei processi. È concessa alla vittima di un sinistro stradale, anche se non versa in stato di bisogno, ogni qualvolta che risultino gravi elementi di responsabilità del conducente danneggiante. Il legislatore, come detto, ha apparentemente creato un istituto «nato già morto» e sui menzionati problemi di coordinamento sono sorte tre scuole di pensiero. Prima corrente ermeneutica introduzione di un nuovo comma e recepimento da parte dell’articolo 147 nca. Secondo questa corrente, suffragata dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina, in definitiva sarebbe stato aggiunto un nuovo comma all’abrogata L. 990/69, nel cui alveo si inserisce la descritta disciplina. Da un lato, quindi, «l’articolo 5 L. 102/06 amplia il fascio applicativo dell’articolo 24 L. 990/69, non più vigente e, dall’altro, integrandolo, si innesta nel testo dell’articolo 147 nca, che regola appunto una procedura per una provvisionale identica a quella in esame, fondata, però, sullo stato di bisogno della vittima. L’impasse è superato dall’articolo 354, comma III nca. Afferma che «il rinvio fatto a disposizioni abrogate fatto da leggi, regolamenti od altre norma si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.». Ergo la disciplina dell’articolo 5 L. 102/06 deve considerasi trasfusa nell’articolo 147 nca che ha sostituito, per quanto sopra, il testo abrogato dell’articolo 24 L. 990/69. Seconda tesi inesistenza della norma. Critica la precedente interpretazione evidenziando la nullità e l’inesistenza della norma, «priva di forza normativa» poiché è stato aggiunto un comma ad una disposizione «ormai espunta dall’ordinamento giuridico». L’opinione della Suprema Corte In sostanza ha accolto la prima tesi, evidenziando che il richiamo improprio ad una legge abrogata non può comportare la nullità della disciplina, in quanto deve prevalere l’ animus del legislatore che, nella fattispecie, era quello di istituire una provvisionale a favore del danneggiato. Voleva lasciare immutata la facoltà di concedere un’anticipazione sulla liquidazione del danno anche al soggetto che non versasse in stato di bisogno. In tal senso la procedura che si intende abrogata, in realtà, non lo sarebbe perché ripresa dall’articolo 147 nca, così come esplicato anche dall’articolo 354 nca. e quella del Tribunale . Il G.I. ha accolto la prima tesi sopra richiamata è impensabile che il legislatore voglia creare un istituto «nato già morto», l’interpretazione letterale dell’articolo 354 salva la norma con la tecnica dei rinvii mobili ed infine c’è la chiara volontà del legislatore di «svincolare la provvisionale dallo stato di bisogno». Sussistendo tutti gli elementi previsti dalla legge, il G.I. ha ritenuto equo accogliere le richieste attoree. Superamento dei limiti dell’articolo 183, V comma, cpc. Si noti, infine, il superamento del divieto di produzione di nuovi mezzi di prova e di deposito di ulteriore documentazione in casi tassativi la mancata produzione non è imputabile alla parte che se ne vuole avvalere, sono stati formati nel corso del processo e la loro produzione è stata resa necessaria per gli sviluppi assunti dallo stesso. Nella fattispecie erano stati contestati la produzione ed il deposito di ulteriore documentazione medica dopo i termini di legge è ammissibile e comporta un ampliamento del quesito, perché connessa alla patologia dell’attore sviluppata a seguito del sinistro.
Tribunale di Varese, sezione Prima civile, ordinanza 1° febbraio 2012 Giudice Giuseppe Buffone Osserva Giova premettere che la parte attrice aveva già articolato una istanza per la concessione di una provvisionale, giusta il riferimento all'articolo 147 del d.lgs. 209/2005 istanza rigettata con ordinanza del 28 ottobre 2011. Con istanza depositata in cancelleria in data 13 gennaio 2012, la parte attrice ripropone la domanda di provvisionale, ma ai sensi dell'articolo 5, legge 21 febbraio 2006 numero 102. L'articolo 5 della legge 21 febbraio 2006, numero 102 non abrogato dalla legge 18 giugno 2009 numero 69 attribuisce al danneggiato in un sinistro stradale di ottenere liquidazione anticipata di somme per i danni subiti in un incidente stradale, anche nell’ipotesi in cui non versi in stato di bisogno, purché risultino gravi elementi di responsabilità su cui Trib. Mantova, ordinanza 13 giugno 2006 in Corriere del Merito 2006, 10 1122 . Si tratta, però, di un istituto che pone problemi di coordinamento in relazione al fatto che l’alveo entro cui la legge 10282006 ha posto la neofita somma provvisionale l’articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, numero 990 è stato abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, numero 209. L'articolo 354, comma I, della normativa richiamata, dispone infatti l'espressa abrogazione della legge 24 dicembre 1969, numero 990 . In altri termini nel 2005, il Legislatore abroga l'intera legge 990/1969 e, però, poi, sempre il Legislatore, nel 2006, nel corpo della legge abrogata, introduce, una nuova disposizione l'articolo 5 della legge 102/ 2006 innesta un nuovo comma nell'articolo 24 della legge 990/69, abrogata dal d.lgs. 209/2005 . Secondo una prima corrente di pensiero, l'articolo 5 cit. avrebbe avuto l'effetto di introdurre, di fatto, una estensione del fascio applicativo dell'articolo 147 Cod. Ass.ni, avendo integrato di una nuova disposizione normativa la materia delle provvisionali. In particolare, secondo Trib. Mantova 13 giugno 2006, ai sensi dell'articolo 354, comma 3 del d.lgs. 209/05 il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti , di talché, atteso che il contenuto dell'articolo 24 della legge 990/69 è stato trasfuso nell'articolo 147 del DLGS 209/05, deve ritenersi che l'articolo 5 della legge 102/06 abbia introdotto un ulteriore comma nella stessa direzione, v. Trib. Alba, 19 ottobre 2006, in Giur. mer., 2007, p. 714 . Nel solco tracciato dalla giurisprudenza di merito qui richiamata, si colloca, invero, la prevalente dottrina che, anche con voci autorevoli, afferma che / 'articolo 5 ha aggiunto un comma ali 'articolo 24 legge numero 990 del 1969 in precedenza abrogato e sostituito dall'articolo 147 cod. ass., a cui, dunque, la norma va oggi riferita . Secondo altra pensée pretoria, la norma introdotta dalla L. numero 102 del 2006, articolo 5, non può avere forza normativa avendo aggiunto un comma ad una norma ormai espunta dall'ordinamento giuridico . Nell'ambito delle polifonia interpretativa sin qui rievocata, si registra, però, un precedente della Suprema Corte Cass. penale, sez. IV, sentenza 18 dicembre 2007 numero 8080, dep. 22/02/2008, Rv. 238962 , che appare chiarificatore. La Corte di legittimità afferma che l'improprietà del richiamo alla norma del 1969 non può certo porre nel nulla una disposizione legislativa che può essere agevolmente collocata, sul piano interpretativo, nella cornice costituita dalla innovazione legislativa del 2005 ben chiara essendo l'intenzione del legislatore di immutare il sistema di concessione della somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno anche nel caso in cui non sussista lo stato di bisogno dell'avente diritto . Alla luce dei rilievi sin qui esposti, tre indici sono dirimenti per approdare alla condivisione del primo degli orientamenti. Il primo indice è sistematico la legge introduttiva della nuova provvisionale è posteriore all'abrogazione della legge 990 e, pertanto, l'intenzione del Legislatore era quella di donare vitalità ad un istituto, piuttosto che farlo nascere morto il secondo indice è letterale l'articolo 354, comma II, del d.lgs 205/09 salva l'efficacia dei rinvii alle norme abrogate, secondo la tecnica del rinvio mobile il terzo indice è assiologico l'intendo legis era quella di svincolare la provvisionale dello stato di bisogno . L'istanza è, quindi, ammissibile e deve ritenersi riferita all'articolo 147 Cod. Ass.ni, come integrato dall'articolo 5 1. 102/2006, per effetto dell'articolo 354 comma II del d.lgs. 205/2009. Nel merito l'istanza è fondata. Come insegnano i commentatori, il presupposto per la pronuncia di una provvisionale senza stato di bisogno è che, da un sommario accertamento, risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente. Il legislatore, dunque, ha introdotto un nuovo tipo di ordinanza anticipatoria di condanna, a cognizione sommaria, non cautelare, immediatamente dotata di efficacia esecutiva, arricchendo così il già ricco di rimedi interinali messi a disposizione dall'ordinamento per cercare di attenuare i devastanti effetti dell'irragionevole durata dei processi civili . Guardando ai fatti di causa, non è contestato lo scontro tra la moto condotta dal convenuto e la persona dell'attore, allorché questi si trovava nella sede stradale in qualità di pedone. In linea di principio, l'investimento del pedone costituisce una responsabilità fisiologica dell'investitore, salvo venga dimostrata la presenza di un elemento di imprevedibilità tale da giustificare la collisione. Nel caso di specie, in assenza dei risultati della Ctu medico-legale, ma alla già presenza di sufficiente documentazione, deve ritenersi che, nell'orbita della valutazione sommaria, senz'altro possibile oggetto di jus poenitendi in sentenza, sussistano gravi elementi di responsabilità a carico dell'investitore e, dunque, la domanda per una provvisionale debba essere accolta. Si tratta, però, una provvisionale da calcolare sul solo danno alla salute, l'unico allo stato da potersi dire emergente all'esito delle valutazioni sommarie. La quantificazione della somma provvisoria, passa per un riferimento ai dati documentali, relativi al tipo di lesione subita dal danneggiato composita e complessa e alla durata complessiva della malattia circa tre anni, incluso il decorso post-operatorio , non ignorata la compromissione della mobilità, per un periodo non indifferente. Tenuto conto delle deduzioni difensive dell'attore e di quelle della convenuta, la provvisionale sì stima equa in Euro 30.000,00 alla luce dei possibili postumi permanenti conseguiti dal danneggiato e dell'esigenza, per somme ulteriori, di attendere gli ulteriori sviluppi del processo. Nel resto. La richiesta di acquisizione dei documenti prodotti con la memoria 13.1.2012 dell'attore va accolta. Giova ricordare che il superamento della barriera preclusiva di cui all'articolo 183, comma VI, c.p.c. importa la decadenza dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dal processo o che la formazione sia successiva allo spirare del suddetti termini. Trattasi di un principio di diritto regolatore della materia di recente ribadito da Cass. civ., sez. III, sent. 6 luglio 2010, numero 15884 pres. Trifone . Nella decisione si afferma essere ormai regola di diritto pacifica a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite numero 8203/2005 , quella per cui nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti anche in grado di appello vige il principio dell'inammissibilità di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - a meno che la loro formazione non sia successiva la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo le parti abbiano dimostrato di non averli potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile e per l’appello il giudice li abbia ritenuti indispensabili per la decisione nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza a Sezioni unite richiamata nel principio di diritto espresso nella massima ”. Nel caso in esame, la lesione subita dal danneggiato, fisiologicamente comporta una evoluzione dello stato morboso, così emergendo, in corso di sviluppo, nuove certificazioni mediche che testimoniano l’avanzamento della guarigione o della involuzione. Si tratta ì, infatti, a ben vedere, di documenti tutti successivi alla scadenza dei termini. I nuovi documenti legittimano una estensione del quesito. Tutte le altre richieste sono rigettate. P.Q.M. Letto ed applicato l'articolo 147 Cod. Ass.ni, come integrato dall'articolo 5 l. 102/2006, per effetto dell'articolo 354 comma II del d.lgs. 205/2006 Concede a ., nato a . il , rappresentato e difeso dall'Avv ., una somma provvisionale di Euro 30.000,00 da maggiorare degli interessi legali per ogni giorno di ritardo nella corresponsione, dalla notifica dell'odierna pronuncia al saldo , che pone a carico delle parti convenute in solido D, . s.p.a. Ammette la produzione dei documenti nnumero 50 - 55 prodotti dall'attore e dispone che il quesito del CTU venga integrato come segue il ctu accerti se gli esiti documentati dai documenti nnumero 50-55 siano ricollegabili causalmente al sinistro per cui è causa in caso affermativo, ne tenga conto nella determinazione del danno e nella quantificazione del suo ammontare e della sua intensità complessiva. Dispone che al consulente tecnico d'ufficio, venga comunicata l'odierna ordinanza, per integrare il quesito, a cura dell'attore, entro e non oltre l'inizio delle operazioni peritali. Manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite.