di Ivan Meo
di Ivan Meo *L'articolo 669-duodecie c.p.c. il fondamento. L'attuazione dei provvedimenti cautelari, era una materia che prima della novella legislativa, introdotta dalla legge 26.11.1990, numero 353, in vigore dal 1.1.1993 , non trovava alcuna disciplina specifica. Infatti, la disciplina dell'attuazione delle misure cautelari viene a colmare una grave lacuna che aveva dato luogo a difformi soluzioni applicative. Cfr. sul tema SIRACUSANO, in PICARDI a cura di , Codice di procedura civile, II, Milano, 2000, p. 2029 . Il legislatore, parlando di attuazione , anziché di esecuzione , ha voluto porre l'accento sulla specificità delle misure cautelari in sede esecutiva. Con tale formulazione si evidenzia inequivocabilmente la consapevolezza della natura di esecuzione forzata speciale della procedura in questione COSTANTINO, L'espropriazione forzata speciale, Milano, 1984 . L'articolo 669-duodecies del codice di procedura civile, disciplina le modalità di attuazione dei provvedimenti cautelari e dispone quanto segue salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e ss. in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari, aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanata il provvedimento cautelare, il quale né determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, da con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito . La disposizione menzionata trova applicazione anche nei confronti dei provvedimenti adottati in sede possessoria infatti, a seguito della legge 80 del 2005, la disciplina del procedimento cautelare, è richiamata in quanto compatibile con il giudizio possessorio. Lo stesso dicasi per l'attuazione degli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice di procedura civile ai quali si applica l'articolo 669-duodecies. Un limite applicativo l'art 669-duodecis lo incontra invece, in materia di sequestri, la cui esecuzione è subordinata e disciplinata dall'art 677 e ss. c.p.c. Il profilo innovativo più rilevante ha riguardato, quindi, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, rimessa al controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, investito dalla specifica previsione di legge del potere di determinarne anche le modalità di attuazione e di risolvere contestazioni e difficoltà con ordinanza nel contraddittorio delle parti, senza tuttavia vincolarlo ad alcuna specifica procedura. Il legislatore ha ritenuto maggiormente idonea per tale tipologia di procedimenti cautelari, la tecnica della c.d. attuazione in via breve tale scelta ha comportato in primo luogo la rimessione della fase attuativa al controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare. In generale, in tema di procedimento di attuazione, in dottrina, OLIVIERI, I procedimenti cautelari nel nuovo processo civile, in Riv. dir. proc., 1991, 729 ORDITURA, Il procedimento di attuazione, in www.csm.it DE GIOA, I nuovi procedimenti cautelari possessori dopo la legge 69/2009, Forlì, 2009, pag.60 .L'individuazione del giudice cui spetta la fase di eventuale attuazione. L'articolo 669-duodecies c.pc. stabilisce che relativamente all'attuazione dei provvedimenti aventi ad oggetto somme di denaro, obblighi di consegna, rilascio, fare e non fare deve avvenire sotto il controllo del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, indipendentemente dal luogo nel quale l'attuazione deve avvenire. La previsione di una procedura speciale, autonoma e completa, determina alcune rilevanti conseguenze. Nonostante la semplicità del dato normativo, infatti, sono sorti numerosi problemi interpretativi. L'ordinanza in commento esamina una problematica sollevata dalla difesa, con il seguente quesito come viene individuato il giudice a cui spetti la fase di eventuale attuazione nel caso in cui sul provvedimento, emesso in prima istanza, vi sia stato reclamo e pronuncia del collegio in fase di gravame? Su tale aspetto la giurisprudenza non ha raggiunto una soluzione univoca.Il Tribunale di Piacenza, nell'ordinanza che si annota, ripercorre brevemente, le soluzioni giurisprudenziali contrastanti che si sono venutesi a delineare nel corso degli anni optando per una soluzione intermedia che distingue a seconda che il reclamo abbia confermato o meno il provvedimento impugnato, sostenendo che, nel primo caso rigetto del reclamo e conferma dell'ordinanza emessa in primo grado , resta competente il giudice di prima istanza, mentre, ove a seguito del rigetto del ricorso, questo sia stato accolto con emissione di provvedimento cautelare da parte del collegio, è quest'ultimo ad essere competente anche sull'attuazione Tribunale Parma, 2/04/2005 Tribunale Lucca, 2/10/2000 Tribunale Perugia, 23/10/1998 . Il giudice piacentino adotta tale soluzione perché, non solo è più confacente a quanto disposto dalla lettera della norma, ma anche alla ratio delle procedura esigenze di celerità e snellezza e modalità. Questi sono i canoni ispiratori della procedura. Quindi la ratio di tale disposizione si rinviene nell'intento di voler concentrare nel giudice che ha emesso il provvedimento cautelare tutti i poteri relativi all'attuazione, per la evidente considerazione che tale Autorità sembra essere la più idonea ad interpretare correttamente e a poter eventualmente integrare l'emanata ordinanza con le necessarie prescrizioni relative alla fase di esecuzione.La stessa ratio, il Tribunale di Piacenza, la rileva anche in merito alla compatibilità della norma dell'articolo 669-duodecies c.p.c. con il procedimento possessorio, in ragione alle esigenze di snellezza ed accelerazione della procedura, che risulterebbero invece frustrate, ove si accedesse alla procedura ordinaria per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare. Pertanto, l'articolo 669-duocecies è perfettamente compatibile con il procedimento possessorio.Gli orientamenti non condivisi dal Tribunale di Piacenza. Sempre in merito alla identificazione del giudice competente si sono sviluppati, nel corso degli anni, due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito. Un primo filone interpretativo ritiene che la competenza spetti sempre e comunque al giudice di prime cure. Per esempio il Tribunale Ravenna, con sentenza del 25/07/2006, stabilisce che in base articolo 669-duodecies c.p.c., è competente per l'attuazione delle misure cautelari, il giudice che ha emanato il provvedimento e non il giudice del reclamo si trattava di una fattispecie di ricorso al giudice per dare piena esecuzione ad un provvedimento cautelare, non ottemperato, di nullità di licenziamento con reintegrazione . Il giudice precisa, inoltre, che la soluzione prevista nel codice di rito risponde peraltro ad una meditata scelta del legislatore se è vero che la recente riforma del procedimento cautelare L. numero 80/2005 , che pure ha ridisegnato tra l'altro la struttura del reclamo e i contenuti dei rapporti tra revoca e reclamo articolo 669-decies e terdecies c.p.c. , non ha toccato punto la competenza in materia d'attuazione del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare . a tale interpretazioni aderiscono anche Tribunale Napoli, 5/02/2003 Tribunale Piacenza, 30/12/1997, Tribunale Venezia, 5/07/1997 Pretura Trani, 5/12/1995 .Il secondo orientamento opta, al contrario, per la competenza del collegio, ogni qual volta il provvedimento sia stato reclamato ed a prescindere dall'esito del reclamo. In tal senso la Pretura Latina, sentenza 14/01/1999 ha stabilito che in ipotesi di misura cautelare avente ad oggetto obblighi di fare o non fare concessa dal giudice del primo grado cautelare ma successivamente modificata dal giudice del reclamo, la competenza a provvedere in ordine all'attuazione del provvedimento spetta in ogni caso allo stesso giudice del reclamo nella specie, il pretore dichiara la propria incompetenza a provvedere in ordine all'attuazione di un provvedimento di manutenzione del possesso rilasciato dal tribunale adito su reclamo avverso l'originaria ordinanza di reintegra emessa dallo stesso pretore . Più recentemente si sono espressi i seguenti Tribunali Bologna 20 novembre 2007 , Perugia 23 ottobre 1998 Padova 22 novembre 1996 tutte concordi nell'affermare il seguente principio in caso di reclamo verso il provvedimento cautelare compete al collegio, e non all'istruttore del giudizio di merito, dettare tale concreta disciplina.* Consulente giuridico
Tribunale di Piacenza, sez. Unica Civile, ordinanza 13 febbraio 2011, numero 858Giudice CoderoniFatto e dirittoQuanto alla eccepita incompetenza del giudice adìto prima eccezione in ordine logico, poiché la verifica della competenza del giudice è preliminare a qualsiasi altra questione, anche di rito, atteso che in caso di incompetenza il giudice non può pronunciarsi sulla domanda , si rileva innanzi tutto come non si tratti di vera e propria competenza in senso tecnico, dato che tale nozione riguarda la suddivisione delle cause tra diversi uffici giudiziari, mentre laddove, come nel caso di specie - essendo pacifica e non contestabile la competenza del Tribunale di Piacenza, che ha emanato il provvedimento possessorio di cui si chiede l'attuazione - si discuta se il ricorso debba essere trattato dal giudice monocratico di primo grado o dal collegio che si è pronunciato in sede di reclamo, siamo piuttosto di fronte ad una questione di distribuzione degli affari interna allo stesso ufficio, che potrebbe determinare soltanto una rimessione del fascicolo al Presidente, per la corretta designazione del giudice cui spetta la trattazione del ricorso.Il problema sollevato dalla difesa convenuta nasce dalla dizione letterale della norma di riferimento articolo 669duodecies c.p.c. , secondo la quale l'attuazione dei provvedimenti cautelari si volge sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento , sicché nel non infrequente caso in cui sul provvedimento emesso in prima istanza vi sia stato reclamo e pronuncia del collegio in fase di gravame, si è posta la questione dell'individuazione del giudice a cui spetti la fase di eventuale attuazione.In giurisprudenza si registrano soluzioni contrastanti, tra chi ritiene che la competenza spetti sempre e comunque al giudice di prime cure Tribunale Ravenna, 25/07/2006, in Lavoro nella giur. Il 2006, 10, 100 Tribunale Napoli, 5/02/2003 in Giust. Civ. 2004, I, 1091 Tribunale Piacenza, 30/12/1997, in Arch. Civ. 1998, 443 Tribunale Venezia, 5/07/1997, in Foro It. 1999, I, 1668 Pretura Trani, 5/12/1995, in Giur. Merito 1996, 917 , chi, al contrario, opta per la competenza del collegio, ogni qual volta il provvedimento sia stato reclamato - ed a prescindere dall'esito del reclamo così Pretura Latina, 14/01/1999, in Foro It. 1999, I, 1669 - e chi, con una posizione, per così dire, intermedia, distingue a seconda che il reclamo abbia confermato o meno il provvedimento impugnato, sostenendo che, nel primo caso rigetto del reclamo e conferma dell'ordinanza emessa in primo grado , resta competente il giudice di prima istanza, mentre, ove a seguito del rigetto del ricorso, questo sia stato accolto con emissione di provvedimento cautelare da parte del collegio, è quest'ultimo ad essere competente anche sull'attuazione Tribunale Parma, 2/04/2005, in Giur. It. 2006, 809 Tribunale Lucca, 2/10/2000, in Giust. Civ. 2001, I, 231 Tribunale Perugia, 23/10/1998, in Rass. giur. umbra 1999, 98 .La soluzione preferibile è proprio quest'ultima, non solo perché è più aderente al dettato legislativo giudice che ha emanato il provvedimento è l'organo che ha emesso la pronuncia che in concreto reca il contenuto precettivo che si vuole portare ad esecuzione e non quello che ha eventualmente confermato tale pronuncia, senza modificarlo in alcun modo , ma anche perché più coerente con la ratio della norma, la quale, in ragione delle esigenze di celerità e snellezza cui è ispirata la stessa procedura sommaria, vuole garantire tali esigenze anche ed a maggior ragione per la fase esecutiva della medesima procedura, il che viene assicurato affidando tale fase al giudice che già conosce bene il contenuto dell'ordinanza da attuare, le sue motivazioni e le problematiche sottese e che è quindi in grado di darvi esecuzione con maggior rapidità ed efficacia.Passando alla seconda questione in ordine logico-giuridico, quella della eccepita inammissibilità del ricorso ex articolo 669duodecies c.p.comma per l'attuazione di un provvedimento di reintegra nel possesso, la stessa contrasta con la giurisprudenza ormai pacifica, secondo la quale, per l'attuazione dei provvedimenti cautelari e possessori, non essendo esperibili le ordinarie forme di esecuzione previste per le sentenze, si deve utilizzare il procedimento qui correttamente instaurato Cass. sez. 2, numero 16220 del 16/06/2008 sez. 3, numero 6621 del 12/03/2008 e numero 481 del 15/01/2003 né vale a contrastare tale interpretazione, l'osservazione che l'articolo 669quaterdecies c.p.c., nel definire l'ambito di applicazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme, non menzioni i procedimenti possessori, poiché tale omissione è colmata dal richiamo contenuto nell'articolo 703 c.p.c., secondo cui a tali procedimenti sono applicabili, in quanto compatibili, gli articolo 669bis e seguenti.E non può esserci dubbio sulla compatibilità della norma dell'articolo 669duodecies c.p.comma con il procedimento possessorio, in ragione di quanto detto sopra sulle esigenze di snellezza ed accelerazione della procedura, che risulterebbero invece frustrate, ove si accedesse alla procedura ordinaria per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare.Infine, con riferimento alla eccepita tardività della notifica alle convenute del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non può che rilevarsi come il termine per la notifica assegnato dal giudice non è perentorio in quanto non previsto espressamente dalla legge come tale, v. articolo 152 c.p.c. e come, nella procedura di attuazione dell'ordinanza possessoria, non sono previsti termini minimi a difesa della parte convenuta il termine che il giudice fissa al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, con un certo anticipo rispetto alla data dell'udienza, serve dunque a garantire uno spazio di difesa alla controparte garanzia da contemperare con le esigenze di celerità ed urgenza dell'attuazione e la sua violazione non può certo comportare l'improcedibilità del ricorso o la sua estinzione, ma può, al più, ove eccepita, dare diritto alla convenuta ad ottenere un termine a salvaguardia del proprio diritto di difesa. Nel caso di specie tale termine è stato concesso, poiché, visto il ritardo di un solo giorno con cui la notifica del ricorso e del decreto è stata ricevuta dalle convenute, all'udienza del 3.12.2010, si è concesso un rinvio al 7.12.2010, così ripristinando in pieno l'originario termine a difesa concesso dal giudice.Sempre in via preliminare, si deve precisare che, stante la funzione del presente ricorso, il suo oggetto deve essere limitato alla verifica della ottemperanza al provvedimento interdittale da parte delle convenute intimate inottemperanza nella specie pacifica, visto anche che lo stesso contenuto della loro difesa implica la persistente volontà di non adempiere ed alla individuazione delle modalità per darvi migliore attuazione ne consegue che in questa sede non possono in alcun modo essere fatte valere, eccepite od esaminate questioni attinenti al merito del ricorso e del provvedimento e, più in generale, al suo contenuto, nel senso che quest'ultimo deve essere tenuto fermo, non potendosi trasformare la presente procedura in un ulteriore mezzo di impugnazione dell'ordinanza cautelare, poiché altrimenti si verrebbero ad eludere i termini perentori previsti dalla legge per il reclamo avverso tali ordinanze in particolare, se è vero che i provvedimenti possessori resi all'esito della fase sommaria non sono suscettibili di acquistare efficacia di giudicato, essendo revocabili e modificabili, è pur vero che tale modificabilità e revocabilità non è assoluta, ma è possibile soltanto in sede di giudizio di merito possessorio, oppure per fatti sopravvenuti o anteriori, ma conosciuti successivamente , ma, in tale ultimo caso, si deve fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 669decies c.p.c In base a tali considerazioni risultano pertanto del tutto prive di rilievo ed inammissibili in questa sede le contestazioni relative al merito del ricorso addirittura, la difesa convenuta, continua a contestare l'esistenza del possesso in capo ai ricorrenti , ma anche quelle che - seppure apparentemente riguardanti aspetti tecnici dell'attuazione del provvedimento - mirano in realtà a rimetterne in discussione il contenuto precettivo.Ci riferiamo alle osservazioni del geologo Carlo Cavazzuti, di cui alla relazione allegata in atti docomma 3 parte convenuta , secondo il quale non si potrebbe procedere alla ristrutturazione dell'edificio delle convenute se non previa intercettazione dell'acqua sotterranea è evidente, infatti, che una simile attività a prescindere dalla sua necessità o meno , impedirebbe, di fatto, l'esecuzione del provvedimento.Per gli stessi motivi risulta assolutamente inammissibile ed irrilevante la richiesta della difesa convenuta di nominare un consulente diverso rispetto all'Ing. Ambrosino, che si è occupato delle indagini nella fase di merito, sia perché le motivazioni addotte asserita contraddittorietà tra le relazioni depositate dal CTU attengono anch'esse al merito della questione, e sono già state valutate dal giudice, sia perché nominare un consulente diverso, soltanto al fine di porre in essere gli interventi già individuati dal precedente CTU considerato che non devono né possono essere svolte ulteriori indagini , costituirebbe un'evidente diseconomia processuale per le medesime ragioni, sopra evidenziate, per cui la legge ha voluto affidare l'attuazione del provvedimento al giudice che lo ha emesso, è opportuno che l'esecuzione di interventi tecnici sia supervisionata dallo stesso consulente che li ha delineati .Da ultimo è bene precisare che, per tutto quanto sin qui esposto e considerato, in questa fase processuale non può certo darsi spazio alla nomina di consulenti tecnici di parte, appunto perché non deve darsi corso ad ulteriori indagini peritali, ma solo all'esecuzione di un'attività materiale.In conclusione, deve essere chiaro che in questa sede non è più in discussione il quid dell'ordinanza, ma solo il quomodo.Nell'ordinanza in questione, dunque, si ponevano due alternative per la risoluzione del problema - quello di garantire ai ricorrenti il passaggio sullo stradello in contestazione - ovvero, in primis l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione entro un termine massimo individuato nella data del 20.01.2010 , oppure, in seconda battuta, il mantenimento dello status quo ante, ma con un puntellamento diverso, che consentisse di liberare una parte dello stradello in maniera tale da consentire il transito veicolare.È evidente che, trascorso ormai ampiamente il termine fissato per la fine dei lavori, l'unica modalità possibile per l'attuazione del provvedimento sia quest'ultima, sicché nessun rilievo possono assumere le osservazioni citate del geologo di parte convenuta, che riguardano, appunto, l'eventuale ristrutturazione dell'edificio. Con riferimento, poi, alle specifiche modalità tecniche mediante le quali realizzare tale soluzione, non ci si può che rimettere a quanto già indicato nella relazione peritale dell'Ing. Ambrosino relazione depositata il 26.11.2008 ed integrazione del 2.04.2009 , che le aveva già dettagliatamente indicate.Trattandosi di interventi che implicano la risoluzione di problemi tecnici, si ritiene opportuno che alla loro attuazione non presieda esclusivamente l'Ufficiale Giudiziario, ma che questi venga affiancato dal CTU, al quale verrà demandato il compito di specificare le modalità tecniche degli interventi, di dirigere i lavori ed al quale si ritiene anche di affidare la scelta dell'impresa che dovrà eseguirli sentite le parti sul punto, ma senza che un eventuale accordo tra loro sia vincolante per il tecnico, altrimenti si andrebbe incontro all'evidente rischio di stallo . Poiché, come detto, non siamo in presenza di un'attività di consulenza tecnica, ma di un incarico post causam di mera esecuzione, non si ritiene necessario fissare un'ulteriore udienza per il conferimento dell'incarico non dovendosi formulare quesiti, e non essendo possibile, come detto, nominare CTP , ritenendosi sufficiente il presente provvedimento per l'investitura del consulente.Ovviamente, tutto quanto sin qui detto non vale, invece, per l'attuazione dell'ordinanza, nella parte in cui veniva disposta la rimozione dei veicoli e di altro materiale presente sullo stradello, atteso che, in questo caso, si tratta di una mera attività materiale, per la quale non vi è nessuna modalità di attuazione da determinare e che può essere svolta anzi, avrebbe dovuto già essere svolta senza alcuna assistenza tecnica, in primo luogo dalle convenute medesime e, in caso di loro inottemperanza, dai ricorrenti, con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, il quale a sua volta, ove non riesca ad ottenere l'adempimento dell'ordine, potrà avvalersi della forza pubblica, sotto la sua responsabilità, come concessogli dalla legge cfr. articolo 513 e 613 c.p.c. , senza bisogno di alcuna ulteriore autorizzazione del giudice.Le spese del presente procedimento devono essere poste a carico delle convenute soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota resta inteso che - come già disposto nell'ordinanza interdittale - tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a spese delle convenute, così come a loro carico verranno posti gli onorari e le spese eventualmente richiesti e liquidati al CTU per l'ulteriore attività svolta.P.Q.M.Visto l'articolo 669duodecies c.p.c., - dispone l'attuazione dell'ordinanza di reintegra, emessa dal Tribunale di Piacenza in data 22.12.2009, nel procedimento iscritto al N.R.G. 850/08, mediante la sostituzione dell'attuale puntellamento dell'edificio delle convenute, con uno diverso che consenta il transito veicolare sullo stradello, con le specifiche modalità tecniche già descritte nella consulenza tecnica dell'Ing. Stefano AMBROSINO depositata il 26.11.2008 e nella successiva integrazione del 2.04.2009 - autorizza i ricorrenti a procedere direttamente agli interventi sopra indicati, a spese delle convenute, con l'assistenza dell'Ufficiale Giudiziario e nominando l'Ing. Stefano AMBROSINO per la direzione dei lavori e la scelta dell'impresa che dovrà eseguirli - quanto all'attuazione dell'ordine di rimozione di veicoli o altri ostacoli presenti sullo stradello, dispone la sua esecuzione immediata a cura dell'Ufficiale Giudiziario, eventualmente assistito, ove ve ne sia bisogno, dalla Forza Pubblica - condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese della presente procedura, liquidate in € 1.500,00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge - dispone che le spese del CTU ove liquidate, vengano poste a carico delle convenute, in solido tra loro - dichiara chiuso l'incombente.Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al consulente tecnico.