Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la loro sottoscrizione indiscriminata, non ne determina la validità ed efficacia, non potendosi ritenere che con tale modalità sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate.
L’approvazione per iscritto di più clausole vessatorie, richiesta dall’articolo 1341 c.c., può dirsi assolta soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo contrattuale. In particolare, con riferimento all’ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami più condizioni generali di contratto, l’adempimento dell’approvazione per iscritto può ritenersi realizzato solo nel caso in cui tutte le clausole richiamate siano vessatorie, mentre il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la loro sottoscrizione indiscriminata, non ne determina la validità ed efficacia, non potendosi ritenere che con tale modalità sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate. Con la pronuncia numero 2970 depositata il 27 febbraio scorso, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di clausole vessatorie, per fornire alcune precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione ed approvazione delle stesse. I fatti di causa. All’origine della controversia decisa dalla Cassazione con la sentenza in commento, vi è il contrasto sorto tra due imprese in relazione alla vessatorietà o meno di una clausola prevista nel contratto di appalto, che imponeva, in caso di inadempimento dello stesso, l’avvio del giudizio ordinario entro 45 giorni dal rifiuto dell’altra parte di avviare la procedura arbitrale. Sia in primo che in secondo grado la società attrice fu dichiarata decaduta dalla possibilità di proporre l’azione giudiziaria per aver promosso il giudizio oltre i 45 giorni. Nella prospettazione dell’odierna ricorrente in Cassazione, per contro, tale clausola vessatoria doveva ritenersi inefficace in quanto non approvata specificamente ma unitamente ad altre, non vessatorie, che disciplinavano il rapporto. La vessatorietà di una clausola. Si definiscono clausole vessatorie quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso o di sospensione dell'esecuzione, ovvero sanciscano a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. In particolare, l’articolo 1341 c.c., secondo comma, ne stabilisce l'inefficacia ove le stesse non siano state specificatamente sottoscritte dalla parte non predisponente. La ragione di tale specifica approvazione risiede nella maggior attenzione che l’ordinamento richiede per l’approvazione di una clausola che si presenta, per il sottoscrittore, maggiormente onerosa e che necessita, quindi, della piena consapevolezza di chi la sottoscrive. Consapevolezza che per l’ordinamento è garantita dalla specifica approvazione, a parte, rispetto al testo contrattuale ed in aggiunta allo stesso. E’ necessaria una specifica approvazione Per rendere efficace e validamente sottoscritta una clausola vessatoria, non è sufficiente una sottoscrizione cumulativa relativa a tutte le clausole vessatorie, ma è necessario che ciascuna clausola vessatoria sia richiamata espressamente, con indicazione del numero del contenuto o anche del solo numero purché questo sia idoneo a rivelare il contenuto al contraente debole. Ove le clausole vessatorie unilateralmente predisposte non siano state specificatamente sottoscritte, esse risultano, per espressa previsione del codice, inefficaci. L'articolo 1341 c.c. si applica esclusivamente con riferimento alle clausole che siano state unilateralmente predisposte e non nel caso in cui il contratto sia stato oggetto di trattative. Secondo la giurisprudenza, le clausole di cui all'articolo 1341 c.c. secondo comma, inoltre, non sono da considerarsi vessatorie qualora siano previste a carico o a favore di entrambe le parti contraenti Cass., numero 4531/99 . ma solo delle clausole vessatorie. L’esigenza posta dalla norma di cui all’articolo 1341, 2º comma, c.c., non può ritenersi soddisfatta quando l’ulteriore sottoscrizione del testo contrattuale, già in precedenza sottoscritto, si riferisca non solo alle clausole onerose, ma ad altre pattuizioni contrattuali in precedenza sottoscritte. In altri termini, come rilevato nel caso di specie, è necessario che le clausole vessatorie siano approvate anche cumulativamente, richiamandole come elencate nel testo contrattuale secondo il loro numero d’ordine, ma è necessario che vengano richiamate solo le clausole vessatorie Cass., numero 7749/07 . I rapporti col consumatore. E’ previsto un regime particolare per le clausole vessatorie dei contratti tra professionista e consumatore. Queste sono oggi disciplinate dal codice del consumo, d.lgs.206/05, articolo 33 e segg. e in precedenza dagli articolo 1469 bis e ss. c.c. . In particolare, sono ritenute vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, creano una situazione di squilibrio tra un consumatore ed una ditta fornitrice di beni o servizi od un qualsiasi altro professionista relativamente ai diritti e doveri derivanti dal contratto. Solo per citarne alcune, secondo l’articolo 33, sono vessatorie quelle clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista quelle che escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista quelle che escludono o limitano l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo quelle che prevedono un impegno definitivo irrevocabile del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà quelle che riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentono al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto. Secondo l’articolo 36, le clausole vessatorie nei rapporti tra consumatore e professionista sono nulle mentre rimane efficace il resto dell’accordo contrattuale. Casistica. A mero titolo di esempio, tra le sentenze più recenti, si segnalano, le seguenti clausole, ritenute vessatorie si presume vessatoria la clausola, contenuta in un contratto di iscrizione a un corso di formazione professionale, in virtù della quale è attribuita all’organizzatore la facoltà di modificare le modalità di svolgimento del corso Cass., numero 6481/10 la clausola del contratto di mutuo di scopo, che precluda al mutuatario-acquirente di opporre al mutuante l’inadempimento totale del venditore, si presume vessatoria in base al combinato disposto degli articolo 33 e 34 d.lgs. numero 206/05 c.d. codice del consumo App. Napoli, 14 maggio 2009 ha natura vessatoria, ex articolo 1469 bis c.c., in quanto diretta a costituire nei rapporti tra professionista e consumatore significativi squilibri contrattuali in contrasto con il principio di buona fede, la clausola di un contratto di servizi di investimento mobiliare che preveda la devoluzione alla decisione inappellabile di un arbitro delle eventuali controversie relative alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del contratto Trib. Roma, 18 agosto 2006 .
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 gennaio – 27 febbraio 2012, numero 2970 Presidente Schettino – Relatore Bertuzzi Svolgimento del processo La A.T.P. Avanzate Tecniche di Poltrusione s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana, lamentando un inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le pari in data 25 novembre 1997 e chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del recesso della controparte e che questa fosse condannata all'adempimento ed al pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 19 del contratto. Il Tribunale dichiarò la società attrice decaduta dall'azione proposta, rilevando che la stessa non aveva promosso il giudizio entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'altra parte di rifiuto della istanza di arbitrato, termine previsto a pena di decadenza dall'articolo 18 delle condizioni generali di contratto che, essendo stato approvato specificatamente per iscritto dall'istante, era pienamente efficace. Interposto gravame, con sentenza numero 1201 del 9 ottobre 2009 la Corte di appello di Bologna confermò integralmente la decisione impugnata, osservando che la clausola contrattuale applicata era valida per essere stata specificatamente approvata per iscritto dall'appellante insieme ad altre clausole, richiamate per numero e per titolo, tutte di contenuto vessatorio, e, sotto altro profilo, che la clausola in questione non era nulla in quanto, stabilendo un termine di decadenza e non di prescrizione, si sottraeva al divieto di derogabilità posto dall'articolo 2936 cod. civ. ed era tale, quanto al suo oggetto, da non rendere eccessivamente difficile, con riferimento al termine in essa previsto, l'esercizio del diritto, a mente dell'articolo 2965 cod. civ., considerato che essa presupponeva la presentazione dell'istanza di arbitrato, vale a dire la predisposizione di un atto che, contenendo già l'esposizione delle domande e dei fatti costituitivi delle stesse, era sostanzialmente sovrapponibile al successivo atto di citazione in giudizio. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 22 marzo 2010, ricorre la società A.T.P., affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso il Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Parte ricorrente ha depositato in udienza note scritte di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'articolo 1341, comma 2, cod. civ., assumendo che la Corte di appello ha errato nel ritenere valida la clausola contrattuale contenente la decadenza dall'azione in ragione della sua sottoscrizione cumulativa, sul presupposto che tutte le clausole richiamate avessero natura vessatoria. Tali, in particolare, non potevano ritenersi le clausole contrattuali disciplinati il corrispettivo, i tempi di esecuzione del contratto e le penali e la risoluzione del rapporto e, tra le condizioni generali, quella attinente alla documentazione ed al criterio di prevalenza, di conoscenza delle condizioni di esecuzione, in materia di inadempienze, penalità e risoluzione del contratto, garanzie responsabilità verso terzi e obbligo di riservatezza. Ne deriva che, interessando il richiamo cumulativo clausole miste, alcune vessatorie ed altre no, non poteva considerarsi rispettato nel caso di specie l'onere della specifica approvazione per iscritto, tenuto conto del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate. Il mezzo è fondato. La Corte bolognese ha dichiarato la validità ed efficacia della clausola in tema di risoluzione delle controversie contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla committente articolo 18 affermando che il requisito di forma della sua specifica approvazione per iscritto, richiesto a pena di nullità dall'articolo 1341, comma 2, cod. civ., era stato osservato per avere il contraente sottoscritto in calce al contratto una dichiarazione di accettazione che faceva espresso riferimento sia a tale clausola, indicandola con il numero ed il titolo, che ad alcune clausole contrattuali e ad altre condizioni generali, tutte di carattere vessatorio. Questa conclusione non merita di essere condivisa. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, il principio che l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatore può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione Cass. numero 21816 del 2009 Cass. numero 5733 del 2008 Cass. numero 2077 del 2005 . Più specificatamente, con riferimento all'ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami più condizioni generali di contratto, questa Corte ha affermato che l'adempimento in parola può ritenersi realizzato soltanto nel caso in cui tutte le clausole richiamate siano vessatorie, mentre il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate Cass. numero 16417 del 2009 Cass. numero 4452 del 2006 Cass. numero 13890 del 2005 . La Corte di appello ha disatteso tali principi. Dalla stessa lettura della sentenza impugnata risulta che la sottoscrizione della clausola in discorso è avvenuta cumulativamente mediante richiamo sia a clausole del contratto, che ad altre condizioni generali. Già tale dato appare invero sufficiente a ritenere non rispettato l'adempimento della specifica approvazione per iscritto, tenuto conto che il richiamo misto di clausole vessatore e di clausole contrattuali, vale a dire di disposizioni non predisposte unilateralmente da una parte, ma, in quanto contrattuali, da entrambi i contraenti, non assolve alla funzione di fermare l'attenzione del contraente sul contenuto ed il significato della clausola vessatoria. La decisione di secondo grado appare inoltre errata con riferimento all'affermazione che il richiamo cumulativo alle condizioni generali integrerebbe nel caso di specie il requisito di forma richiesto dalla legge in considerazione del rilievo che tutte le clausole richiamate sarebbero vessatorie. In particolare, è quest'ultima considerazione ad apparire non condividibile. Ed infatti tra le condizioni generali richiamate la stessa Corte indica l'articolo 4.2 criteri di prevalenza , che in caso di prescrizioni alternative o discordanti, rimette alla committente la facoltà di ordinare quella da eseguire, l'articolo 6 in tema di conoscenza delle condizioni di esecuzione e dei corrispettivi, l'articolo 22.4 in tema di garanzie, l'articolo 23, in materia di responsabilità verso terzi, e l'articolo 29, circa l'obbligo di riservatezza gravante sul contraente, clausole che non hanno invece carattere vessatorio, dal momento che regolano facoltà ed aspetti del rapporto diversi da quelli presi in considerazione dall'articolo 1341, comma 2, cod. civ., la cui tipologia, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha carattere tassativo. Risulta pertanto anche in questo caso disatteso il principio sopra richiamato, che esclude che possa valere come specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco da parte del contraente delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte, nel caso in cui tale rinvio comprenda anche clausole non vessatorie. Per queste ragioni, il primo motivo di ricorso va accolto. Gli altri motivi, che lamentano, sotto il medesimo ed altri profili, la mancata declaratoria di nullità della clausola che prevede il termine di proposizione dell'azione in giudizio, si dichiarano assorbiti. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che si adeguerà, nel decidere, ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.