Lettura delle precedenti dichiarazioni? Solo dopo accurati accertamenti

La Cassazione ha confermato che l’irreperibilità può essere dichiarata solo dopo il compimento di approfondite ricerche sulla situazione personale del testimone. Altrimenti, il principio costituzionalmente garantito del contraddittorio verrebbe ad essere seriamente leso.

Il caso. Due soggetti imputati di tentata estorsione aggravata e lesioni volontarie venivano riconosciuti colpevoli in primo e secondo grado. Nel dibattimento di primo grado il Tribunale aveva disposto la lettura delle dichiarazioni rese nelle fasi precedenti dalla parte offesa, perché la stessa non era stata rintracciata. Il difensore aveva sollevato la questione della reperibilità/irreperibilità del testimone, ma il Tribunale aveva ritenuto la persona offesa irreperibile e che tale stato non fosse prevedibile trattandosi di richiedente asilo politico che aveva dichiarato un domicilio nel territorio dello Stato. Anche la Corte di Appello aveva rigettato il motivo di gravame, ritenendo che la prima notifica, andata a buon fine, fosse avvenuta in maniera occasionale e che non erano individuabili altre ricerche da effettuare in aggiunta la sottrazione al contraddittorio non poteva considerasi volontaria a causa delle precarie condizioni di vita della parte offesa e del timore che nutriva nei confronti degli aggressori. Sopravvenuta impossibilità di ripetizione della prova Il codice di procedura penale prevede la possibilità di dare lettura che in certe condizioni costituisce una prova di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, cioè quando per fatti o circostanze imprevedibili ne è divenuta impossibile la ripetizione articolo 512 c.p.p. . Tra questi atti rientrano anche le dichiarazioni rese dalla parte offesa dal reato nelle fasi precedenti del procedimento. Nei casi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione sono ricompresi, ad esempio, il decesso del testimone o la sua sopravvenuta irreperibilità. Il disposto dell’articolo 512 c.p.p. trova tuttavia un limite superiore nel principio contenuto nell’articolo 111 Cost. introdotto con la legge cost. n.2/1999 , secondo il quale la colpevolezza del’imputato non può essere provata sula base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore costituzionalizzazione del principio del contraddittorio . il testimone è senza fissa dimora. La questione della irreperibilità del testimone/parte offesa è problema delicato perché in grado di sottrarre il soggetto accusatore al contradditorio della difesa dell’imputato che non può contro-esaminarlo in dibattimento. Per questo la difesa ha proposto ricorso per cassazione sent. n.4702/2012 depositata il 7 febbraio contro la sentenza della Corte di Appello lamentando proprio come primo motivo la violazione di legge processuale in relazione agli articolo 512 e 521 comma 1 bis c.p.p. e 6.3 lettera d della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta non volontarietà del sottrazione all’esame, evidenziando che la persona offesa aveva regolarmente ricevuto la notifica dell’avviso dell’udienza e non si era presentata l’accompagnamento coattivo disposto per la successiva udienza era andato a vuoto perché il Carabiniere non era riuscito a rintracciare la persona offesa che solo sporadicamente era presente presso la sede dell’associazione degli immigrati che avevano chiesto asilo politico, ma era senza fissa dimora. Gli accertamenti devono essere rigorosi e personalizzati La seconda sezione, richiamando precedenti pronunce, ha stabilito che non basta il compimento delle ricerche previste dall’articolo 159 c.p.p. luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, luogo dove esercita l’attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale , ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti che devono ritenersi adeguati alla situazione personale del soggetto che in questo caso era un richiedente asilo politico senza fissa dimora , tenendo conto anche delle deduzioni specifiche delle parti oppure che dia conto con motivazione sostanziale e non apparente dell’impossibilità di svolgere ulteriori efficaci ricerche. per garantire il principio del contraddittorio. Altrimenti, il principio costituzionalmente garantito del contraddittorio verrebbe ad essere seriamente leso se il giudicante si limitasse ad una verifica burocratica e di routine dell’irreperibilità del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, mentre la formazione della prova in contradditorio impone al giudice di fare quanto in suo potere per reperire il dichiarante. Nella specie la Corte Suprema ha rilevato come l’irreperibilità era stata desunta solo dall’esito infruttuoso dell’accompagnamento coattivo, senza effettuare nessun altra ricerca, neanche presso l’amministrazione carceraria o presso l’associazione ove la persona offesa solo una settimana prima aveva ricevuto una regolare notifica la mancata presentazione all’udienza nonostante l’avviso regolarmente ricevuto poteva far pensare anche ad una volontaria sottrazione all’esame . Per tali ragioni ha proceduto all’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli con rinvio perché proceda a nuove ricerche della persona offesa e solo all’esito effettui le conseguenti valutazioni.

Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 2 – 7 febbraio 2012, numero 4702 Presidente Cosentino – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con sentenza del 21.5.2010, il Tribunale di Napoli dichiarò B.C. e F.I. responsabili dei reati di tentata estorsione aggravata capo A e lesioni capo B , unificati sotto il vincolo della continuazione e - con la recidiva specifica infraquinquennale per B. - condannò B. alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa e F. alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa. Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 22.6.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridusse la pena a B. ad anni 3 mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa ed a F. ad anni 3 di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Ricorre per cassazione l'imputato B.C. personalmente deducendo 1. violazione della legge processuale in relazione agli ani. 512 e 521 comma 1 bis cod. proc. penumero ed all'articolo 6.3 lett. D della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del protocollo addizionale, nonché all'articolo 111 Cost. in ordine al presupposto della irreperibilità del testimone ed alle ricerche minime da effettuare, nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta non volontarietà della sottrazione all'esame da parie del dichiarante la persona offesa Ba.Ki. fu regolarmente citata per l'udienza 14.5.2010, ma non si presentò ne fu disposto l'accompagnamento coattivo, rinviando il processo all'udienza del 21.5.2010 a tale udienza il Br. . CC M.G. , incaricato dell'accompagnamento, riferì di non essere riuscito a rintracciare la persona offesa, la quale era solo sporadicamente presente presso la sede dell'associazione degli immigrati che hanno chiesto asilo politico, ma senza fissa dimora nonostante l'opposizione della difesa il Tribunale ordinò la lettura delle dichiarazioni della persona offesa ritenendo che fosse irreperibile e che tale irreperibilità non fosse prevedibile trattandosi di richiedente asilo politico che aveva dichiarato un domicilio nel territorio dello Stato la Corte d'appello ha rigettato il motivo di gravame sull'assunto che la prima notifica era avvenuta per l'occasionale reperimento di Ba. , ma che non si vedeva quali ricerche ulteriori si potessero fare inoltre non si poteva considerare volontaria la sottrazione al contraddittorio dovendosi attribuire l'irreperibilità alle precarie condizioni di Ba. ed al timore che nutriva nei confronti degli aggressori stante l'esito positivo della notifica avvenuta solo una settimana prima, il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto disporre più approfondite ricerche, sia quelle previste per l'imputato che quelle conseguenti alla peculiare situazione personale del teste, da deduzioni specifiche delle parti e dall'esito dell'istruzione dibattimentale Cass. Sez. 6 numero 24039 del 24.5.2011 dep. 15.6.2011 inoltre la motivazione della Corte territoriale circa la non volontarietà sarebbe contraddittoria rispetto al riferimento al timore dei suoi aggressori 2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del denunziante il denunziante non comprendeva la lingua italiana ed i Carabinieri verbalizzanti si sono avvalsi come interprete del cameriere di un albergo sarebbe illogica la motivazione che, in tale contesto, ha ritenuto attendibile la persona offesa essendo fluido il suo racconto 3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. peri., alla luce del fatto che la persona offesa ha dichiarato che gli era stata richiesta la somma di 5 Euro. Con motivi nuovi il difensore ha richiamato a sostegno del primo motivo la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte numero 27918 del 25.11.2010 dep. 14.7.2011. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha di recente affermato che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'articolo 159 cod. proc. penumero , ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante. Cass. Sez. 6, Sentenza numero 24039 del 24.5.2011 dep. 15.6.2011 rv 250109, citata anche nel ricorso . Questa Sezione aveva in precedenza affermato che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità, l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddicono delle parti deve conseguire a rigoroso accertamento che non può limitarsi a una verifica burocratica o di routine , ma deve comportare l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il dichiarante. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 22358 del 27.5.2010 dep. 11.6.2010 rv 247434. Nella specie si è ritenuta insufficiente la ricerca del teste effettuata in due giorni consecutivi nel solo domicilio, senza lasciare alcun avviso scritto, nonché presso l'Amministrazione carceraria, ma non anche nel luogo noto di residenza e di nascita e si è in pari tempo ritenuta irrilevante la circostanza che la prima citazione fosse andata a buon fine, in quanto l'ordinamento prevede la possibilità dell'accompagnamento coattivo, al quale non si era provveduto . Nel caso in esame l'irreperibilità è stata desunta soltanto dall'esito infruttuoso delle ricerche effettuate in occasione del tentativo di eseguire l'accompagnamento disposto dal Tribunale, senza effettuare nessuna ulteriore ricerca, che sarebbe stata opportuna alla luce della considerazione che solo una settimana prima Ba.Ki. era stato raggiunto dalla notifica della citazione. Fra l'altro non è stata effettuata alcuna ricerca presso l'Amministrazione penitenziaria né presso l'associazione ove la persona offesa solo una settimana prima era stata reperita. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli affinché il giudice di rinvio proceda ad ulteriori ricerche della persona offesa e solo ove le stesse si rivelassero infruttuose effettui le conseguenti valutazioni. A sensi dell'articolo 587 cod. proc. penumero l'annullamento va esteso al coimputato non ricorrente F.I La decisione assunta rende superfluo esaminare gli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente e per l'effetto estensivo del coimputato non ricorrente F.I. , con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.