Fa il commesso nell'azienda del padre ma non viene pagato: il giudice riconosce il rapporto di lavoro subordinato

Anche la Cassazione dà ragione al lavoratore il datore non ha dimostrato che il rapporto fosse esclusivamente formale.

Il vincolo di subordinazione può essere desunto da una serie di elementi, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di pagamento, gli orari di lavoro e la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale. E' questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 20265 del 4 ottobre scorso.La fattispecie. Con sentenza della Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, veniva accolta l'impugnazione di un lavoratore diretta a far dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società di proprietà del padre, e per l'effetto quest'ultimo veniva condannato a pagare un importo a titolo di differenze retributive, straordinari e ferie arretrate e non godute. La società proponeva ricorso per cassazione.Quali sono i criteri per individuare il lavoro subordinato? La sentenza impugnata ha riconosciuto che, nel caso di specie, non è configurabile una collaborazione del lavoratore nell'impresa familiare ed anzi ha ritenuto provata la continuità del rapporto di lavoro, idonea a dimostrare un vincolo di subordinazione.Continuità, durata del rapporto, compensi, organizzazione imprenditoriale. Le censure del ricorrente non sono sufficienti per mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale. La società, infatti, contesta che la semplicità delle mansioni di commesso cui è stato adibito il lavoratore avrebbe reso non necessario l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. La Corte ha correttamente affermato che, anche qualora la prestazione lavorativa sia estremamente ripetitiva, elementare e predeterminata e il criterio dell'assoggettamento del prestatore ai poteri datoriali non risulti significativo, vi sono altri criteri che consentono di stabilire se si tratta di lavoro autonomo o subordinato ad esempio, la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione dei compensi, gli orari, la regolamentazione del lavoro.Provato il vincolo di subordinazione. Nel caso di specie, in particolare, si è accertato che il datore impartiva direttive al figlio come a tutti gli altri dipendenti questa circostanza, in aggiunta alle ulteriori caratteristiche di continuità e durata del rapporto, validamente provate nel corso del giudizio dal lavoratore, consente di ritenere esistente un vincolo di subordinazione.Il datore deve dimostrare la simulazione del rapporto di lavoro. Al contrario risulta non fornito di adeguata prova l'eccezione sollevata, anche nei precedenti gradi di giudizio, dal ricorrente che lamenta la simulazione assoluta del rapporto di lavoro, sostenendo di aver costituito solo formalmente tale rapporto per far garantire al figlio una copertura assicurativa. Incombeva al datore l'onere della prova e non essendo stato adempiuto tale onere, la S.C. non può che confermare la sentenza impugnata, rigettando il ricorso.